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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13172/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15171/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina n. 7609/39/14, depositata il 16 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 7609/39/14 del 16/12/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 146/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso;

4. con memoria depositata il 29/07/2021 il controricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA]

1. il contribuente si è limitato a produrre la domanda di definizione e non anche la documentazione relativa a l pagamento delle somme dovute, neppure con riguardo alla prima rata; appare pertanto necessario interloquire con le parti in ordine alla prova dei pagamenti effettuati, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo invitando le parti a fornire chiarimenti in ordine a quanto indicato in premessa.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15171/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina n. 7609/39/14, depositata il 16 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 7609/39/14 del 16/12/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 146/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005; 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; 4. con memoria depositata il 29/07/2021 il controricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1. il contribuente si è limitato a produrre la domanda di definizione e non anche la documentazione relativa a l pagamento delle somme dovute, neppure con riguardo alla prima rata; appare pertanto necessario interloquire con le parti in ordine alla prova dei pagamenti effettuati, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo invitando le parti a fornire chiarimenti in ordine a quanto indicato in premessa. Così
Sentenza Cassazione n. 13172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris