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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13302/2022

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ato la seguente ORDINANZ A sul ricorso 17418-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE; di qui in poi anche "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del Direttore Generale pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza l'intimazione di pagamento, notificata in data 12/12/2015, riferita a sette cartelle di pagamento, assumendo la prescrizione della pretesa creditoria tributaria. 2.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l'atto esattivo limitatamente alla cartella dii pagamento notificata in data 17/5/2004, essendo il credito ormai prescritto. 3 Sull'impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l'appello ritenendo che l'appellante non avesse compiutamente indicato i fatti e le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni hanno resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 17418 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- 1.Con il primo motivo,i.10 ricorrente denuncia la violazione dell'art 2953 cc per come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 23397/2015 che ha affermato il principio secondo il quale la cartella esattoriale non è equiparata ad una sentenza nel determinare il mutamento del termine di prescrizione breve in quello decennale ordinario con la conseguenza che il termine quinquennale per le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio era ormai decorso.

Si sostiene(la prescrizione era stata sollevata sia in primo che in secondo grado e spettava alla CTR esaminare la fondatezza dell'eccezione procedendo a calcolare i termini. 1.1 Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la nullità della sentenza avendo la CTR omesso di riferire circa l'esito dell'ordine impartito all'Agenzia delle Entrate Riscossioni di giustificare il ricorso alternativo ad avvocati del libero foro.

2. Il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità nella parte in cui si sostiene che il termine prescrizionale è di cinque anni, sulla base, peraltro, di una errata lettura della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nr 23397/2015, che ha semplicemente ritenuto che la cartella di pagamento non determina la trasformazione del termine prescrizionale breve in quello ordinario ex art 2653 cc restando tuttavia fermo il termine decennale se connaturato al tributo per il quale la cartella è stata emessa. 2.1 Il ricorrente non ha prodotto in giudizio né ha riportato nel ricorso le cartelle di pagamento impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la natura del tributo al fine accertare il regime del termine prescrizionale. 2.2 La CTR ha ritenuto la genericità del motivo di appello con il quale il contribuente, a fronte della sentenza di primo grado Ric. 2020 n. 17418 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- che aveva riconosciuto il perfezionamento della prescrizione solo con riferimento alla cartella notificata nel 2004 escludendola per atti esattivi notificati nel 2006, si limitava ad eccepire la prescrizione del credito tributario anche in relazione alle cartelle non annullate dal giudice di primo grado senza allegare alcun elemento fattuale che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cc .I giudici di secondo grado hanno, quindi, tratto insegnamento dalla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio secondo il quale «l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini>> ( cfr. Cass. 3465/2013). 2.3 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver offerto elementi idonei a consentire al Giudice di secondo grado ogni valutazione in merito all'eccezione di prescrizione. 2.4 Anche quest' ulteriore profilo del motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 2.5 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 I comma nr. 6 e 369 II comma nr 4 cpc, produrlo o trascriverlo nel ricorso.

Ric. 2020 n. 17418 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -4- 2.6 II contribuente non ha né versato in atti l'atto di appello, né riportato nel corpogtorso i passi dell'atto relativi alle specifiche parti, non consentendo, quindi, a questa Corte di poter verificare l'asserito errore commesso dalla CTR nel ritenerekgettare l'appello per essere l'eccezione di prescrizione non sufficientemente determinata.

3. Il secondo motivo, in disparte l'inammissibilità per difetto di autosufficienza non essendo stata nè prodotta la deliberazione del Comitato di Gestione che indicasse le ragioni del ricorso all'avvocato del libero foro, nè trascritto il contenuto dell'ordine, è infondato in quanto la questione della validità della costituzione di DER a mezzo di avvocato del libero foro è stata affrontata ' recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:<< impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la Ric. 2020 n. 17418 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -5- scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass.

S.U. 30008/2019). 3.1 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]».

3. In conclusione il ricorso va rigettato 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

PQM La Corte; rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore Ric. 2020 n. 17418 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -6- importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZ A sul ricorso 17418-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE; di qui in poi anche "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del Direttore Generale pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza l'intimazione di pagamento, notificata in data 12/12/2015, riferita a sette cartelle di pagamento, assumendo la prescrizione della pretesa creditoria tributaria. 2.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l'atto esattivo limitatamente alla cartella dii pagamento notificata in data 17/5/2004, essendo il credito ormai prescritto. 3 Sull'impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l'appello ritenendo che l'appellante non avesse compiutamente indicato i fatti e le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni hanno resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 17418 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- 1.Con il primo motivo,i.10 ricorrente denuncia la violazione dell'art 2953 cc per come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 23397/2015 che ha affermato il principio secondo il quale la cartella esattoriale non è equiparata ad una sentenza nel determinare il mutamento del termine di prescrizione breve in quello decennale ordinario con la conseguenza che il termine quinquennale per le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio era ormai decorso. Si sostiene(la prescrizione era stata sollevata sia in primo che in secondo grado e spettava alla CTR esaminare la fondatezza dell'eccezione procedendo a calcolare i termini. 1.1 Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la nullità della sentenza avendo la CTR omesso di riferire circa l'esito dell'ordine impartito all'Agenzia delle Entrate Riscossioni di giustificare il ricorso alternativo ad avvocati del libero foro. 2. Il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità nella parte in cui si sostiene che il termine prescrizionale è di cinque anni, sulla base, peraltro, di una errata lettura della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nr 23397/2015, che ha semplicemente ritenuto che la cartella di pagamento non determina la trasformazione del termine prescrizionale breve in quello ordinario ex art 2653 cc restando tuttavia fermo il termine decennale se connaturato al tributo per il quale la cartella è stata emessa. 2.1 Il ricorrente non ha prodotto in giudizio né ha riportato nel ricorso le cartelle di pagamento impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la natura del tributo al fine accertare il regime del termine prescrizionale. 2.2 La CTR ha ritenuto la genericità del motivo di appello con il quale il contribuente, a fronte della sentenza di primo grado Ric. 2020 n. 17418 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- che aveva riconosciuto il perfezionamento della prescrizione solo con riferimento alla cartella notificata nel 2004 escludendola per atti esattivi notificati nel 2006, si limitava ad eccepire la prescrizione del credito tributario anche in relazione alle cartelle non annullate dal giudice di primo grado senza allegare alcun elemento fattuale che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cc .I giudici di secondo grado hanno, quindi, tratto insegnamento dalla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio secondo il quale «l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini>> ( cfr. Cass. 3465/2013). 2.3 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver offerto elementi idonei a consentire al Giudice di secondo grado ogni valutazione in merito all'eccezione di prescrizione. 2.4 Anche quest' ulteriore profilo del motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 2.5 Per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dagli artt. 366 I comma nr. 6 e 369 II comma nr 4 cpc, produrlo o trascriverlo nel ricorso. Ric. 2020 n. 17418 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- 2.6 II contribuente non ha né versato in atti l'atto di appello, né riportato nel corpogtorso i passi dell'atto relativi alle specifiche parti, non consentendo, quindi, a questa Corte di poter verificare l'asserito errore commesso dalla CTR nel ritenerekgettare l'appello per essere l'eccezione di prescrizione non sufficientemente determinata. 3. Il secondo motivo, in disparte l'inammissibilità per difetto di autosufficienza non essendo stata nè prodotta la deliberazione del Comitato di Gestione che indicasse le ragioni del ricorso all'avvocato del libero foro, nè trascritto il contenuto dell'ordine, è infondato in quanto la questione della validità della costituzione di DER a mezzo di avvocato del libero foro è stata affrontata ' recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:<< impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la Ric. 2020 n. 17418 sez. MT - ud. 22-02-2022 -5- scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass. S.U. 30008/2019). 3.1 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 3. In conclusione il ricorso va rigettato 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo. PQM La Corte; rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore Ric. 2020 n. 17418 sez. MT - ud. 22-02-2022 -6- importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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