CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 agosto 2026
Cassazione n. 24527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore-intimata–Numero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026avverso l’ordinanza n. 4704/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, depDoatsai ptuabtbalic azione 07/08/2026il 22/2/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHEcon istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (parte ricorrente nelprocedimento RG n. 1823/2023, definito con l’ordinanza indicata inepigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2594/16/2022),evidenzia che, per mero errore materiale, nell’ordinanza in oggetto, nellamotivazione è stato indicato «Commissione tributaria provinciale di Rieti»in luogo di «Commissione tributaria provinciale di Roma» e nel dispositivo,è stata omessa la distrazione delle spese di lite dei gradi di merito in favoredel suo difensore, dichiaratosi antistatario;l’Agenzia delle entrate è rimasta intimataCONSIDERATO CHEin primo luogo non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso percorrezione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, volta asollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errorimateriali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art.391 bis c.p.c.;il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondocomma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica, quindi, come appunto anchericavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale dicui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alleparti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e nonanche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651/2019);l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale,nella motivazione è stata erroneamente indicata la Commissione tributariaprovinciale che aveva emesso la pronuncia di primo grado (Commissionetributaria provinciale di Rieti in luogo di Roma) e l’invocata distrazionedelle spese dei gradi di merito non consta essere stata emessa, purNumero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026Data pubblicazione 07/08/2026sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esitodell’esame del ricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviareal fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n.16037/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità dellacorrezione degli errori materiali (artt. 287 e 23 c.p.c. ), anche allo scopodi cui all'art. 391 bis c.p.c. P.Q.MLa Corte dispone che: nella motivazione dell’ordinanza della Corte diCassazione n. 4704/2025, depositata in data 22/2/2025, alla pag. 2, inluogo di «Commissione tributaria provinciale di Rieti» si indichi«Commissione tributaria provinciale di Roma» ed alla pag. 4, par. 2.2.,dopo «come per legge» debba aggiungersi «con distrazione in favoredell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario»; nel dispositivo,alla pag. 5, rigo 7, dopo «che liquida» debba aggiungersi «e distrae infavore dell’[OSCURATO:PERSONA]», mandando alla Cancelleria per leannotazioni di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])