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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02348/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria difensiva proposti da G. [OSCURATO:PERSONA] e F.M. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo degli stupefacenti detenuti, di varia qualità, ma, soprattutto, che la circostanza che gli imputati svolgessero l'attività di spaccio in un locale appositamente attrezzato, munito di telecamere di sorveglianza e presidiato con la violenza (nel locale era presente un tirapugni e nel borsello del [OSCURATO:PERSONA] veniva trovata anche un'arma) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un attività di spaccio affatto lieve, circostanze che, senza cadute logiche, sono state ritenute ostative, nonostante la incensuratezza dei ricorrenti, a ritenere adeguata ai fini di rieducazione, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo provata la rescissione dei legami con il più ampio contesto di spaccio in cui la condotta doveva inscriversi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria difensiva proposti da G. [OSCURATO:PERSONA] e F.M. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo degli stupefacenti detenuti, di varia qualità, ma, soprattutto, che la circostanza che gli imputati svolgessero l'attività di spaccio in un locale appositamente attrezzato, munito di telecamere di sorveglianza e presidiato con la violenza (nel locale era presente un tirapugni e nel borsello del [OSCURATO:PERSONA] veniva trovata anche un'arma) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un attività di spaccio affatto lieve, circostanze che, senza cadute logiche, sono state ritenute ostative, nonostante la incensuratezza dei ricorrenti, a ritenere adeguata ai fini di rieducazione, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo provata la rescissione dei legami con il più ampio contesto di spaccio in cui la condotta doveva inscriversi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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