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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41203/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha riformato la condanna per il reato di cui all'art. 110, 624 bis, escludendo la contestata aggravante e rideterminandone la pena; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato che viene ascritta all'imputato - con particolare riferimento al luogo destinato a privata dimora, elemento costitutivo di cui all'art. 624 bis cod. pen. - è generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni il ricorso non si confronta (pag. 2 sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado, pagg. 3 e 4, ove è rimarcato che il furto è stato commesso in un fabbricato pacificamente destinato ad abitazione, a nulla rilevando che fossero in corso lavori di ristrutturazione), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed infine è manifestamente infondato, rammentandosi che "ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato" (Cass. sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421) e tale deve intendersi l'alloggio momentaneamente destinatario di un intervento edilizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha riformato la condanna per il reato di cui all'art. 110, 624 bis, escludendo la contestata aggravante e rideterminandone la pena; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato che viene ascritta all'imputato - con particolare riferimento al luogo destinato a privata dimora, elemento costitutivo di cui all'art. 624 bis cod. pen. - è generico, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni il ricorso non si confronta (pag. 2 sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado, pagg. 3 e 4, ove è rimarcato che il furto è stato commesso in un fabbricato pacificamente destinato ad abitazione, a nulla rilevando che fossero in corso lavori di ristrutturazione), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed infine è manifestamente infondato, rammentandosi che "ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato" (Cass. sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421) e tale deve intendersi l'alloggio momentaneamente destinatario di un intervento edilizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris