CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 20257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15232/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, via Panama n. 68 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio,in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentatae difesa dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calceal controricorso, con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour n. 3 presso il loro studio (pec: [OSCURATO:EMAIL], Oggetto:Somministrazione- contratto di fornitura di gas naturale – prova del danno da inadempimento; C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1266/2022 depositata il 14/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssaIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione propost a da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7694/2020, con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla stessa società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di inadempimento del contratto di fornitura di gas naturale della durata di un anno (a far data dal 1 ottobre 2015) intercorso tra le parti, avente ad oggetto le quantità giornaliere richieste, deducendo che la somministratanel corso del rapporto aveva ritirat o quantitativi di molto inferiori a quelli concordati, con conseguente danno per [OSCURATO:PERSONA],quantificato in Euro 2.182.000,00. Per quanto ancora d’interesse, la corte d’appello ha premesso di non condividere la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi contrattualmente assunti con [OSCURATO:PERSONA] all’atto della stipulazione del contratto oggetto di causa, ha osservato che il contratto stabiliva dei quantitativi annuali massimi di fornitura, senza però indicare dei quantitativi minimi, vigendo,per tale ipotesi, il limite “del normale fabbisogno” previsto dall’art. 1560, comma 1 , cod. civ. (citando in proposito Cass. n. 7841/1986); la stessa Corte inoltre ha ritenutodi non poter avallare l’ulteriore ragionamento del Tribunale secondo cui « in fase esecutiva dell’accordo l’attrice si è pienamente conformata al fabbisogno mensile espresso di volta in volta nel corso del rapportodi durata dalla convenuta, da un lato, prestando acquiescenza ad un contegno con comportamento significativo dell’accordo, dall’altro, smentendo in radice qualsiasi ipotesi di C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi atto illecito ai suoi danni»; tanto premesso, la Corte ambrosiana ha ritenuto comunque infondato l’appello rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcuna prova del danno lamentato e di cui avevarichiesto risarcimento, come anche ritenuto dal C.T.U., mancando la prova dell’avvenuta vendita così come dell’avvenuto acquisto di Shelldei quantitativi di gas pattuiti in questione sul mercato c.d. “di bilanciamento”. 2.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione articolato in sei motiv i . Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sorretto dadue motivi. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte ricorrente e la parte resistente ha nno depositato rispettiv a memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo di ricorso la ricorrente principale denunzia la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, comma 1, n.3 c.p.c.) in relazione agli artt. 1218, 1223, 1227, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per aver la Corte territoriale ritenuto necessario, ai fini della dimostrazione della sussistenza del danno, fornire la prova sia del preventivo acquisto dei quantitativi di gas sia della successiva rivendita sul mercato c.d. di bilanciamento del gas non ritirato da [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare la discesa del prezzo del gas nel periodo contrattuale”;in partic olare , evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe fatto erronea applicazione delle norme in materia di danno risarcibile e onere della prova; contesta come incomprensibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], somministrante, avrebbe dovuto fornire prova del preventivo acquisto del gas da somministrare a [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’allegazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado di aver acquistato preventivamente il gas da somministrare ad [OSCURATO:PERSONA] secondo contratto; soprattutto evidenzia che in caso di inadempimento contrattuale, la parte che agisce ha soltanto l’onere di allegare la fonte C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi negoziale e il fatto dell’inadempimento,incombendo sulla parte inadempiente la prova dell’impossibilità sopravvenuta o di altri fatti estintivi; contesta, inoltre,che la Corte d’appello abbia in proposito adombrato una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1227 cod. civ., responsabilità inesistente, ad avviso della ricorrente,tenuto conto che, secondo prassi , [OSCURATO:PERSONA] aveva prenotato ab origine la capacità di trasporto presso Snam, facendo affidamento sull’obbligo di acquisto dei quantitativi pattuiti in contrat to da [OSCURATO:PERSONA] ; c ontesta altresì che la Corte d’appello non ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo giuridico di ricollocare sulla piattaforma di bilanciamento il gas non ritirato da [OSCURATO:PERSONA] al prezzo determinato dal gestore della stessa piattaforma (GME), non potendo stoccarlo e essendo quella una conseguenza automatica di quanto previsto dalle disposizioni sul cd. bilanciamento del gas naturale Reg. 312 del 2014, art. 9 codice rete Snam; richiama quanto accertato dalla CTU sulla quantificazione dei minori ricavi di [OSCURATO:PERSONA] all’esito della condotta di [OSCURATO:PERSONA] che corrispondono a quanto richiesto nella domanda originaria(Euro 8.986.916,61 (minori ricavi) – Euro 6.803.114,79 (valore realizzo) = 2.183.801,82 lucro cessante) “a prescindere dall’avvenuto o meno acquisto e dell’avvenuta o meno rivendita degli stessi” (pag. 22 in ricorso), sottolineando che la Consulenza d’ufficio aveva anche evidenziato che la cessione del gas non ritirato sul mercato di bilanciamento era avvenuto ad un prezzo più basso di quello pattuito con Isabin ragione della discesa del prezzo del gas nel periodo in esame per lasvalutazione monetaria quale fatto notorio (la parte ricorrente cita in proposito Cass. n. 17906/2015, v. pag. 26 ricorso); 1.2.con il secondo motivo , denuncia l ’ “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n.5 c.p.c.) per aver la Corte territoriale omesso di considerare il fatto (comunque pacifico e confermato dalla CTU) relativo alla discesa del prezzo del gas nel periodo contrattuale”; 1.3. c on il terzo motivo , lamenta l ’ “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n.5 c.p.c.) per avere la Corte territoriale omesso di tener conto della C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio del nominato Consulente nella parte in cui ha affermato che il danno subito da [OSCURATO:PERSONA] potesse essere quantificato nella differenza tra prezzo di vendita concordato contrattualmente e prezzo di realizzo sul mercato di bilanciamento o nella differenza tra prezzo di acquisto sul mercato, sostanzialmente pari a quello di bilanciamento, e prezzo di vendita concordato contrattualmente”; 1.4.con il quarto motivo , lamenta l a “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, comma 1, n.3 c.p.c.) in relazione all’art.1226 c.c., laddove la Corte territoriale ha escluso la possibilità di fare ricorso allo strumento della liquidazione equitativa del danno”; 1.5. Con il quinto motivo, lamenta la “Nullità della sentenza (art. 360, n.4 c.p.c.) per totale contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in particolare, laddove la Corte territoriale, nell’accogliere il primo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha dapprima escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse la facoltà di stabilire a propria discrezione i quantitativi da ritirare e,successivamente, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dell’indicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei minori quantitativi ritirati mese per mese, avrebbe potuto programmare in maniera opportuna le immissioni di gas onde evitare sbilanciamenti”. 1.6.Con il sesto motivo, lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, comma 1, n.3 c.p.c.)in relazione agli artt.91 e 92 c.p.c. e all’art. 13, comma 1-quater DPR 30.05.2002, n.115 per avere la Corte d’Appello condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento integrale spese di lite nonostante l’accoglimento del primo motivo di appello e per aver dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato”. 2. La società [OSCURATO:PERSONA],con il ricorso incidentale condizionato , lamenta : 2.1. con il primo motivo, rubricato, “ Sull’illegittimità’ del primo capo della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1560 cod. civ. e per violazione e/o falsa applicazione del secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)”; C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.2. con il secondo motivo , rubricato , “ Sulla illegittimità’ della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle norme che sovraintendono all’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nella parte in cui ha ritenuto che il quantitativo di cui l’art. 2 del contratto di somministrazione coincidesse con il fabbisogno della [OSCURATO:PERSONA] al momento della conclusione del contratto rilevante ai sensi dell’art. 1560 prima comma cod. civ. (ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”. 3. Venendo all’esame del primo e del secondo motiv o del ri corso principale, che per ragioni di co nnessione possono essere congiuntamente esaminati, essi sono infondati in relazione a ciascun profil o di censura prospettato. 3.1. Sotto il primo profilo , col quale si contesta la violazione e falsa applicazione delle richiamate norme in tema di responsabilità contrattuale e criteri di riparto dell’onere probatorio, va rilevato che la parte ricorrente ad onta della formale intestazione della censura, concretamente, tende ad ottenere dalla Corte di Cassazione un inammissibile riesame del merito della controversia ed una diversa lettura delle risultanze probatorie; invero, la società ricorrente propone una sua interpretazione in contrapposizione a quella accolta dalla sentenza impugnata. In definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Ebbene, in proposito, la Corte territoriale concordemente con quanto già affermato dalTribunale, ha affermato cheShell non ha fornito alcuna prova del danno lamentato e di cui chiede il risarcimento. C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] specifico, con motivazione piana e adeguatala Corte milanese ha spiegato come « la consulenza tecnica espletata in primo grado ha escluso radicalmente la sussistenza di documentazione probante sia l’avvenuto acquisto che l’avvenuta vendita sul mercato di bilanciamento del gas non ritirato da [OSCURATO:PERSONA]: il difetto di prova dell’acquisto del gas in esubero – non inficiata dalle argomentazioni spese con il secondo motivo di appello - smentisce la stessa sussistenza del danno e non consente di escludere ulteriori ipotesi alternative quali quella che tale approvvigionamento non vi sia in effetti mai stato, proprio sulla base delle indicazioni d’acquisto di volta in volta fornite dalla somministrata e che [OSCURATO:PERSONA] abbia, ad esempio, solo opzionato sul mercato dell’ingrosso il gasda somministrare e poi lo abbia acquistato mese per mese sulla base dei prelievi mensili (minori di quelli contrattualizzati) indicati da [OSCURATO:PERSONA], così evitando sbilanciamenti nella rete del gas» e ha concluso nel ritenere «del resto ingiustificata – e addebitatile soltanto a parte appellante – la totale carenza di prova documentale della cessione del gas a terzi, essendo del tutto evidente che se tale cessione vi fosse stata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agevolmente produrre in giudizio le fatture di conguaglio emesse a carico del gestore di rete in base alla normativa vigente» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Pertanto, le censure reiteratein ricorso si limitano a ritenere irrilevante quanto ritenuto dai giudici di merito e si pongono in un rapporto di mera contrapposizione rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello e non scalfiscono il nocciolo di quanto accertato e cioè che l’odierna ricorrente non ha provato sia di averacquistato un quantitativo di gas in esubero rispetto a quello preventivamente di mese in mese comunicatole da [OSCURATO:PERSONA] sia di aver dovuto ricollocare il gas, non ritirato da [OSCURATO:PERSONA], sul mercato di bilanciamento, risultandoinfondata la domanda risarcitoria avanzata . 3.2.Sotto il secondo profilo, è pure inammissibile la censura con cui si contesta l’omesso esamedel fatto decisivo e discusso tra le parti “ (comunque pacifico e confermato dalla CTU) relativo alla discesa del prezzo del gas nel periodo contrattuale” avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Sul puntoè sufficiente osservare che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012,e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto,sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere – nella specie non assolto –di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947; Cass. 20/09/2023 n. 26934). Vale altresìosservare che il fatto di cui è contesta to l’omesso esame non si appalesa decisivo ed è stato invero ampiamente esaminato e ritenuto non provato dai giudici di merito; difatti, è stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato di essersi effettivamente approvvigionata da terzi del l’intero quantitativo di gas oggetto del contratto di somministrazione e non avesse neppure documentato di aver rivenduto sul mercato di bilanciamento il quantitativo risultato in esubero. 4.Il terzomotivo del ricorso principale è inammissibile secondo la regola dell’art.348 ter cod. proc. civ. come veduto a proposito del precedente motivo (punto 3.2.). Con esso, ancora una volta , parte ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalle risultanze della C.T.U. di primo grado che, a suo parere, se fossero state prese in considerazione avrebbero determinato un altro esito della controversia. C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] non vi è stata, nella specie, alcuna omessa considerazione della quantificazione operata dalCTU sia in ordine ai mancati ricavi dovuti ai ridotti acquisti di [OSCURATO:PERSONA] sia in merito al valore di realizzo del gas in esubero sul mercato del bilanciamento, ma tale quantificazione operata in astratto dal Consulente conferma la mancata prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] , in concreto, tanto dell’effettuato acquisto di tutto il gas oggetto di contratto , quanto della rivendita sul mercato delbilanciamento di quella parte di gas non ritirato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il quarto motivo è inammissibile , tenuto conto che non si è verificat a nella specie alcuna violazione o falsa applicazione della disciplina in tema di liquidazione equitativa,tenuto conto che parte ricorrente mostra di continuare a non comprendere la ratio della decisione impugnata con cui la Corte d’appello ha ritenuto del tutto «ingiustificata –e addebitatile soltanto a parte appellante –la totale carenza di prova documentale della cessione del gas a terzi, essendo del tutto evidente che se tale cessione vi fosse stata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agevolmente produrre in giudizio le fatture di conguaglio emesse a carico del gestore di rete in base alla normativa vigente» (pag. 11 della sentenza impugnata). Del resto, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta,e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte noninadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. Sez. 2, 20/05/2011 n. 11254; Cass. Sez. 3, 19/12/2006 n. 27149). C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6.Il quinto motivo di ricorso , con cui il ricorrente principale censura di nullità la sentenza impugnata “per totale contraddittorietà ed illogicità della motivazione”,è in fondato. Parte ricorrente pone a confronto due capi della motivazione , osservandoche, nel primo , la c orte d’appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse la facoltà di stabilire a propria discrezione i quantitatividi gas da ritirare (pag. 9 della sentenza impugnata) e nel secondo ( due pagine dopo, pag. 11 della sentenza impugnata)ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dell’indicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei minori quantitativi ritirati mese per mese, avrebbe potuto programmare in maniera opportuna le immissioni di gas onde evitare sbilanciamenti. Giova evidenziare in tema di responsabilità civile da inadempimento contrattuale, che questa Corte ha ritenuto non sufficiente la semplice prova dell'inadempimento del debitore, essendo necessaria la prova del pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass.Sez. 3, 5 /03/ 1973, n. 608 ; Cass. Sez. 2, 20/05/2011 n. 11254; Cass. Sez. 3, 19/12/2006 n. 27149). Alla luce di richiamati consolidati principi, correttamente, l'impugnata sentenza con una motivazione immune da vizi logico - giuridici ha quindi affermato, per un verso, che sebbene [OSCURATO:PERSONA] era risultata inadempiente all’obbligo di acquistare gas in misura corrispondente al proprio fabbisogno comunicato a [OSCURATO:PERSONA] al momento della conclusione del contratto, tuttavia per l’altro verso, [OSCURATO:PERSONA] non avevadimostrato di aver pre-acquistato il gas e di aver dovuto immettere i quantitativi non ritirati da [OSCURATO:PERSONA] sul mercato. 7. Inammissibile,i nfine , il sesto motivo di ricorso principale. Vale in proposito il principio secondo cui in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni -di merito o processuali - che l'abbiano determinata e C.C. 2.04.2024 r.g.n. 15232/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. Sez. 1, 29/07/2021n. 21823). 8.Da l rigetto del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00, di cui euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti pe