CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di l'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Teramo, in data 23.10.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti in rubrica ascrittigli ai capi a) (artt. 81, 482, in relazione all'art. 476, 48, 479, c.p.) e b) (artt. 640, 61, n. 2 e n. 7, c.p.) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole dei reati di falso materiale in atto pubblico, falso ideologico per induzione e di truffa aggravata, per avere formato e fatto uso di una falsa procura a vendere a firma della madre [OSCURATO:PERSONA], atto falso in tutte le sue componenti (firma della madre; del notaio che risultava avere autenticato la firma della Corsini; sigillo notarile apposto all'atto in questione), che l'imputato aveva utilizzato per stipulare un atto di compravendita di un appartamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva ricevuto, a titolo di pagamento del prezzo, la somma di euro 175.000,00. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, il Carabotto, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha trascurato come dal contenuto delle prove assunte emergesse la volontà della Corsini di alienare l'immobile e come nessun artifizio o raggiro sia stato posto in essere dal Carabotto in danno del Pierantozzi, il cui processo volitivo non è stato affatto falsato; 2) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla entità della pena; 3) al mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza da parte della corte di appello di Ancona avanzata dal difensore dell'imputato per legittimo impedimento a comparire dovuto a concomitante impegno professionale, consistente nella necessità di dover prestare la propria assistenza difensiva a imputati detenuti presso la corte di appello di Ancona. 2.1. Con requisitoria scritta del 16.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con conclusioni scritte del 29.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, come da relativa nota spese. 2.3. Con conclusioni scritte del 5.11.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. In ordine al primo motivo di impugnazione, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuta, con riferimento alle prove dichiarative e documentali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 5. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, si rileva che esso si sostanzia in rilievi del tutto generici sul merito della dosimetria della pena, in quanto tali non scrutinabili in questa sede di legittimità, peraltro a fronte di una motivazione del tutto esaustiva al riguardo, in quanto la corte territoriale, da un lato, ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche, evidenziando la mancanza di elementi concreti da poter valorizzare a tal fine; dall'altro ha giustificato lo scostamento del giudice di primo grado dal minimo edittale, riferendosi alla gravità del fatto, desunta correttamente dalla entità del danno arrecato al Pierantozzi, dunque facendo buon governo dei parametri fissati dall'art. 133, c.p. 6. Manifestamente ìnfondato, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non ritiene doversi discostare, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102, c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cfr. Cass., Sez. U., n. 4909 del 18/12/2014, Rv. 262912; Cass., Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, Rv. 270330; Cass., Sez. 5, n. 2083 del 12/11/2018, Rv. 275303; Cass., Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, Rv. 278549). Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, non può che condividersi il contenuto dell'ordinanza con cui la corte territoriale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l'istanza difensiva di differimento della relativa trattazione per il documentato impegno del difensore dell'imputato in procedimenti concomitanti, non avendo quest'ultimo "specificato le ragioni per le quali non è possibile la sua sostituzione". Ed invero, come si evince dal contenuto della istanza di differimento della trattazione dell'udienza fissata per il giorno 22.10.2020 innanzi alla corte di appello procedente, presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Carabotto, per concomitanti impegni professionali, atto consultabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, il suddetto difensore non si è attenuto agli indicati principi. Egli, infatti,: non ha indicato specificamente le ragioni che rendevano essenziale l'espletamento della sua funzione nei diversi procedimenti indicati come pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per altra causa, e di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura di prevenzione e obbligo di dimora; non rappresentato di aver reso noto l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e, infine, non ha indicato le ragioni che gli hanno reso non semplicemente difficile, ma impossibile, come chiesto dalla giurisprudenza di legittimità, di avvalersi di un sostituto processuale, ai sensi dell'art. 102, c.p.p., essendosi lo stesso limitato a prospettare, al riguardo, con formula anodina di non aver "reperito sostituto processuale".7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge. Così deci