Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 46000/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'opposizione era stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diversa da quella prevista nel provvedimento del Direttore del DGSIA. 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: il 23 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari istanza di ammissione al gratuito patrocinio tramite invio a mezzo posta elettronica dall'indirizzo PEC pasqualino.flammiaCa avvocatiarianoirpino.org all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , così come espressamente indicato dal personale della cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena; con provvedimento del 27 aprile 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena aveva ammesso [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato; in data 26 aprile 2021Antonioli aveva depositato opposizione a decreto penale di condanna tramite invio a mezzo posta elettronica dall'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , così come espressamente indicato dal personale della cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena; in base a quanto disposto dall'art. 24 del decreto legge 137/20, convertito nella legge 176/20, prorogato al 31 luglio 2021, era stato istituito il portale per il deposito telematico degli atti penali (PDO) utilizzabile esclusivamente per il deposito di atti indirizzati alla Procura e riguardanti la fase successiva all'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., mentre per gli atti quali l'opposizione al decreto penale di condanna era ammesso il deposito via PEC, come previsto e disciplinato dal comma 6 bis dell'art. 24 del D.L. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione 176/20; il giudice per le indagini preliminari si era "sforzato" di evidenziare l'invio dell'atto di opposizione presso un indirizzo di posta certificata non ricompreso nell'elenco di indirizzi di posta elettronica certificata diverso da quello previsto dal provvedimento del Direttore del DGSIA, rilevando d'ufficio un'ipotesi di inammissibilità, benchè l'opposizione fosse stata depositata tempestivamente presso l'Ufficio del giudice competente, raggiungendo lo scopo previsto dal legislatore ex art. 461 cod.proc.pen.; il giudice per le indagini preliminari avrebbe quindi dovuto e potuto applicare il principio di conservazione degli atti giuridici e, constatato l'invio dell'atto di opposizione in modo tempestivo presso un indirizzo di posta elettronica "istituzionale" riconducibile al suo ufficio, provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso con conseguente efficacia retroattiva.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte nelle quali osservava che l'invio degli atti deve essere fatto all'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.44; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176/ prevede al comma 4 che "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati , pubblicato nel portale dei servizi telematici..."; il comma 6 sexies dello stesso articolo prevede che "Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis ("6-bis.

Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4...") l'impugnazione è altresì inammissibile ... e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4".

Pertanto, non essendo contestato che l'indirizzo dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena idoneo a ricevere gli atti di impugnazione impugnazione a mezzo posta elettronica sia depositoattipenali.tribunale.siena.©giustiziacert.it e che l'impugnazione sia stata indirizzata ad un diverso indirizzo PEC, il ricorso è inammissibile.

A tale proposito, può essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5 - , Sentenza n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281414 - 01) secondo cui "in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non riconnpresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale"; infatti, nel caso in esame, l'indirizzo al quale è stata spedita l'impugnazione, non era compreso nel citato elenco, in quanto unico indirizzo presso il quale inviare le impugnazioni a mezzo PEC è [OSCURATO:EMAIL] . 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'opposizione era stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diversa da quella prevista nel provvedimento del Direttore del DGSIA. 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: il 23 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari istanza di ammissione al gratuito patrocinio tramite invio a mezzo posta elettronica dall'indirizzo PEC pasqualino.flammiaCa avvocatiarianoirpino.org all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , così come espressamente indicato dal personale della cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena; con provvedimento del 27 aprile 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena aveva ammesso [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato; in data 26 aprile 2021Antonioli aveva depositato opposizione a decreto penale di condanna tramite invio a mezzo posta elettronica dall'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , così come espressamente indicato dal personale della cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena; in base a quanto disposto dall'art. 24 del decreto legge 137/20, convertito nella legge 176/20, prorogato al 31 luglio 2021, era stato istituito il portale per il deposito telematico degli atti penali (PDO) utilizzabile esclusivamente per il deposito di atti indirizzati alla Procura e riguardanti la fase successiva all'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., mentre per gli atti quali l'opposizione al decreto penale di condanna era ammesso il deposito via PEC, come previsto e disciplinato dal comma 6 bis dell'art. 24 del D.L. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione 176/20; il giudice per le indagini preliminari si era "sforzato" di evidenziare l'invio dell'atto di opposizione presso un indirizzo di posta certificata non ricompreso nell'elenco di indirizzi di posta elettronica certificata diverso da quello previsto dal provvedimento del Direttore del DGSIA, rilevando d'ufficio un'ipotesi di inammissibilità, benchè l'opposizione fosse stata depositata tempestivamente presso l'Ufficio del giudice competente, raggiungendo lo scopo previsto dal legislatore ex art. 461 cod.proc.pen.; il giudice per le indagini preliminari avrebbe quindi dovuto e potuto applicare il principio di conservazione degli atti giuridici e, constatato l'invio dell'atto di opposizione in modo tempestivo presso un indirizzo di posta elettronica "istituzionale" riconducibile al suo ufficio, provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso con conseguente efficacia retroattiva. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte nelle quali osservava che l'invio degli atti deve essere fatto all'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n.44; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176/ prevede al comma 4 che "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati , pubblicato nel portale dei servizi telematici..."; il comma 6 sexies dello stesso articolo prevede che "Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis ("6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4...") l'impugnazione è altresì inammissibile ... e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4". Pertanto, non essendo contestato che l'indirizzo dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena idoneo a ricevere gli atti di impugnazione impugnazione a mezzo posta elettronica sia depositoattipenali.tribunale.siena.©giustiziacert.it e che l'impugnazione sia stata indirizzata ad un diverso indirizzo PEC, il ricorso è inammissibile. A tale proposito, può essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5 - , Sentenza n. 24953 del 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281414 - 01) secondo cui "in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non riconnpresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale"; infatti, nel caso in esame, l'indirizzo al quale è stata spedita l'impugnazione, non era compreso nel citato elenco, in quanto unico indirizzo presso il quale inviare le impugnazioni a mezzo PEC è [OSCURATO:EMAIL] . 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]