CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38845/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 28/10/2019, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di tentata rapina. 1.1 Al riguardo il difensore della ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di appello aveva rigettato la richiesta di derubricare il reato di tentata rapina impropria in quello di tentato furto con una motivazione affetta da manifesta illogicità, avendo ritenuto che vi sarebbe stata una "perfetta sinergia tra i due coimputati e la loro compresenza contestualmente al compimento degli atti violenti e minacciosi", nonostante non fosse dato ravvisarsi dalle risultante processuali che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere la condotta minacciosa contestatagli e che la presunta consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del mancato pagamento da parte della Alushi della merce prelevata dagli scaffali del supermercato venisse ricavata dall'essersi la Alushi rivolta a [OSCURATO:PERSONA] prima di uscire, quando invece era stato [OSCURATO:PERSONA], alle casse, a rivolgersi alla ricorrente, circostanza che certo non costituiva prova della conoscenza da parte del primo della condotta di sottrazione della merce; già questo primo elemento, prosegue il difensore, avrebbe dovuto far maturare nella Corte di merito il convincimento che alcun accordo finalizzato alla sottrazione della merce sussisteva tra i due coimputati, così venendo meno la condicio sine qua non necessaria per la contestazione alla ricorrente dell'ipotesi concorsuale ex art. 116 cod.pen.: se una qualche intesa vi fosse stata, una volta vistasi scoperta dall'addetto alla sicurezza Dieng, l'imputata avrebbe chiesto aiuto all'amico, mentre nulla di tutto ciò era successo, essendo stato [OSCURATO:PERSONA], in maniera del tutto autonoma ed imprevedibile, ad avvicinarsi a Dieng proferendo parole in ipotesi minacciose; era quindi del tutto illogico sostenere la sussistenza nella ricorrente di una consapevolezza della presunta aggressione fisica e verbale ai danni dell'addetto alla sicurezza da parte del coimputato, che non poteva quindi essere considerata un logico e prevedibile sviluppo del furto perpetrato. Il difensore osserva che la Alushi, una volta scoperta la sottrazione, si era limitata ad implorare l'addetto alla sicurezza di lasciarla andare, senza tenere alcun atteggiamento di supporto a [OSCURATO:PERSONA], per cui sarebbe stato maggiormente aderente alle peculiarità del caso concreto ricondurre la condotta della ricorrente nell'ipotesi del tentato furto.r 1.2 II difensore eccepisce che la motivazione sulla omessa concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti era carente di una logica motivazione, non avendo la Corte di appello espresso alcuna valutazione sulla apprezzabilità in senso positivo degli elementi fattuali evidenziati dalla difesa (buon comportamento processuale, non particolare gravità del fatto ed assenza di conseguenze dannose per la persona offesa); una volta ridotta la pena in ragione della prevalenza delle concesse attenuanti sulla contestata aggravante e contenuta la pena nei minimi editali, nel caso di specie sussistevano i presupposti per la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ai sensi dell'art. 53 I.n.689/81. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che: 1) Alushi e [OSCURATO:PERSONA] erano entrati insieme nel supermercato; 2) mentre [OSCURATO:PERSONA] era fermo alle casse, Alushi aveva detto qualcosa a [OSCURATO:PERSONA] ed era poi uscita senza pagare la merce che aveva prelevato dagli scaffali; 3) Alushi era quindi arrivata alla autovettura, ove era già salito [OSCURATO:PERSONA] che, una volta intervenuto l'addetto alla sicurezza Dieng, aveva minacciato e preso per la cravatta quest'ultimo. In coerenza, pertanto, con le risultanze processuali, la Corte di appello ha concluso per una coincidenza di intenti tra i due imputati e per una finalizzazione della violenza e minaccia al conseguimento dell'impunità per assicurarsi il profitto del reato: la Corte di appello ha pertanto correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile" (Sez. 2, Sentenza n. 52811 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268788). Sul punto, il primo motivo di ricorso propone una ricostruzione alternativa dei fatti con una diversa valutazione degli stessb, operazione non consentita in sede di legittimità; si deve poi rilevare come, contrariamente a quanto sostenuto n in ricorso, la sussistenza della violenza e della minaccia sono risultate pienamente dimostrate, avendo l'addetto alla sicurezza Dieng espressamente dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva strattonato, gli aveva afferrato il nodo della cravatta ed aveva urlato dicendo "tu non sai con chi stai parlando". Pertanto, correttamente nei confronti della Alushi è stato ravvisato il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen., essendo l'impiego della violenza e della minaccia posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] logico e prevedibile sviluppo del furto perpetrato. 1.2 Manifestato infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Infatti, non incorre nel vizio di motivazione il giudice che, nel formulare il giudizio di comparazione delle circostanze, dimostri di avere, come nel caso di specie, considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come equivalenti, assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 6, n.24728 del 29/04/2015; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 Rv. 260415). Il giudizio di comparazione fra circostanze deve risultare il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare in concreto, alla luce della reale entità del fatto e della personalità dell'imputato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (in tal senso Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245930); il ricordato principio vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (sez. 3, n. 19441 del 27/01/2012). Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, applicando correttamente i principi dianzi citati, ha evidenziato che non sussistevano motivi per ritenere le concesse attenuanti prevalenti rispetto alla contestata aggravante, in quanto l'entità del danno patrimoniale e la compartecipazione per la Alushi al più grave reato commesso erano già state considerate per riconoscere le attenuanti, e, nella parte relativa alla quantificazione della pena, erano stati rilevati lo stile di vita deviante dell'imputata, caratterizzato dalla perpetrazione di reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.