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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 1953

Cassazione n. 32887/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1953, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 10/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata a mezzo pec, in data 31/03/2023, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica emessa in data 03/12/2018, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., in Bologna il 31/05/2017.

2. In data 16/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 604, comma 5 bis, e 420- quater cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale tenuto conto dei principi di cui alle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, in tema di processo in absentia, posto che, nel caso in esame, vi era stata elezione di domicilio presso il difensore di ufficio in data 31/05/2017, priva di qualsiasi riscontro in merito alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, non essendo sufficiente la circostanza che il difensore di ufficio fosse stato presente alla prima udienza, in assenza di prova della conoscenza, da parte dell'imputato, della vocatio in iudicium. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto.

Dalla consultazione degli atti pervenuti a questa Corte - in considerazione della natura processuale dell'eccezione - risulta che sia il decreto di citazione a giudizio per il primo grado che quello per il grado di appello fossero stati notificati all'imputato presso il difensore di ufficio, indicato quale domiciliatario, circostanza di cui dà atto anche la sentenza impugnata.

In base a quanto affermato da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], RV. 279420, "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa." I Nel caso in esame, né la motivazione della sentenza impugnata né gli atti processuali consultabili dal Collegio consentono di ritenere ragionevolmente la sussistenza di elementi idonei a fondare la conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato, al di là della mera elezione di domicilio presso il difensore nominatogli di ufficio, non essendo certamente sufficiente la presenza del difensore di ufficio, peraltro limitata ad una sola udienza, a dimostrare i contatti tra il predetto ed il proprio assistito, come affermato dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio e va altresì annullata la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in primo grado, il 03/12/2018, con rinvio al predetto Tribunale per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed annulla altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 3 dicembre 2018 emessa nei confronti del ricorrente con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 13/04/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1953, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 10/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata a mezzo pec, in data 31/03/2023, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica emessa in data 03/12/2018, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., in Bologna il 31/05/2017. 2. In data 16/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 604, comma 5 bis, e 420- quater cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale tenuto conto dei principi di cui alle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, in tema di processo in absentia, posto che, nel caso in esame, vi era stata elezione di domicilio presso il difensore di ufficio in data 31/05/2017, priva di qualsiasi riscontro in merito alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, non essendo sufficiente la circostanza che il difensore di ufficio fosse stato presente alla prima udienza, in assenza di prova della conoscenza, da parte dell'imputato, della vocatio in iudicium. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. Dalla consultazione degli atti pervenuti a questa Corte - in considerazione della natura processuale dell'eccezione - risulta che sia il decreto di citazione a giudizio per il primo grado che quello per il grado di appello fossero stati notificati all'imputato presso il difensore di ufficio, indicato quale domiciliatario, circostanza di cui dà atto anche la sentenza impugnata. In base a quanto affermato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], RV. 279420, "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa." I Nel caso in esame, né la motivazione della sentenza impugnata né gli atti processuali consultabili dal Collegio consentono di ritenere ragionevolmente la sussistenza di elementi idonei a fondare la conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato, al di là della mera elezione di domicilio presso il difensore nominatogli di ufficio, non essendo certamente sufficiente la presenza del difensore di ufficio, peraltro limitata ad una sola udienza, a dimostrare i contatti tra il predetto ed il proprio assistito, come affermato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio e va altresì annullata la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in primo grado, il 03/12/2018, con rinvio al predetto Tribunale per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed annulla altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 3 dicembre 2018 emessa nei confronti del ricorrente con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 13/04/2023
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