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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 23044/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3045/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, oltre che generica, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3045/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che la doglianza relativa alla violazione di legge per la inosservanza del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, oltre che generica, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris