Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13776/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

19 ORDINANZA sul ricorso 11862/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’interno, - intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, n. 1713/2019, depositato il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11862/2019 Numero sezionale 1353/2022 Numero di raccolta generale 13776/2022 rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione Data pubblicazione 02/05/2022 internazionale e umanitaria; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008 - nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, quindi, invalida; che il ricorso è inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, avendo il Ministero depositato un atto non qualificabile come controricorso.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dPR n.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11862/2019 Numero sezionale 1353/2022 Numero di raccolta generale 13776/2022 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.

Data pubblicazione 02/05/2022 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 8 aprile 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 11862/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’interno, - intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, n. 1713/2019, depositato il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11862/2019 Numero sezionale 1353/2022 Numero di raccolta generale 13776/2022 rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione Data pubblicazione 02/05/2022 internazionale e umanitaria; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008 - nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, quindi, invalida; che il ricorso è inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, avendo il Ministero depositato un atto non qualificabile come controricorso. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dPR n.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11862/2019 Numero sezionale 1353/2022 Numero di raccolta generale 13776/2022 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. Data pubblicazione 02/05/2022 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 8 aprile 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
Decreto Cassazione n. 13776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris