CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Latina, in data 3.7.2029, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pene, principali e accessorie ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto in luogo pubblico di arma impropria, in rubrica loro ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione, qualificava il fatto di cui al capo a) in lesioni personali volontarie, giudicate guaribili in venti giorni, aggravate dall'uso di un'arma impropria, ai sensi degli artt. 582 e 585, c.p., con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole agli imputati, nei confronti dei quali dichiarava, inoltre, non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza impugata. 1.1. Agli imputati si contesta di avere aggredito fisicamente il luogotenente della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA], in Cisterna di Latina, cagionandogli lesioni personali volontarie, su mandato del [OSCURATO:PERSONA], che intendeva così vendicarsi delle indagini fiscali, conclusesi con una denuncia, svolte dalla persona offesa nei suoi confronti, quando egli si occupava dell'amministrazione della società "Chiaia di Luna". Secondo l'assunto accusatorio, l'[OSCURATO:PERSONA], armato di un tubo di ferro, dopo avere seguito e raggiunto a piedi il Reina, lo aveva colpito più volte alla testa, per poi fuggire, in conseguenza della pronta reazione della vittima, a bordo di un'autovettura alla cui guida vi era il [OSCURATO:PERSONA], alla volta del porto di Bari, dove i due imputati erano stati individuati mentre erano in procinto di imbarcarsi su di un traghetto diretto in Montenegro. Nel corso del tragitto da Cisterna di Latina a Bari i ricorrenti erano stati seguiti dal Reina, a bordo di un'autovettura condotta da tal Pietrosanti, che aveva soccorso la persona offesa nella immediatezza dei fatti. Il quadro accusatorio a carico degli imputati è costituito, in massima parte, dal contenuto dei filmati estratti dagli impianti di video- sorveglianza installati nel luogo dell'aggressione, che hanno immortalato l'autovettura su cui si trovavano i due imputati, inseguita in rapida successione dal veicolo condotto dal Pietrosanti, su cui ha riferito l'ufficiale di polizia giudiziaria Marano; dall'esame dei tabulati del telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto all'interno della suddetta autovettura, che ha evidenziato come i due imputati si trovassero, al tempo del commesso reato, nel territorio di Cisterna di Latina, in un sito del tutto compatibile con il luogo in cui è stata posta in essere l'aggressione in danno del Reina; dalle dichiarazioni della persona offesa e del Pietrosanti, i quali hanno confermato in dibattimento il riconoscimento fotografico operato nel corso delle indagini preliminari dell'[OSCURATO:PERSONA], quale autore dell'aggressione in danno del Reina, e la memorizzazione, con conseguente individuazione, della targa dell'automobile su cui viaggiavano i ricorrenti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 191, 234, 254 bis, 360, c.p.p., eccependo la inutilizzabilità delle immagini acquisite attraverso l'attività di estrapolazione compiuta sui sistemi di video-sorveglianza esistenti lungo il corso principale di Cisterna di Latina, in quanto detta estrapolazione, avvenuta in assenza dell'acquisizione integrale della registrazione, non può essere assolutamente considerata documento, né formare oggetto di testimonianza, per cui la sanzione di inutilizzabilità si estende anche al contenuto della deposizione del teste Marano, ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a deporre sul contenuto delle suddette immagini, relativa a prove acquisite in violazione degli artt. 234, 254 bis e 360, c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) travisamento della prova e illogicità della motivazione, in punto di valutazione delle nsultanze processuali operata dalla corte territoriale, non essendovi prova che il ricorrente abbia organizzato e sia stato presente, unitamente con l'esecutore materiale, l'[OSCURATO:PERSONA], all'aggressione perpetrata in danno del Reina e che a tanto si sia determinato per vendicarsi della denuncia presentata nei suoi confronti per motivi fiscali dalla parte civile, maresciallo della Guardia di Finanza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, in quanto, ove anche si volesse ammettere, pur in mancanza di prove in tal senso, che il ricorrente fosse effettivamente alla guida dell'autovettura a lui intestata, su cui è salito l'[OSCURATO:PERSONA], dopo avere aggredito il Reina, vista sul luogo dei fatti dal teste Pietrosanti, non essendone stata dimostrata la presenza prima dell'aggressione, ma solo successivamente a essa, la condotta dell'imputato andava qualificata ai sensi dell'art. 378, c.p.; 3) mancanza di motivazione sui rilievi posti dall'appellante, in tema di qualificazione in termini di arma del tubo utilizzato per colpire il Reina; di richiesta dell'espletamento di una perizia balistico-legale; di riqualificazione del reato in favoreggiamento personale; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della nuova entità del trattamento sanzionatorio, priva di giustificazione. 2.3. L'[OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta : 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'acquisizione dell'album fotografico, relativo ad atti di indagine effettuati senza alcun contraddittorio tra le parti, come prova atipica del riconoscimento del ricorrente, che inficia l'individuazione effettuata dal Pietrosanti e dal Reina; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta del 20.