CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che il Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit. con riferimento a tre semestri, e che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il primo provvedimento, rilevando la natura irrispettosa, manipolatoria o velatamente minacciosa delle singole condotte dell'istante, e ricordando la possibilità di valutare, nel giudizio sulla liberazione anticipata, condotte ancora sub iudice, ovvero il cui giudizio sia pendente, al momento della decisione, in sede disciplinare o processuale; Considerato che il ricorso per Cassazione non è scandito da alcuna critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e che deduce esclusivamente non consentite doglianze di punto di fatto, censurando, sub specie di vizio di motivazione, e in via del tutto aspecifica, la valutazione di merito condotta dal Tribunale, al quale si rimprovera di non aver attribuito alcun rilievo alle precarie condizioni di salute del soggetto e alla sua condotta carceraria; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]