CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26757/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla asseritamente erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in relazione all'omessa motivazione circa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti inammissibile, perché non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso che censura l'illegittimità del divieto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è manifestamente infondato, perché contrastante con il dato normativo, come già indicato con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso afferente all'omessa motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già disattese con congrui argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de