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, c1.1. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. Con conclusioni scritte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 5. Manifestamente infondati sono i rilievi di natura squisitamente processuale articolati dai ricorrenti, con riferimento alla eccepita inutilizzabilità delle immagini acquisite attraverso l'attività di estrapolazione compiuta sui sistemi di video-sorveglianza esistenti lungo il corso principale di Cisterna di Latina e all'acquisizione dell'album fotografico, recante le effigi degli imputati. 5.1. Quanto alla prima questione va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234, c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. (Fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza: cfr. Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345). Ne consegue che per l'utilizzazione in giudizio di tali videoregistrazioni non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (cfr. Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Rv. 279776). In questa prospettiva si è, altresì, opportunamente da tempo chiarito che, proprio perché trattasi, non di prove atipiche, ma di documenti acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189, c.p.p., nel caso di mancata acquisizione delle videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (cfr. Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, Rv. 268787; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Rv. 271210). Del resto anche il lontano precedente citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi non sembra discostarsi da tali principi, laddove in esso si afferma il principio secondo cui, poiché l'art. 234, primo comma, c.p.p., vigente, innovando rispetto all'abrogato codice di rito, prevede espressamente l'acquisizione di documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, la pellicola cinematografica contenente la rappresentazione di un fatto va ritenuta prova documentale avente requisiti particolari, trattandosi di un documento figurativo - non caratterizzato, cioè, dalla scrittura, bensì, di norma, dalle immagini - del tipo testimoniale - in quanto contenente la descrizione - testimonianza di un fatto) e diretto, perché dà la descrizione immediata degli avvenimenti. La registrazione cinematografica, quindi, non essendo una scrittura privata, non è soggetta, ai fini dell'utilizzazione processuale, alle regole imposte dall'art. 2702 cod. civ., onde non necessita di sottoscrizione, mentre la sua autenticità va accertata caso per caso, autenticità che, giova evidenziare, nel caso che ci occupa non è messa in discussione (cfr. Sez. 5, n. 10309 del 18/10/1993, Rv. 195556). 5.2. Con riferimento alla seconda questione di diritto in precedenza indicata, va osservato che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr. Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585). Da tempo, invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito come i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscano accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, precisando che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Rv. 266023; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041). Orbene, nel caso in esame, i testi Reina e Pietrostefani hanno confermato in sede dibattimentale il riconoscimento fotografico operato nella fase delle indagini preliminari e le loro dichiarazioni hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte della corte territoriale, che, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ne ha sottolineato la completa attendibilità, proprio sulla base della compiuta e analitica descrizione delle modalità di svolgimento dei fatti per cui è processo operata dai suddetti testi (cfr. pp. 4-9 della sentenza oggetto di ricorso). A fronte di questo limpido argomentare il ricorrente eccepisce che la formazione del fascicolo fotografico nella fase delle indagini preliminari sia avvenuta senza alcun contraddittorio tra le parti, mentre trattandosi di prova atipica sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle norme, disciplinanti la corrispettiva prova tipica della ricognizione di persona, laddove nell'album fotografico l'unica foto che presentava un tratto distintivo dell'origine era proprio quella dell'[OSCURATO:PERSONA], contraddistinta dalla dicitura "ALB".Si tratta, tuttavia, di un rilievo manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante nel corso degli anni, ha evidenziato come le regole previste in tema di ricognizione personale non trovino applicazione all'individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari. Da tempo, infatti, si è chiarito come gli atti di individuazione fotografica necessari per la immediata prosecuzione delle indagini ed effettuati dal Pubblico Ministero o, su sua delega, dalla polizia giudiziaria siano regolati dall'art. 361, c.p.p., e non dagli artt. 213 e 214, c.p.p. relativi invece alla ricognizione di persone (cfr. Sez. 6, n. 401 del 23/01/1996, Rv. 205026). Alla luce di tale differenza ontologica si è, pertanto, affermato che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (cfr. Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, Rv. 280598) ovvero che non determina nullità o inutilizzabilità dell'atto di individuazione fotografica l'incompleta verbalizzazione dei criteri di scelta delle fotografie, poiché l'inosservanza dell'obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge (cfr. Sez. 1, n. 15554 del 13/03/2009, Rv. 243987), opportunamente precisandosi che l'esito della suddetta individuazione può risultare da qualsiasi atto di indagine della polizia giudiziaria, come può essere acquisito al processo tramite la deposizione indiretta del personale di polizia che ha ricevuto l'atto, ovvero tramite quella diretta del soggetto che lo ha compiuto (cfr. Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214872). Principi ribaditi in un recente e condivisibile arresto in cui si è sottolineato come, costituendo l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresentando una specie del più generale concetto di dichiarazione, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213, c.p.p., per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437). Va, infine rilevato per mera completezza argomentativa, che, ferma restando la manifesta infondatezza dell'eccezione difensiva volta a contestare sotto il profilo ora esaminato la disposta acquisizione in giudizio dell'album fotografico formato nella fase delle indagini preliminari, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare anche conforme all'orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512, c.p.p., dell'album fotografico (unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari), quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, come nel caso in esame in cui entrambi gli imputati erano e sono rimasti latitanti, posto che, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (cfr. Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, Rv. 280399). E a tanto i giudici di merito hanno provveduto (cfr. pp. 9-10 della sentenza oggetto di ricorso). 6. Inammissibili appaiono i motivi di ricorso articolati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con particolare riferimento al motivo sub A) di tale atto di impugnazione, non può non rilevarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In ordine al rilievo sub B), non può non rilevarsene la manifesta infondatezza e, al tempo stesso, la natura meramente fattuale. Come è noto, infatti, l'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378, c.p., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto ne' oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, ne' soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere (cfr. Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, Rv. 219892; Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062). Tale non è, in tutta evidenza, la condizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale non è certo rimasto estraneo alla programmazione e all'esecuzione dell'aggressione in danno del Reia, in quanto egli, come rilevato dal giudice di appello con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ne è stato il mandante, in ragione dei suoi motivi di rancore nei confronti della persona offesa (profilo su cui la corte territoriale si sofferma specificamente cfr. pp.10-11), e, nel contempo, ha fornito un contributo causale determinante alla sua consumazione, fornendo il veicolo necessario agli spostamenti dell'esecutore materiale, mentre all'[OSCURATO:PERSONA], sconosciuto al Reina, veniva non a caso affidato il compito di percuotere la vittima, sulla base di un'evidente preordinata separazione di ruoli (cfr. pp. 13-11) Quanto al motivo di ricorso sub C), esso appare inammissibile, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). Senza tacere, più in generale, con riferimento a entrambi i ricorsi proposti, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Ciò appare evidente, tra l'altro, non solo con riferimento al tema della invocata qualificazione giuridica in termini di favoreggiamento personale, ma anche in ordine alla contestata natura di arma impropria IO del tubo utilizzato per percuotere il Reina, posto che costituisce "diritto vivente", il principio secondo cui devono considerarsi armi improprie, tali da integrare l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, c.p. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere), tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, Rv. 261315). 7. Manifestamente infondati, sono i rilievi articolati dai ricorrenti in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., e delle circostanze attenuanti generiche, che la corte territoriale ha motivato facendo riferimento alla gravità del reto, desumibile dalle modalità insidiose dell'azione criminosa, dalla intensità del dolo e dalle conseguenze lesive della condotta, in altri termini, ai parametri di cui all'art. 133, c.p. Ciò appare assolutamente in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità nelle materie di cui si discute. Da un lato, infatti, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, Rv. 278095; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420). Dall'altro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta, desunta anche da uno solo dei parametri fissati nell'art. 133, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Né, d'altra parte i ricorrenti, hanno rappresentato elementi concreti, non valutati dal giudice di appello, che avrebbero giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., sicché i ricorsi, sul punto, appaiono del tutto generici. 8. Inammissibili, infine, perché volti a sollecitare una valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabile in sede di legittimità, sono le censure articolate sulla dosimetria della pena, a fronte di una specifica motivazione al riguardo della corte territoriale, fondata sulla intensità del dolo e sulla capacità a delinquere degli imputati, evidenziata dal loro essersi resi latitanti nel corso del giudizio di primo grado (cfr. p. 14). 9. dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi im