CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22105/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TASCO e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 3036/2018 depositata il 02/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27379/2019Numero sezionale 5176/2026Numero di raccolta generale 22105/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il 30/7/2015 il Comune di Milano notificò alla contribuente due avvisid’accertamento per IMU 2012 e 2013, liquidando una maggiore impostaoltre a sanzioni, avverso i quali la società propose separati ricorsi allacommissione Tributaria Provinciale di Milano. Il primo giudice, riuniti iricorsi e nel contraddittorio con il Comune impositore, con la sentenza3368/2016 li respinse.Su appello della società contribuente, la [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza 3036/18 indicata in epigrafe, ha respintoil gravame.Secondo il giudice d’appello:- il giudicato esterno in forza di sentenza della CTP di Milano n.1262/1/2015, pronunciata tra le medesime parti, rende incontrovertibile laqualificazione ivi fornita del cespite accertato quale area fabbricabile(Cass. 13916/06 e 5216/18);- la motivazione degli avvisi deve ritenersi idonea, come dimostratoaltresì dalla conoscenza, da parte della contribuente, di tutte lecircostanze necessarie a contestare an e quantum della pretesa tributaria;- gli atti che si assumono non allegati agli avvisi (delibere comunali)devono ritenersi conoscibili in quanto sottoposti a pubblicità legalecostituendo in ogni caso atti a contenuto generale costituenti presuppostodell’avviso e non motivazione dello stesso.Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di due motiviintegrati da successiva memoria 25/5/2020, quest’ultima con specificoriferimento alla tempestività del ricorso per cassazione.Resiste il Comune con controricorso, eccependo la tardività del ricorso echiedendone comunque la reiezione, integrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente valutarsi l’eccezione di tardività del ricorsoformulata dal Comune nel controricorso: la sentenza di merito, depositataNumero registro generale 27379/2019Numero sezionale 5176/2026Numero di raccolta generale 22105/2026Data pubblicazione 27/06/2026il 2/7/2018, è infatti stata impugnata notificando il ricorso per cassazioneil 18-23/9/2019. Il Comune contesta che alla fattispecie sia applicabile lasospensione per nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l.119/2018 atteso che la disposizione la prevede per le sole cause nellequali è parte l’Agenzia delle Entrate, mentre nel caso specifico, trattandosidi tributi locali, non ricorre tale ipotesi. Sostiene pertanto il Comune cheandrebbe applicato l’art. 6, comma 16, dello stesso d.l., nello specificotema dei tributi locali, dove si prevede che siano gli stessi enti locali adeterminare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 (sospensione)alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte ilmedesimo ente (o suo ente strumentale). Poiché il Comune meneghino,con la delibera comunale n. 10 del 1/4/2019, ha stabilito d’adottare lasospensione solo per i contribuenti che avessero formulato la domanda didefinizione agevolata entro il 31 luglio 2019 (ciò che la contribuente nonha fatto), la sentenza pubblicata il 2/7/2018 sarebbe pertanto passata ingiudicato il 4/2/2019, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, epertanto prima della stessa delibera comunale che fu adottata il 1° aprilesuccessivo.1.1 Nella memoria succitata, la contribuente sostiene invece doversiapplicare la sospensione invocata, atteso che l’art. 6, comma 16, del d.l.119/18, in materia di tributi locali, consente agli enti locali l’applicazionedelle disposizioni sulla sospensione alle controversie devolute allagiurisdizione tributaria, valutando pertanto che nel relativo ambito nonrientri il ricorso per cassazione (vv. art. 1 d.lgs. 545/92), atteso chequesta Corte non apparterrebbe alla predetta giurisdizione e che,pertanto, la specifica sospensione dei termini per il ricorso per cassazionesarebbe sempre ammissibile a prescindere dalle delibere comunali.1.1 L’eccezione d’inammissibilità è fondata.1.2 Va osservato, innanzi tutto, che, in via generale, la sospensione dinove mesi ex art. 6, comma 11 del d.l. 119/18, per le controversieNumero registro generale 27379/2019Numero sezionale 5176/2026Numero di raccolta generale 22105/2026Data pubblicazione 27/06/2026e aventi a oggetto atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado,compresa la Cassazione, opera se i termini per l’impugnazione scadono trail 24/10/2018 e il 31/7/2019. Come anticipato, la sentenza impugnata fupubblicata il 2/7/2018 per cui, se non notificata come nel caso specifico eove non operante la sospensione ai sensi del d.l. 119/18, il terminesemestrale scadeva, tenuto conto della sospensione feriale, il 4/2/2019.Ove invece fosse applicabile la sospensione invocata, il termine,decorrente dal 2/7/2018, slitterebbe al 2/10/2019 rendendo tempestivo ilricorso per cassazione, notificato come si è detto il 18-23/9/2019 (senzatener conto della sospensione feriale non essendo in tal caso cumulabili).1.3 Tuttavia, nel caso specifico la sospensione di cui al citato art. 16 nonopera, non essendo parte del procedimento l’Agenzia delle Entrate.Quanto, infatti, al dettato dell’art. 6, comma 16, dello stesso d.l. 119/18,va osservato come la disposizione preveda che ciascun ente territorialepossa stabilire, entro il 31 marzo 2019 e con le forme previste dallalegislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delledisposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui sia parte il medesimo ente.1.4 Nel caso specifico, la delibera comunale 1° aprile 2019,tempestivamente adottata dal Comune di Milano (il 31 marzo eradomenica), all’art. 7, comma 3, ha stabilito la sospensione per lecontroversie definibili i cui termini d’impugnazione, anche in Cassazione,scadevano tra il 1° aprile (art. 10) e il 31 luglio 2019. Atteso che iltermine per l’impugnazione era scaduto il 4/2/2019, lo stesso non potevaessere interrotto dalla suindicata delibera, che disponeva la sospensionedei termini scadenti a decorrere dal 1°/4/2019 e limitatamente aicontribuenti che avessero formulato domanda di definizione agevolata.1.5 Non è infine condivisibile la tesi secondo cui la norma di cui al comma16 succitato non sarebbe applicabile alla fase di legittimità in quanto laNumero registro generale 27379/2019Numero sezionale 5176/2026Numero di raccolta generale 22105/2026Data pubblicazione 27/06/2026Cassazione non appartiene alla giurisdizione tributaria, i cui organi sonoidentificati nell’art. 1 del d.lgs. 545/92 nelle commissioni tributarieprovinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e commissionitributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione (oggirispettivamente Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado).1.6 La norma di cui al comma 16 richiamato, infatti, non è riferita agliuffici appartenenti alla giurisdizione tributaria, così come individuati dalladisposizione testé citata, ma alle controversie “attribuite alla giurisdizionetributaria”. È pacifico che, ai sensi degli artt. 62 e ss. d.lgs. 546/92,avverso le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradopuò essere proposto ricorso per cassazione sicché, anche in questa fase, sitratta di controversie comunque attribuite alla giurisdizione tributaria (vv.anche Cass. Sez. 6, 15/03/2022, n. 8413, Rv. 664300 – 01).2. Il ricorso va pertanto ritenuto inammissibile per tardività della suaproposizione, restando assorbita ogni ulteriore questione.All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese della fase di legittimità, che vanno liquidate come dadispositivo oltre oneri riflessi (vv. Cass. SSUU Ordinanza n. 3592 del6/2/2023) trattandosi di difesa da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase afavore del Comune controricorrente, che liquida in € 8.221,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario 15% e oneririflessi nella misura e sulle voci come per legge.Numero registro generale 27379/2019Numero sezionale 5176/2026Numero di raccolta generale 22105/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]