CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19942/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mesirca unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoVincenzo [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 955/2023 depositatail 19/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 8.4.2017, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentantenonché fideiussore delle società appartenenti al c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].), al fine di sentir dichiarare e rendere inefficace neipropri confronti, ex art. 2901 c.c., l’atto costitutivo di un Trust interno,denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, rogato dal notaio dott. AntonioMastroberardino in Pescara il 14.5.2012, nel quale il convenuto avevatrasferito l’unico cespite immobiliare ancora di sua proprietà, adibito aresidenza familiare, disponendone formalmente in favore dell’istituitotrustee “[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].”, anch’essoconvenuto in giudizio, a beneficio, sostanzialmente, della moglie e dei figli,con espressa riserva del diritto di abitazione.Secondo la tesi attorea, si trattava di atto dispositivo del patrimonio postoin essere dai convenuti al solo scopo di sottrarre il bene immobile allagaranzia patrimoniale generica del debitore (art. 2740 c.c.), arrecandoconsapevolmente pregiudizio alle ragioni della società creditrice.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA], a seguito di atto di fusione del15.11.2019) aveva agito dapprima in sede monitoria, ottenendo unprovvedimento ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l’ingente sommadi € 15.330.566,90, oltre spese di procedura e compensi per ulteriori €40.322,00 (avverso il quale pendeva ancora opposizione ex art. 645 c.p.c.).Numero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026Successivamente intentava l’azione revocatoria chiedendo che ladeclaratoria dell’inefficacia dell’atto dispositivo.Con comparsa di costituzione e risposta del 19.7.2017, si costituivaGiovanni Paglione eccependo l’infondatezza della domanda attorea, inquanto basata su titoli negoziali (contratti bancari e [OSCURATO:PERSONA]) nulli,tanto per le imprese del [OSCURATO:PERSONA] (debitrici principali) quanto per ilfideiussore, poiché volto a dare indebitamente “copertura” a poste debitoreab origine illecitamente pattuite.Con comparsa di intervento volontario del 29.5.2020, si costituiva ingiudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentando di essere subentrata nellatitolarità del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. neiconfronti del Paglione,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio.Con sentenza del 26 settembre 2020, il Tribunale dichiarava inefficace, aisensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] BancaS.p.a) ed [OSCURATO:SOCIETA]., l’atto per [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA], in qualità di disponente (settlor)aveva istituito il trust denominato “[OSCURATO:PERSONA]”.Il Tribunale riteneva sussistenti due diversi “atti dispositivi del patrimonio”del debitore, sebbene raccolti in un’unica operazione complessa,interamente a titolo gratuito ed avente un duplice effetto: costitutivo deltrust e traslativo alla società trustee della proprietà formale dell’immobilein Pescara, già adibito a residenza familiare del disponente (settlor) edestinato al fabbisogno ed a beneficio della famiglia, con la riserva al settlordel diritto reale di abitazione “vita natural durante”.In sostanza, l’immobile, seppure uscito formalmente dal patrimonio deldisponente era rimasto sostanzialmente nella effettiva disponibilità egodimento del disponente medesimo.Numero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026Secondo il Tribunale, era configurabile nella specie la “dolosapreordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito” previstadall’art. 2901 comma primo n. 1) art. 2901 c.c.Paglione si era volontariamente posto, mediante l’istituzione del Trust“Famm”, in una situazione di sostanziale impossidenza, pur consapevoledella crisi finanziaria e dell’ingente esposizione debitoria maturata sin dalbiennio 2006-2008 dalle imprese automobilistiche da lui amministrate e/opartecipate (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) e degli impegni che avrebbe dovutoassumere in relazione al Piano di Ristrutturazione finanziaria ex art. 67, co.3 lett. d) L. Fall., perfezionatosi con l’attestazione della sua ragionevolezzada parte del professionista incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], trasmessa agli Istituti finanziatori in data 24.5.2012.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza.Si costituivano nel giudizio di appello [OSCURATO:SOCIETA].,eccependo la genericità dei motivi di appello in forza del disposto dell’art.342 c.p.c.; nel merito contestavano la fondatezza dei motivi.Interveniva ex art. 111 comma terzo c.p.c., quale successore a titoloparticolare, la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui la UnipolRecs.p.a. aveva ceduto in blocco un portafoglio di crediti pecuniari.La società “[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].”, sebbeneritualmente evocata, non si costituiva neppure in questo grado, rimanendocontumace.La Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione, con sentenza del19 giugno 2023.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] la quale ultima proponericorso incidentale condizionato affidandosi ad unico motivo.Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano rispettiva memoria ex art. 380bis-1 c.p.c.Numero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia “omesso esame,giusta l’art. 360 n. 5 c.p.c., circa un punto decisivo della controversia stantela mancata ammissione di prova testimoniale in concreto idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito in ordine alla sussistenzadei requisiti dell’azione revocatoria”.Si duole che la motivazione “su un punto così delicato, ampiamentearticolato nel corso di entrambi gli atti di giudizio dalla difesa del Dott.Paglione e fatto oggetto dei numerose e articolate allegazioni” si riveli “deltutto inconsistente e mancante, con conseguente illogicità della sentenza enecessità di sua riforma”.Il motivo è inammissibile.Esso si traduce in una contestazione in ordine alla ricostruzione fattualedella vicenda come operata dal tribunale e confermata dalla corteterritoriale e consiste in una censura per mancato esame di fatti storicirilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.La censura è volta a suscitare un’inammissibile rivalutazione del materialeprobatorio.L’erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ilricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione trale parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inNumero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01).Il ricorrente ha anche prospettato una motivazione meramente apparentein relazione alle istanze istruttorie.La censura è infondata anche sotto tale profilo, poiché la corte di merito haimplicitamente ritenuto irrilevanti i richiesti mezzi di prova.“Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale odi altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essoabbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata inconcreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass.,sez. I, 4.7.2023).Orbene, nella specie i capitoli di prova erano volti a dimostrare che nel corsodelle trattative che hanno condotto all’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe statamai prospettata al ricorrente la necessità di costituirsi “personalmentefideiussore nei confronti delle banche interessate all’Accordo diristrutturazione del debito” e che in quella sede Paglione avrebbe riferito diaver conferito in trust l’immobile di proprietà.La corte territoriale, nel rigettare il quarto motivo d’appello, conargomentazione congrua e scevra da errori, ha implicitamente escluso larilevanza dei capitoli di prova, confermando la valutazione del Tribunale che,con ordinanza del 25 giugno 2018, aveva rigettato dette istanze, ritenendo“la non necessità delle prove testimoniali richieste dal convenuto PaglioneGiovanni con le memorie depositate l’8 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.La corte di merito ha adottato una soluzione incompatibile con quella dellarilevanza delle prove, motivando la propria decisione in ordine alla dolosapreordinazione da parte dell’odierno ricorrente e fondando tale assunto suNumero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026sei elementi fattuali, analiticamente individuati, con valutazione nonsindacabile in questa sede (Cass. n. 30188/2018 e Cass. n. 18315/2015).Con il secondo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazionee/o falsa applicazione , giusta l’art. 360 n. 3 c.p.c., “dell’art. 2729, c.c.,in relazione alla illogicità del procedimento logico posto a fondamento dellapresunzione, all’assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ealla impossibilità di ammettere la presunzione in ragione dell’art. 2729,comma 2, e dell’art. 2722, in combinato disposto”.Lamenta che i fatti ritenuti gravi precisi e concordanti in realtà non lo sono.La denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cuiall'art. 2729 cod. civ. si può prospettare (Sez. U, Sentenza n. 1785 del2018) deducendo che il giudice di merito avrebbe fondato la presunzione suun fatto storico, privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini dellainferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto lanorma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi,incorrendo in una sua falsa applicazione. In sostanza, si assume che ilgiudice di merito avrebbe applicato solo in apparenza la regola dellapresunzione nel suo contenuto astratto, ma, in concreto l’avrebbe riferitaad una fattispecie che non si presta ad essere ricondotta sotto talecontenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.Per la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma,cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in factoper come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità,o di quello della precisione o di quello della concordanza.Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazioneritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi dic.d. falsa applicazione.Al contrario, il motivo per come prospettato è innanzitutto inammissibile inquanto nuovo.Numero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorrente, infatti, introduce in sede di legittimità una doglianza che nonha idoneamente dimostrato di avere sollevato in grado di appello ove si èlimitato ad argomentare sulla rilevanza del momento nel quale sarebbeemersa la necessità della garanzia personale e su tali presupposti in fattoaveva sostenuto che non vi sarebbe dolosa preordinazione (quarto motivo).Il ricorrente avrebbe dovuto allegare di avere censurato in appello ilprocedimento probatorio per non essere gli elementi presuntivi gravi,precisi e concordanti, e indicare perché le prove testimoniali ritenute nonnecessarie dal Tribunale sarebbero viceversa ammissibili e rilevanti.In secondo luogo, le censure mosse dal ricorrente sul tema della dolosapreordinazione non investono una carente motivazione, ma si traducononella mancata condivisione delle ragioni poste alla base del prudenteapprezzamento del giudice, senza considerare le circostanze emerse nelcorso del giudizio che comprovano -secondo l’argomentata motivazionedella Corte- lo stato soggettivo del Paglione.Parte ricorrente si limita a contestare la esistenza di elementi probatorisufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostraretale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordantiper applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c.Pertanto, si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimitàdella decisione ai sensi delle norme citate.Difetta, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettosodei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntualedel ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare.In conclusione, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazionedell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nellaprospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base dellaevocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di unaNumero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione aglioggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato.Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di unvizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. enemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.Con il terzo motivo il ricorrente in via principale denunzia “irriducibilecontraddittorietà e vizio logico della motivazione, violazione dell’art. 111Cost. e nullità della sentenza giusta l’art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimentoalla natura pregiudizievole dell’atto nei confronti del creditore che ha agitoin revocatoria”.Con il quarto motivo denunzia “l’irriducibile contraddittorietà e vizio logicodella motivazione, violazione dell’art. 111 Cost. e nullità della sentenzagiusta l’art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento alla ritenuta fondatezza delcredito reclamato dalla [OSCURATO:PERSONA], nei limiti e con le finalità proprie dell’azionerevocatoria”.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi,sono inammissibili,Essi risultano volti a suscitare un’inammissibile rivalutazione del merito, incontrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui “Allavalutazione in fatto operata dal giudice di appello, è stata contrapposta unalettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principioper cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisionedelle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesaall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed aifini del giudizio di legittimità. Né è ammissibile, in sede di legittimità,proporre una lettura del compendio istruttorio alternativa rispetto a quellaprescelta dal giudice di merito, posto che l'esame dei documenti esibiti edelle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e dellerisultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi eNumero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026sulla attendibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, di quelleconsiderate più idonee a sorreggere la motivazione, richiedonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione dialtre, non incontra altro limite salvo quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o acontestare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione presa”(Cass. n. 10506 del 19.4.2023).Con particolare riferimento al quarto motivo va altresì osservato che, comerilevato in premessa dalla corte territoriale, il credito cui fa riferimento l’art.2901 c.c. è anche quello eventuale e “litigioso”: l’orientamento al riguardoè consolidato e ribadito, da ultimo, da Cass. n. 4193/2025, che richiama «lacostante giurisprudenza della Corte secondo cui “in tema di azionerevocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione oaspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste dicredito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditoreabilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’attodispositivo compiuto dal debitore (Cass 19/2/2020, n. 4212).Orbene, nella specie si discute di un credito litigioso oggetto del giudizio diopposizione nell’ambito del quale è stato accertato il credito.L’argomento della presunta «manifesta infondatezza» del credito èinfondato e non consente di trarre le conclusioni di cui a Cass. SU n.9440/2004, emergendo dagli atti elementi di senso contrario, giacché bentre provvedimenti giurisdizionali hanno riconosciuto il credito: il decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pescara n.1614/2014, per l’importo di € 15.330.566,94 oltre interessi e spese; lasentenza del Tribunale di Pescara n. 498/2021, che in sede di opposizioneal decreto ingiuntivo ha confermato il decreto e la sentenza della CorteNumero registro generale 2028/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 19942/2026Data pubblicazione 15/06/2026d’Appello dell’Aquila n. 1761/2023, che ha confermato la sentenza di primogrado.Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile.Il ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA] rimaneconseguentemente assorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato. Condanna il ricorrente in via principale alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 30.200,00 ( di cui euro 30.000,00 per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]