CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39327/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.19430/25 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale n. 1206/2023 RGNR- 115/2025 Rg. Dib. pendente presso il Tribunale di Vasto, in fase dibattimentale, descrive una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti dovuta ad errori procedurali relativi all'archiviazione di una denuncia sporta nei confronti degli agenti della G.d.F delegata alle indagini, per avere fatto riferimento ai dati contenuti nella banca dati in uso alla [OSCURATO:PERSONA] senza verificare la correttezza dei dati stessi, desumendone poi dalle decisioni assunte, dal P.M e dal Gip in sede di accoglimento della richiesta di archiviazione, ragioni di sospetto della loro terzietà ed imparzialità anche nelle valutazioni poste a fondamento del rinvio a giudizio disposto per il reato di cui all'art. 314 c.p. per il quale si procede ora davanti al Tribunale di Vasto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Successivamente, nel corso del giudizio, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la decisione con la quale il Tribunale ha ammesso le prove testimoniali richieste dal Pubblico Ministero, ritenendo non fondata l'eccezione difensiva sulla tardività del deposito della relativa lista testi attraverso un applicativo non accessibile agli avvocati, e ne ha pertanto richiesto la revoca, sollecitando la trasmissione alla Corte di cassazione ad integrazione della istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p.; 3. Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art.46 c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. L'istanza è affetta da palese inammissibilità, per manifesta infondatezza. Per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. Pertanto, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (così, da ultimo, Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275366). 4. Ritenuto che le memorie e ulteriore documentazione difensiva prodotta dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], non fa che reiterare le medesime censure connotate dai già evidenziati profili di inammissibilità.5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il