CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ragione del fatto che l'imputato ha impugnato la sentenza di primo grado con atto che è stato ritenuto, dalla Corte di appello, inammissibile per tardività, in forza di decisione che è stata, a sua volta, censurata con ricorso per cassazione, che non ha sortito esito a lui favorevole; che la decisione qui censurata costituisce, a dispetto delle obiezioni svolte con il ricorso per cassazione, ineccepibile, perché coerente con il principio, unanimemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285583 - 01, che indica diffusamente, in motivazione, a quali condizioni la riduzione possa essere operata), secondo cui il beneficio compete solo all'imputato che, condannato in primo grado all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, abbia omesso, in radice, di presentare impugnazione, in tal modo concorrendo alla produzione di un effetto deflattivo che, invece, non è dato apprezzarsi nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui egli abbia proposto appello, sia pure inammissibile, non costituendo, dunque, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, la ritualità dell'impugnazione necessario presupposto per l'esclusione della diminuzione della pena; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M