CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 19191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7266/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3306/2018 depositata il03/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia con sentenza del 16 gennaio 2014 condannò l’ex amministratore della società al risarcimento del danno di € 238.677,33 in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., pari alladifferenza tra crediti e debiti successivi al termine di durata della società del 31.12.2014, avendo la stessa continuato ad operare, pur dopo il decorso del termine di durata scaduto il 31 dicembre 2004, in particolare avendo concluso due contratti di appalto con due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente aggravio del dissesto; il Tribunale, invece, si limitò a dichiarare i due soci [OSCURATO:PERSONA] e Zacchello responsabili ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., per avere essi partecipato come progettista e direttore dei lavori ad un appalto eseguito dalla società, senza tuttavia pronunciare nessuna condanna, per insussistenza della prova di un danno loro imputabile. Con sentenza del 3 dicembre 2018, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dalla procedura, ha condannato i predetti soci al risarcimento del danno nella misura di € 15.760,25, oltre accessori, mentre ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai medesimi. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) ai due soci non è imputabile di avere omesso, una volta scaduto il termine di durata della società ed in presenza dell’omissione dell’organo amministrativo, di non avere essi stessi adìto il tribunale, ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., al fine di sentire accertare il verificarsi della causa di scioglimento con decreto da iscrivere nel registro delle imprese: infatti, l’obbligo grava solo sugli amministratori, mentre i soci hanno una facoltà in tal senso; b)una responsabilità dei due soci può sussistere ex art. 2476, comma 7, c.c., ove essi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato singole operazioni dannose poste in essere dalla società, come i due contratti di appalto conclusi, in ordine ai quali ha osservato peraltro che: i) con riguardo all’appalto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., società committente che aveva scelto, quali progettista e direttore dei lavori, i due predetti soci della [OSCURATO:SOCIETA]., il pregiudizio dedotto dalla procedura consiste nel mancato pagamento del corrispettivo dell’appalto, e, tuttavia, non sussiste né l’elemento della intenzionalità dei soci, né il nesso causale, dato che la procedura neppure si è attivata per il pagamento da parte della committente, né un danno, dato che non vi è prova che quel corrispettivo non sia stato o possa essere conseguito dalla committente medesima; ii) con riguardo all’appalto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., i predetti erano, altresì, soci ed amministratori della committente ed il debito di questa verso l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., accertato con sentenza definitiva come pari ad € 15.760,25, non risulta pagato, dovendosi dunque ritenere che i due fossero in conflitto di interesse ed intenzionati a trarre indebito profitto dall’appalto, alla cui conclusione hanno concorso in modo determinante con una condotta dolosa, né risultando la solvibilità della società committente o il pagamento, pur essendo decorso un lungo tempo, inducendo tutto questo a ritenersi responsabili per il danno così cagionato alla società, pari alla perdita del corrispettivo dell’appalto, oltre accessori; c) l’appello incidentale proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] e Zacchello è inammissibile per carenza di interesse, dato che il tribunale, pur avendoli dichiarati responsabili per il contratto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., ha escluso ogni risarcimento del danno. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che propongono anche ricorso incidentale per tre motivi. Le parti hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Va dichiarato inammissibile l’atto denominato «controricorso al ricorso incidentale», depositato dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Zacchello e notificato da essi il 20 maggio 2019, al fine di rispondere al controricorso depositato dalla ricorrente in risposta al ricorso incidentale, posto che il giudizio di cassazione non prevede un simile atto. 2. – Con il primo motivo, il Fallimento, ricorrente principale, deduce la violazione degli artt. 2476 e 2485 c.c., per non avere la corte d’appello ritenuto gravante anche sui soci un preciso obbligo di ricorrere al tribunale per l’emissione di un decreto che dichiara dello scioglimento della società, dal momento che nell’ordinamento giuridico sono tante le situazioni di