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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32073/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 14 giugno 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 635, primo comma e secondo comma, n. 1, cod. pen., limitatamente alla condotta avente ad oggetto la vetrata del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal medesimo delitto di danneggiamento, per quanto relativo al registratore di cassa e al display del medesimo esercizio commerciale, e dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di molestie, estinto per intervenuta prescrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Non risulterebbe provato al di là di ogni ragionevole dubbio, a detta della difesa, il danneggiamento della vetrina.

In subordine, si censura anche la severità del trattamenl:o sanzionatorio, instando per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In ogni caso, si sollecita la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. È, in primo luogo, manifestamente priva di ogni fondamento la censura inerente all'inidoneità della piattaforma istruttoria, avanzata peraltro in termini di evidente genericità.

La difesa si limita a contestare la pregnanza delle dichiarazioni rese dagli operanti intervenuti sul posto, omettendo completamente di confrontarsi con il lineare apparato argomentativo di primo grado.

I giudici di merito - in maniera congrua, tutt'altro che illogica o contraddittoria e del tutto coerente con le risultanze processuali (e pertanto assolutamente incensurabile in questa sede di legittimità) - hanno ben evidenziato come, al termine di una serata contraddistinta dallo stato di ubriachezza molesta e notevolmente aggressiva dell'imputato nei confronti del personale e della clientela, [OSCURATO:PERSONA] sia stato visto da uno dei dipendenti del bar (Amabile) lanciare bottiglie, dall'esterno del locale, contro la vetrata e l'insegna; altri due dipendenti dell'esercizio commerciale (Prisco e Aliberti), dall'interno di questo, hanno contestualmente sentito rumore di vetri rotti; l'appuntato Citro, sopraggiunto nell'immediatezza, ha notato Barrella, manifestamente ubriaco, a torso nudo, con tumefazioni e perdita di sangue, unica persona presente nella piazza.

3. Del tutto prive di specificità risultano poi le censure, a mala pena abbozzate, attinenti all'entità della pena irrogata e al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rimaste a livelle meramente assertivo, in difetto di qualsivoglia critica mossa al percorso argomentativo di primo e di secondo grado («la sentenza impugnata appare meritevole di censura anc:he in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato.

Orbene, alla luce di quanto dedotto, si richiede l'applicazione del beneficio delle attenuanti generiche, ritenendone presenti i presupposti»).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4.1. Da tale declaratoria discende l'inidoneità del ricorso stesso a introdurre ritualmente il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto giudicato sostanziale; ciò preclude la possibilità di rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato, pure sollecitata dalla difesa.

4.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 14 giugno 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 635, primo comma e secondo comma, n. 1, cod. pen., limitatamente alla condotta avente ad oggetto la vetrata del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal medesimo delitto di danneggiamento, per quanto relativo al registratore di cassa e al display del medesimo esercizio commerciale, e dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di molestie, estinto per intervenuta prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Non risulterebbe provato al di là di ogni ragionevole dubbio, a detta della difesa, il danneggiamento della vetrina. In subordine, si censura anche la severità del trattamenl:o sanzionatorio, instando per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ogni caso, si sollecita la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. È, in primo luogo, manifestamente priva di ogni fondamento la censura inerente all'inidoneità della piattaforma istruttoria, avanzata peraltro in termini di evidente genericità. La difesa si limita a contestare la pregnanza delle dichiarazioni rese dagli operanti intervenuti sul posto, omettendo completamente di confrontarsi con il lineare apparato argomentativo di primo grado. I giudici di merito - in maniera congrua, tutt'altro che illogica o contraddittoria e del tutto coerente con le risultanze processuali (e pertanto assolutamente incensurabile in questa sede di legittimità) - hanno ben evidenziato come, al termine di una serata contraddistinta dallo stato di ubriachezza molesta e notevolmente aggressiva dell'imputato nei confronti del personale e della clientela, [OSCURATO:PERSONA] sia stato visto da uno dei dipendenti del bar (Amabile) lanciare bottiglie, dall'esterno del locale, contro la vetrata e l'insegna; altri due dipendenti dell'esercizio commerciale (Prisco e Aliberti), dall'interno di questo, hanno contestualmente sentito rumore di vetri rotti; l'appuntato Citro, sopraggiunto nell'immediatezza, ha notato Barrella, manifestamente ubriaco, a torso nudo, con tumefazioni e perdita di sangue, unica persona presente nella piazza. 3. Del tutto prive di specificità risultano poi le censure, a mala pena abbozzate, attinenti all'entità della pena irrogata e al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rimaste a livelle meramente assertivo, in difetto di qualsivoglia critica mossa al percorso argomentativo di primo e di secondo grado («la sentenza impugnata appare meritevole di censura anc:he in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. Orbene, alla luce di quanto dedotto, si richiede l'applicazione del beneficio delle attenuanti generiche, ritenendone presenti i presupposti»). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4.1. Da tale declaratoria discende l'inidoneità del ricorso stesso a introdurre ritualmente il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto giudicato sostanziale; ciò preclude la possibilità di rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato, pure sollecitata dalla difesa. 4.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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