CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41576/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nelpreambolo il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respintoil reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] G iova n ni avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione al semestre compreso dal 7 gennaio 2024 al 6 giugno 2024. A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA],proclamandosi, al pari degli altri occupantidella cella, estraneo all’episodio del rinvenimento, il 9 aprile 2024, di un «telefono cellulare dotato di cavo per la ricarica», ha impedito l’individuazione del detentore , tenendo, « a prescindere da qualunque responsabilità penale» una « condotta omertosa che non consente di riconoscere il beneficio premiale». 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, avverso la suindicata ordinanza, per violazione dell’art. 54 Ord. pen. e per vizio di motivazione. Evidenzia che il Tribunale , nell’escludere la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, alla cui prova è subordinata la concessione della liberazione anticipata, ha attributo decisiva rilevanza non alla ricaduta nel crimine o all’applicazionedi sanzioni disciplinari,ma ad un elemento, la presunta condotta omertosa, del tuttoestraneo alla finalità rieducativa cui il beneficio richiesto deve essere orientato. Avrebbe, invece, dovuto prendere in esame il percorso rieducativo seguitodal condannato d urante il semestre ed il grado di adesione al percorsodi rielaborazione della devianza . 3. Con memoria tempestivamente depositata la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza dellecensure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre con riferimento al quale esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 3. Nel caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza ha tratto un elemento di valutazione negativa dal comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che , adeguandosi a l la condotta tenuta dai compagni di cella, aveva mantenuto un atteggiamento omertoso, impedendo di individuare il reale detentore del telefono cellulare introdotto nella cella in palese violazione delle norme penitenziarie . Per tale via, ha escluso che il condannato avesse partecipato all'opera di rieducazione e, conseguentemente, negato il beneficio della liberazione anticipata. E, tuttavia, ritiene il Collegio che, nel qualificare negativamente l'omertà del detenuto, in assenza di elementi (difatti non evidenziati) che potessero far desumere la codetenzione del cellulare, il Tribunale di sorveglianza ha trascurato di considerare il principio espresso in sede di legittimità - che qui si condivide e ribadisce -che è illegittimo il diniego della liberazione anticipata motivato con la mancata indicazione da parte del detenuto di fatti integranti illeciti disciplinari altrui, costui non avendo l'obbligo giuridico di impedire l'evento o di presentare denuncia(Sez. 1, n. 33720 del 21/12/2017, dep. 2018, Rizzaro, Rv. 273621; Sez. 1, n. 5982 del 21/01/2009, Isufi, Rv. 243357). Ne segue che il mero atteggiamento omertoso , considerat o decisiv o nell'ordinanza impugnata, non è di per sé idone o a giustificare il diniego della liberazione anticipata 4. Per tali ragioni deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza diBari ai fini di un nuovo esame nel merito, alla luce del suindicato principio di diritto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bar