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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05440/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31377/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricor rente incidentale - avverso l'ordinanza n. 11890/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 06/05/2021.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022), formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022, n. 34460; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 della Corte di cassazione; l’ordinanza n. 11890/2021 della Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile per mancato deposito il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5054/2019 del 23 luglio 2019, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla ABSUC [OSCURATO:PERSONA]; con ordinanza interlocutoria n. 19713/2022 del 17 giugno 2022, all’esito dell’adunanza del 10 giugno 2022, il Collegio ritenne che il ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 non fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., rimettendo perciò la causa alla pubblica udienzadella sezione semplice, da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G. n. 7015/2020; i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022); la [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; deve disporsi la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. n. 31377/2021; la decisione delle questioni poste nei ricorsi in esame è correlata alla decisione delle analoghe questioni rimesse alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria Cass. Sez.

II, 23 novembre 2022, n. 34460; P. Q. M. La Corte ordina la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. 31377/2021 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31377/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricor rente incidentale - avverso l'ordinanza n. 11890/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 06/05/2021. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022), formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022, n. 34460; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 della Corte di cassazione; l’ordinanza n. 11890/2021 della Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile per mancato deposito il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5054/2019 del 23 luglio 2019, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla ABSUC [OSCURATO:PERSONA]; con ordinanza interlocutoria n. 19713/2022 del 17 giugno 2022, all’esito dell’adunanza del 10 giugno 2022, il Collegio ritenne che il ricorso per la revocazione della ordinanza 6 maggio 2021, n. 11890/2021 non fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., rimettendo perciò la causa alla pubblica udienzadella sezione semplice, da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G. n. 7015/2020; i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022); la [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; deve disporsi la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. n. 31377/2021; la decisione delle questioni poste nei ricorsi in esame è correlata alla decisione delle analoghe questioni rimesse alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria Cass. Sez. II, 23 novembre 2022, n. 34460; P. Q. M. La Corte ordina la riunione del ricorso R.G. n. 7015/2020 al ricorso R.G. 31377/2021 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon
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