potere-dovere, come quello dei genitori di educare i figli ed il concetto stesso di abuso del diritto. Pertanto, siccome la società è un contratto, tutte le parti debbono darvi esecuzione e, se è previsto un termine finale di durata, tutti i soci debbono rispondere, se abbiano permesso all’amministratore di continuare ad operare e non si siano attivati per iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese. Non è corretto, quindi, ricercare la loro responsabilità ex art. 2476 c.c. solo nel compimento di singole operazioni dannose, essendo questa integrata proprio l’avere mantenuto la società in una situazione di grave irregolarità, nella consapevolezza che la società era sciolta, e sussistendo in atti la prova che i soci fossero consapevoli della necessità di ricapitalizzare la società. 2.1. –Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. L’interpretazione degli artt. 2476, comma 7 (oggi 8), e 2485 c.c., resa dalla corte d’appello, è corretta. L’art. 2485 c.c., che giova considerare per primo per ragioni di linearità del discorso, impone l’ostensione a terzi, mediante il registro delle imprese, della causa di scioglimento della società, cui essi sono obbligati “senza indugio”, rendendoli responsabili per eventuale ritardo od omissione, ed imponendo inoltre l’art. 2486 c.c. ai medesimi una c.d. gestione conservativa. L’art. 2485, comma 2, c.c. prevede un procedimento camerale innanzi al tribunale, che, su legittimazione attiva dei singoli soci o di singoli amministratori o dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’art.2484. Ora, l’impulso per la dichiarazione giudiziale dello stato di scioglimento, con l’adozione di un decreto da iscrivere nel registro delle imprese, può per legge provenire da singoli soci, o anche a singoli amministratori (laddove il primo comma officia di ciò l’intero organo) o dai sindaci: ma è un potere sostitutivo, non un obbligo di legge specificamente sanzionato da responsabilità in caso di omissione. Ciò che può fondare, invece, la responsabilità del socio è l’integrazione della esplicita fattispecie positiva dell’art. 2476, comma 7 (oggi 8), c.c. Tale norma, dal suo canto, prevede una responsabilità in proprio, in concorso con gli amministratori, dei soci che abbiano «intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi». La responsabilità del socio, prevista in tale disposizione, si fonda sulla condotta di questi che interferisca con la gestione societaria, affidata agli amministratori. Essa non vale, invece, a rendere il socio co-gestore, dunque responsabile con riguardo alla intera gestione societaria, ma avendo il legislatore in tal modo inteso coinvolgere il socio nella responsabilità degli atti dannosi, che egli abbia con intenzione indotto l’organo gestorio a realizzare. Si tratta, quindi, di atti che indubbiamente palesano un qualche coinvolgimento od ingerenza nella stessa gestione societaria: ma, al di fuori del caso in cui sia ravvisabile in capo al socio anche una posizione di c.d. amministratore di fatto –ossia tale da coinvolgerlo nella intera gestione societaria, in tutta la sua complessità verso l’interno e verso i terzi – egli potrà rispondere solo con riguardo all’atto o agli atti, come specificamente decisi o autorizzati. Ciò che si richiede, quindi, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione di volontà dei soci, è una effettiva influenza sull’attività gestoria, in uno dei modi che la legge stessa menziona, in quanto al socio possa imputarsi il coinvolgimento diretto nell’assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli. Intento della norma, invece, certamente non è il coinvolgimento tout court del socio nella responsabilità solidale con l’amministratore, per l’intera mala gestiodal medesimo compiuta, o di renderlo responsabile per omessa vigilanza sugli amministratori: si tratta di condotte, invero, imputabili semmai ad un amministratore non esecutivo, e non sempre; non certamente, invece, al singolo socio, neppure se vi sia la prova del coinvolgimento, nei sensi sopra indicati, in uno o più specifici atti dannosi. Pertanto, esattamente la corte territoriale, esclusa una responsabilità da concorso omissivo nella mancata instaurazione del procedimento giudiziale di declaratoria della causa di scioglimento, abbia poi ricercato l’eventuale integrazione di una responsabilità, secondo la fattispecie speciale dell’art. 2476 c.c.: concludendo, in punto di fatto, per la sussistenza solo parziale di tale responsabilità. 2.2. – Ne deriva che, per il resto, una volta operati accertamenti nella concreta vicenda ad opera della sentenza impugnata, il motivo finisce in realtà, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, per richiedere un nuovo inammissibile giudizio sul fatto. 3. – Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2476, comma 7, e 2697 c.c., perché la corte territoriale ha escluso sia ravvisabile la prova del danno derivato alla società dal c.d. “appalto [OSCURATO:SOCIETA].”, per il fatto che il fallimento non ha agito contro la committente, ma tale requisito non è previsto dalla legge al fine di poter agire contro i soci, ed, in ogni caso, questi hanno intenzionalmente autorizzato l’amministratore a concludere l’appalto de quo ed il danno consiste nell’avere ciò determinato il fallimento della società. Il motivo, interamente versato in fatto, è inammissibile, perché, nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), sollecitando la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie, mentre il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., sez. V, 29 dicembre 2020, n. 29730; sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104). 4. –Il ricorso incidentale deduce, con il primo motivo, un error in procedendo, per avere la corte d’appello condannato i due soci al pagamento di un importo, già reso oggetto di un precedente giudizio definito dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 239/2013, relativo al contratto di appalto tra la società fallita e la [OSCURATO:SOCIETA].: i soci [OSCURATO:PERSONA] e Zacchello, infatti, sin dalla comparsa di costituzione in sede di appello avevano narrato l’esistenza di una serie di contenziosi giudiziali, anche verso i medesimi, conclusi in modo sfavorevole per il fallimento, e dunque la corte d’appello non avrebbe potuto pronunciare con riguardo ad un importo già accertato in altro giudizio, conclusosi con il giudicato. Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., dal momento che esso non solo neppure indica quale disposizione sarebbe stata violata, ma discorre genericamente di giudicato, senza riportare i documenti sui quali l’assunto si fonda, neppure per sintesi. È noto, invero, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Ciò, in quanto l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (e multis, Cass., sez. un., 22.1.2021, n. 1369; Sez. 6-5, 23.4.2021, n. 10888; Sez. 6 - 1, 25.9.2019, n. 23834; Sez. L, 5.8.2019, n. 20924; Sez. 5, 26.4.2017, n. 10272; Sez. 1, 2.2.2017, n. 2771). 5. – Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la nullità della sentenza per error in procedendo, in quanto ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale proposto dai due soci [OSCURATO:PERSONA] e Zacchello. Rilevano i ricorrenti che il tribunale aveva ritenuti responsabili, ma non li aveva condannati per la mancata prova del danno, onde essi avevano interesse ad ottenere una pronunciache escludesse la loro responsabilità. Il motivo è infondato, anche se deve essere precisata in diritto la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Il tribunale, invero, come riferiscono sia la sentenza impugnata, sia i controricorrenti, ha ritenuto che, con riguardo al contratto di appalto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., non potesse essere accolta la domanda risarcitoria del fallimento, per insussistenza di un danno, pur avendo peraltro affermato che essi sarebbero stati “responsabili ex art. 2476 comma 7 c.c. ”, come riporta l’odierno ricorso. Orbene, è appena il caso di rilevare che la fattispecie della responsabilità civile si compone di un elemento oggettivo (condotta, danno, nesso causale) e di un elemento soggettivo (colpa o dolo, di regola): onde poi anche la mancata integrazione di uno solo di tali elementi conduce alla insussistenza di ogni responsabilità. Proprio questa è stata di necessità, pertanto, la decisione del tribunale, allorché ha respinto la domanda risarcitoria del fallimento contro i soci: nulla rilevando, poi, se – come risulta dall’esito di quella decisione, come riportato dai controricorrenti nonché dalla impugnata decisione – il tribunale abbia utilizzato l’espressione predetta (“responsabili”) in modo improprio, all’evidenza intendendo con essa indicare l’esistenza solo parziale dell’elemento oggettivo della fattispecie (la condotta, ma non il danno). In conclusione, l’esito della prima decisione era tale, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, da escludere l’interesse ad impugnare con riguardo alla mera sussistenza o no di una data condotta, che finiva così per costituire soltanto un elemento di una fattispecie reputata incompiuta e priva di effetti giuridici per i ricorrenti. A ciò si aggiunga che la corte territoriale, del pari correttamente, ha pure rilevato che nessuna ulteriore conseguenza di quella statuizione hanno i soci neppure dedotto di avere subito: e tale parte della denunzia, quale ratio decidendi, non è in nessun modo censurata. 6. –Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, non costituendo un motivo, ma l’auspicato esito dell’eventuale accoglimento del ricorso. 7. – Le spese sono interamente compensate per la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese di legittimità fra le parti. Dichiara che, ai sensi dell