CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2003
Cassazione n. 14369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/05/2003 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia con la quale è stata confermata la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di furto con strappo; - che il primo motivo di ricorso - a mezzo della quale si deduce vizio di motivazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl Consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA]