Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18742/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di assise di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Milano confermava la decisione dibattimentale di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli di concorso nell'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], nel porto e nella detenzione delle due armi clandestine impiegate per l'agguato (una pistola Makarov, calibro 9X18, e una Beretta, calibro 9X21), nonché nella ricettazione della seconda arma, come anche dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] usata nella medesima occasione; ed erano stati condannati, ciascuno, alla pena principale dell'ergastolo, previo riconoscimento della continuazione tra i reati.

2. L'omicidio di Carbone si consumava il 16 ottobre 2019, tra le ore 18.35 e le 18.40, nell'area box del condominio sito in Cernusco sul Naviglio, via Milani 17, dove la vittima abitava.

Costui, come risultava dalle riprese di videosorveglíanza, era appena rincasato a bordo della sua automobile, e al suo seguito, a brevissima distanza temporale, era riuscito ad introdursi nell'area box il menzionato veicolo [OSCURATO:PERSONA], di provenienza furtiva.

Dal veicolo era disceso l'assassino, che aveva esploso, in progressivo avvicinamento alla vittima, nel frattempo uscita a sua volta dall'automobile, e in rapida successione, undici colpi di arma da fuoco; molti dei quali uditi anche da testimoni presenti in esterno.

I primi due colpi erano stati sparati dalla pistola Makarov, munita di silenziatore, ed avevano mancato l'obiettivo; gli altri nove dalla pistola Beretta, di provenienza furtiva, mentre il malcapitato cercava invano protezione, rientrando in macchina.

Otto colpi andavano a bersaglio.

All'arrivo delle forze dell'ordine, Carbone giaceva ormai cadavere nella sua stessa vettura, con il motore e la radio accesi e la portiera lato guida aperta.

L'[OSCURATO:PERSONA] quindi si allontanava, ma l'occhio delle telecamere, e alcuni testimoni, riuscivano a rilevarne la targa immortalandone il conducente.

Alcune decine di minuti dopo l'omicidio, l'[OSCURATO:PERSONA] cadeva nuovamente nel raggio di osservazione dei sistemi di videosorveglianza, nel territorio del contiguo comune di [OSCURATO:PERSONA].

Alle ore 19.28 il veicolo giungeva nei pressi del bar [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale il medesimo conducente, come tale chiaramente riconoscibile dall'abbigliamento, dopo esserne disceso si incontrava con altri due uomini; quel conducente si identificava nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], sul punto reo confesso in questo processo.

Le persone da lui incontrate erano l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dagli investigatori alla semplice visione delle immagini, siccome pluripregiudicato, e l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], pacificamente identificato in prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] era poco prima disceso, a sua volta, da una Mercede SW, parcheggiata nelle vicinanze.

I tre uomini interloquivano brevemente. [OSCURATO:PERSONA] faceva quindi ingresso nel locale, seguito, dopo poco, dagli altri due.

La loro permanenza nel bar si protraeva pochi minuti.

All'uscita, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si intrattenevano ancora, per qualche tempo, a confabulare in esterno; poi [OSCURATO:PERSONA], separatosi dal coimputato, tornava verso la sua vettura con una borsa in mano, che prima non aveva con sé, e la riponeva all'interno del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] ripartiva in direzione del Naviglio della Martesana, ossia del luogo ove, due giorni più tardi, saranno rinvenute, su segnalazione di un passante, le armi dell'omicidio.

L'[OSCURATO:PERSONA] sarà invece ritrovata parcheggiata al civico 11 di via [OSCURATO:PERSONA] XXIII, giuntavi, come da videoriprese, alle ore 21.55.

3. Il furto della [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 18 settembre 2019, era avvenuto a Brescia ed era stato consumato, o comunque intermediato, da tale [OSCURATO:PERSONA].

L'automobile, 1'8 ottobre 2019, era stata consegnata da Sirchia a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

I due imputati avevano, lo stesso giorno, ricondotto la vettura a [OSCURATO:PERSONA], per affidarla nei giorni successivi a [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe custodita sino al momento del suo uso criminale.

La ricostruzione si basava su dati di geolocalizzazione, sull'analisi di flussi telefonici e, in parte, su riprese di videosorveglianza.

Il 15 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA], a bordo della sua autovettura Mercedes, e di una Fiat 500, intestata alla moglie, compiva ampi e ripetuti sopralluoghi in zona, comprendenti l'abitazione della vittima é il citato Naviglio della Martesana.

A Cernusco sul Naviglio si trovavano, quel giorno, anche gli altri due imputati.

Sopralluoghi e pedinamenti risalivano, peraltro, alle settimane precedenti.

La ricostruzione era resa possibile dall'incrocio di dati di telefonia cellulare, da videoriprese e dai rilievi dell'apparato GPS, installato sulla stessa Fiat

500. Il giorno dell'omicidio, 16 ottobre 2019, alle ore 17.05 la Mercedes usciva da via [OSCURATO:PERSONA] XXIII, con a bordo [OSCURATO:PERSONA], seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA].

Iniziava, di seguito, il pedinamento finale della vittima, effettuato dalle due vetture in ordine invertito, culminato nell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] il quale, la Mercedes rimaneva nei paraggi, come a controllare la buona riuscita del piano, per poi dirigersi verso l'area di parcheggio del bar [OSCURATO:PERSONA].

Anche questa ricostruzione poggiava sulle immagini di videosorveglianza.

4. Il 3 novembre 2019 era comparsa su un organo di stampa la notizia che l'autore dell'omicidio fosse stato ripreso dalle telecamere e che le indagini procedevano spedite.

Da allora gli imputati ponevano in essere una serie di condotte, quali la sostituzione delle schede telefoniche dell'apparato cellulare di [OSCURATO:PERSONA], la cessione a terzi della vettura a bordo della quale [OSCURATO:PERSONA] si era sino a qual momento spostato in zona, la concertazione di comuni dichiarazioni sui rispettivi ruoli e movimenti, interpretate dai giudici di merito come altrettanti tentativi di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tratti in arresto il 19 novembre 2019, colpiti da ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio.

In pari data era posto in custodia cautelare anche [OSCURATO:PERSONA], ma solo per ricettazione e violazione della normativa penale sulle armi.

Dai colloqui in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari gli investigatori traevano elementi di un suo consapevole coinvolgimento nel fatto di sangue, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era formalmente incriminato il 14 settembre 2020.

Nel corso delle indagini preliminari, e poi nell'esame dibattimentale, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essere l'esecutore materiale dell'omicidio, su riferita istigazione di [OSCURATO:PERSONA]; l'unica persona, a dire del dichiarante, ad avere una reale motivazione all'azione, correlata a presunti comuni traffici usurari della vittima. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fatto trascinare da [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di essere riammesso nel grande giro del traffico degli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] negava, invece, il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], suo convivente.

5. Il giudice di primo grado riteneva la concorrente responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati in rubrica.

A carico di [OSCURATO:PERSONA], alla confessione, seppure minimizzatrice, e alle videoriprese andava aggiunto il rinvenimento delle sue tracce biologiche sul luogo dell'omicidio, sulla vittima e sulla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice riteneva che l'omicidio fosse stato con lui preventivamente concordato e fosse stato eseguito con il suo apporto.

Erano provati i plurimi viaggi a Cernusco sul Naviglio tra il 15 e il 16 ottobre 2019, proprio nei posti frequentati dalla vittima, al preciso scopo di rintracciarla e pedinarla.

Il giorno 16 ottobre, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto nei pressi, mentre il correo eseguiva l'omicidio.

Apparivano poi rilevanti le vicende immediatamente successive al delitto. [OSCURATO:PERSONA] si era recato al bar Belladonna per incontrare il correo e ricevere da lui le armi, onde trafugarle.

I rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Carbone, un tempo amicali, si erano bruscamente guastati, e la vittima aveva già notato e rimarcato, come avrebbe poi testimoniato sua figlia, l'atteggiamento minaccioso che l'imputato aveva, da qualche tempo, assunto nei suoi confronti.

Vi era, infine, la chiamata in correità, assolutamente genuina, del sicario.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], a suo carico stavano il ruolo svolto nel procacciamento della [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento nei sopralluoghi e nei pedinamenti dei giorni antecedenti il crimine; il suo arrivo a Cernusco sul Naviglio, il giorno 15 ottobre 2019, assieme al convivente.

In relazione al giorno seguente, [OSCURATO:PERSONA] si era spostato nel luogo dove abitava [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], in contemporanea con la partenza dell'altro per Cernusco sul Naviglio. [OSCURATO:PERSONA] era presente, vicino a [OSCURATO:PERSONA], allorché questi, dopo l'omicidio, era stato inquadrato dalle telecamere dell'area parcheggio davanti al [OSCURATO:PERSONA], in attesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era presente, e si era ripetutamente interfacciato con [OSCURATO:PERSONA] (e mosso assieme a lui) nei cinquanta minuti successivi, in cui era stato messo a punto il piano per disfarsi delle armi e della Opel. [OSCURATO:PERSONA] aveva affiancato in modo determinante il convivente, e sia quest'ultimo che il mandante avevano accettato il suo contributo.

Dopo il delitto, [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto comportamenti diretti a nascondere le tacce della sua compartecipazione criminosa.

Il giudice di primo grado reputava l'omicidio premeditato, perché ampiamente studiato e organizzato in precedenza.

6. L'impianto motivazionale della sentenza di primo grado era integralmente condiviso dal giudice di appello.

Quanto ai profili sostanziali della vicenda, e anzitutto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale rilevava come la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] fosse soggettivamente credibile, intrinsecamente attendibile e valesse, essa, come riscontro ai solidi elementi a carico aliunde formatisi.

Il movente individuale, che aveva mosso la mano del mandante (ma anche compartecipe materiale, come [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi), non era noto, e il giudice di appello non riteneva trattarsi di movente connesso all'usura.

Il quadro probatorio rimaneva inossidabile a prescindere.

L'imputato non aveva effettuato alcuna valida allegazione a sua discolpa; le sue difese consistevano in meri paralogismi, in un'ostinata e insostenibile negatoria e in silenzi eloquenti.

Era poi certo che fosse stato lui a disfarsi delle armi.

Non vi era alcuna ricostruzione alternativa dell'occorso, offerta dall'imputato quanto al suo ruolo, che potesse essere presa realmente in considerazione.

La premeditazione del suo agire era innegabile.

La condotta dell'imputato non era riducibile a mero favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA] concorreva altresì, all'evidenza, nei reati satellite, mentre il trattamento sanzionatorio appariva congruo.

Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale ricordava come il perno della strategia difensiva dell'imputato ruotasse sulla pretesa sua inconsapevolezza del disegno omicida; benché presente in tutti i momenti strategici, la tesi era quella secondo cui l'imputato sarebbe stato in realtà disinteressato all'agire di [OSCURATO:PERSONA] (suo compagno, ma anche suo datore di lavoro e munifico protettore), lo avrebbe seguito per noia, si sarebbe finanche spesso assopito in sua compagnia perché tossicomane.

Si tratterebbe di tesi offensiva dell'intelligenza dell'ascoltatore, secondo la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] certamente era stato il primattore dell'omicidio, e delle condotte delittuose prodromiche e contestuali, ma era impensabile ridurre l'imputato al ruolo di mero automa, quando, in talune fasi, egli aveva dato all'azione impulso agevolatore rilevante (tenuto anche conto che [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva la patente di guida).

La corretta lettura delle captazioni in carcere confermerebbe il consapevole coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], da ritenere esteso ai reati concorrenti, con l'impossibilità di ridurre il ruolo di questo imputato a quello di mero favoreggiatore e con grado di partecipazione concorsuale nient'affatto di minima importanza.

Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di secondo grado, superata un'eccezione di natura processuale, confermava l'aggravante della premeditazione e il diniego delle attenuanti generiche, respingendo integralmente anche quest'ultimo gravame.

7. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in otto motivi, preceduti da una sinossi riepilogativa.

Sono stati depositati motivi aggiunti.

Si espongono, di seguito, gli uni e gli altri, per i fini e nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 7.1.

Primo motivo.

Violazione di legge processuale.

La sentenza impugnata, in tesi resa al termine di un dibattimento velocemente celebrato, rapidamente confezionata, conforme a quella di primo grado solo nell'esito decisorio, avrebbe totalmente pretermesso la disamina del «motivo zero» dell'atto di appello, sul presupposto, erroneo e inconferente, che si trattasse di motivo intrinsecamente generico.

Il motivo conteneva, viceversa, deduzioni puntuali, cogliendo, nell'agire dell'imputato, vero o presunto, aspetti inconciliabili con le normali logiche di chi stia realmente programmando od organizzando un omicidio.

Vero era che [OSCURATO:PERSONA] si era mosso con la Fiat 500, ben sapendo che vi era installato il GPS, e aveva sempre percorso strade sorvegliate da note telecamere, come il vero colpevole non avrebbe fatto.

Implausibile risultava, poi, che il vero colpevole potesse avere assoldato un sicario riconoscibile e maldestro, e potesse essersi esposto, egli stesso, oltre ogni misura e in modo tanto goffo.

La sentenza impugnata muoverebbe, dunque, da una preconcetta opinione di colpevolezza, si porrebbe al di fuori di una giusta contrapposizione dialettica rispetto alle obiezioni della difesa, disconoscerebbe i relativi diritti e quelli dell'imputato (tra cui il diritto al silenzio, che farebbe tutt'uno con la presunzione di innocenza).7.2.

Secondo motivo.

Violazione di legge processuale.

Il giudice di secondo grado avrebbe, a torto, ritenuto la legittimazione ad causam delle parti civili, familiari della vittima, anche rispetto ai reati satellite.

7.3. Terzo motivo, ripreso dal primo motivo aggiunto.

Violazione di legge processuale.

La sentenza impugnata non farebbe buon governo delle risultanze probatorie e attingerebbe arbitrariamente elementi a carico dall'ordinanza custodiale, anziché dalla svolta istruttoria dibattimentale.

La motivazione giudiziale sarebbe apparente, perché inidonea a rappresentare le effettive ragioni alla base della reiezione dei motivi di appello; sarebbe internamente contraddittoria, e neppure in linea con quella di primo grado, nella valutazione, indebitamente frazionata, dell'attendibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe sul punto anche manifestamente illogica.

La chiamata in correità, proveniente da [OSCURATO:PERSONA], soggetto non credibile e scarsamente attendibile per le ragioni nei motivi ripercorse (la stessa Pubblica accusa lo avrebbe considerato tale), sarebbe priva di autosufficienza dimostrativa, né sarebbe corredata dai necessari riscontri esterni.

7.4. Quarto motivo, ripreso dal primo motivo aggiunto.

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione del canone dell'oltre ragionevole dubbio.

La pronuncia di colpevolezza, resa indifferentemente a titolo di concorso materiale e morale (oltre l'impostazione accusatoria e quella accolta dal primo giudice), violerebbe i canoni valutativi della prova indiziaria, non oltrepassando quella «terra di mezzo» nella quale la molteplicità apparente degli elementi non raggiungerebbe la soglia di evidenza e tranquillità dimostrativa.

Sarebbe così anche negata la presunzione d'innocenza.

Gli indizi sarebbero insufficienti.

Mancherebbe un valido movente.

Illogici sarebbero i comportamenti dell'imputato ricorrente, prima, dopo e durante il delitto, e come tali essi andrebbero revocati in dubbio.

Non vi sarebbe certezza sul disfacimento delle armi, da lui in ipotesi realizzato.

Non si registrerebbero contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due pretesi correi sino al giorno prima dell'omicidio.

Non sarebbe stato effettuato alcun serio vaglio delle opzioni ricostruttive alternative, riportanti alla concorrente attività di usura dei coimputati, alla pregressa conoscenza tra loro e la vittima, alle attività di sopralluogo loro esclusivamente riferibili.

Non sarebbe rilevabile alcun contributo all'azione di tipo materiale, da parte dell'imputato.

7.5. Quinto motivo.

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione al rilievo della premeditazione (la cui contestazione, si rammenta, rese impossibile la celebrazione del giudizio abbreviato).

Il preteso mandato ad uccidere sarebbe di incerta collocazione temporale e spaziale, nonché del tutto generico.

I reati strumentali non vedrebbero il ricorrente coinvolto.

La proclamata fermezza nel tempo del proposito criminoso non avrebbe riscontro probatorio.

Il piano omicida sarebbe stato variato all'ultimo, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la vittima avrebbe dovuto in origine essere uccisa per strada.

Le modalità dell'omicidio sarebbero state dunque improvvisate, e al più si potrebbe parlare di preordinazione, in mancanza dei requisiti ideologico e cronologico della ravvisata aggravante.

7.6. Sesto motivo.

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione, in linea gradata, nel reato di favoreggiamento personale, almeno quanto al capo B).

Al riguardo, la sentenza impugnata risulterebbe completamente carente di motivazione.

Né potrebbero addursi, a giustificazione, pretese mancate allegazioni, che non equivarrebbero alla confessione dell'omicidio, né dialoghi carcerari privi di significatività.

7.7. Settimo motivo.

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta integrazione dei reati satellite.

La condanna sarebbe in proposito fondata sulle inattendibili dichiarazioni a carico rese da [OSCURATO:PERSONA], sullo svilimento del ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sulla rilevazione di inesistenti nessi di causalità, sul fraintendimento della nozione giuridica di detenzione di arma penalmente rilevante.

Ancor più scarna, e censurabile, sarebbe la motivazione sulla ricettazione dell'autovettura.

7.8. Ottavo motivo, ripreso dal secondo motivo aggiunto.

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

La sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o enucleabili dagli atti, ma si sarebbe limitata a fare riferimento, in termini falsati, alla personalità dell'imputato, ponendo alla base del mancato riconoscimento del beneficio la gravità dei fatti senza un adeguato discernimento tra le posizioni processuali dei coimputati, omettendo così anche la necessaria valutazione d'insieme e la ponderazione di dati favorevolmente rilevanti.

8. Ricorre altresì per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero de i avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è articolato in tre motivi, preceduti da ampia illustrazione dell'antefatto processuale e che di seguito si espongono, per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 8.1.

Primo motivo.

Violazione di legge processuale.

Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., avvenuta il 16 settembre 2020, la difesa aveva chiesto per via telematica, il giorno successivo, copia degli atti di indagine, rimanendo in attesa della fissazione, da parte della segreteria del Pubblico ministero, del relativo appuntamento presso l'ufficio, così come previsto, in relazione all'emergenza epidemiologica allora esistente, da apposita Circolare del Capo dell'ufficio giudiziario.

Non avendo ricevuto riscontro, il difensore si era comunque recato presso l'ufficio stesso di Procura, il 25 settembre 2020, ritirando le copie.

Secondo la menzionata circolare, il termine di venti giorni, concesso dal comma 3 dell'art. 415-bis per lo svolgimento di attività difensive, o per la richiesta al Pubblico ministero di effettuazione di investigazioni suppletive o di assunzione dell'interrogatorio, sarebbe dovuto rimanere sospeso nelle more della fissazione dell'appuntamento.

Essendo questo mancato, la sospensione deve ritenersi operativa, ora per allora, nel periodo intercorrente tra il 17 e il 25 settembre 2020; con la conseguenza che la richiesta di interrogatorio, avanzata il 14 ottobre 2020, doveva dirsi tempestiva, e con la conseguenza ulteriore che, prima dell'espletamento dell'atto, non avrebbe potuto, a pena di nullità, essere avanzata la richiesta di rinvio a giudizio, a norma dell'art. 416, comma 1, cod. proc. pen.

L'interrogatorio risultava bensì effettuato, a seguito di invito a presentarsi notificato il 15 ottobre 2020, ma la richiesta di rinvio a giudizio era stata già presentata il 12 ottobre, incorrendo essa dunque nella sanzione di invalidità.

Il vizio era stato vanamente eccepito dinanzi al G.u.p., e l'eccezione era stata ritualmente riproposta in entrambi i gradi di merito.

La sentenza impugnata aveva errato nel disattenderla per l'ennesima volta.

Sarebbe infatti insostenibile la tesi che la Circolare in esame non potesse derogare alle norme del codice, relative ai termini processuali; ammettere ciò costituirebbe un pericoloso arresto, perché dovrebbero considerarsi tardive, in tutti i processi, le attività, contemplate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice, prorogate a norma di Circolare, sul cui utile compimento le difese potrebbero avere confidato.

Né sarebbe conferente al tema il rilievo della sentenza impugnata circa l'inesistenza, nel processo odierno, di pregiudizio alcuno al diritto di difesa, stante l'interrogatorio comunque raccolto.

La questione posta atteneva, piuttosto, alla formale invalidità dell'azione penale esercitata nel periodo di moratoria, antecedente il compimento dell'atto.8.2.

Secondo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo dell'aggravante della premeditazione.

Ad escluderla, nella specie, varrebbero elementi plurimi, quali la mancanza di un piano preciso di azione, l'assenza di cautele nella sua esecuzione, l'improvvisazione nella scelta del luogo, la dinamica omicida, l'assenza di un dolo di durata.

8.3. Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, sul diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni importanti, a carico proprio e altrui, fornendo informazioni in precedenza del tutto ignote (anche con riferimento ai giri di usura della vittima, su cui poi la Procura della Repubblica non avrebbe indagato).

Illogica sarebbe la decisione di negargli il beneficio per non aver coinvolto anche l'ulteriore coimputato, quando l'atteggiamento tenuto apparirebbe quale chiaro segnale di resipiscenza.

9. Ricorre altresì per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in sei motivi, preceduti da un riepilogo dell'antefatto processuale e che di seguito si espongono, per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 9.1.

Primo motivo.

Violazione di legge processuale e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe travisato il narrato di [OSCURATO:PERSONA], che non si sarebbe limitato ad evidenziare il rapporto empatico con il coimputato, ma avrebbe descritto il ruolo subalterno di quest'ultimo, assunto in cambio di ospitalità e mantenimento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque escluso di aver mai messo il ricorrente a parte degli scopi dei viaggi a Cologno.

I filmati delle videocamere dimostrerebbero l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte dei coimputati, a partire dalla consumazione dell'omicidio; la Corte del gravame si sarebbe rifiutata di vederli integralmente, essendosi concentrata su poche slides da essi estratte.

9.2. Secondo motivo.

Vizio di motivazione e travisamento della prova.

L'9 ottobre 2019, giorno della consegna della Opel da parte di Sirchia, non sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a contattare costui, ma [OSCURATO:PERSONA], tramite il telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA].

In ciò si anniderebbe l'errore di aver ritenuto il ricorrente concorrente nella ricettazione della vettura, e, per questo tramite, compartecipe delle attività prodromiche all'omicidio.

Il ricorrente non avrebbe viceversa saputo delle finalità alle quali l'automobile era destinata.[OSCURATO:PERSONA], il giorno della consegna della vettura, e successivamente nel corso dei sopralluoghi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero mossi separatamente l'uno dall'altro, come dimostrerebbero i dati di geolocalizzazione dei terminali telefonici, se interpretati senza forzature (enfatizzanti contiguità di durata momentanea) e veri e propri travisamenti.

Quanto al giorno dell'omicidio, la lettura dei filmati offerta dalla difesa, circa i contatti tra il ricorrente e i coimputati, era radicalmente diversa dalla prospettazione accusatoria.

La sentenza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con essa.

L'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], che aveva tenuto il telefono acceso per l'intera giornata (a differenza di [OSCURATO:PERSONA]), rivelava la sua totale inconsapevolezza di quanto accaduto e, antecedentemente, in procinto di accadere.

Le intercettazioni ambientali in carcere, che il motivo riesamina, dimostrerebbero, semmai, l'innocenza del ricorrente.

I viaggi a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati intesi come diretti alla organizzazione dell'omicidio, ma si tratterebbe di un'illazione sfornita di base probatoria; molteplici sarebbero le relazioni parentali e amicali di [OSCURATO:PERSONA] in quel luogo, che ne giustificavano la trasferta (e, con lui, quella del ricorrente).

Mera illazione sarebbe anche quella di ritenere la cointeressenza del ricorrente nel settore degli stupefacenti (in cui si anniderebbe la ragione che avrebbe portato [OSCURATO:PERSONA] sulla via dello specifico crimine).

La sentenza impugnata avrebbe omesso di valorizzare una serie di elementi probatori, capaci di avallare le prospettazioni difensive in questione, salvo addebitare al ricorrente, ingiustamente, di non averle adeguatamente illustrate e dimostrate.

9.3. Terzo motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza.

Tale il suo apporto andrebbe comunque giudicato, in assenza di alcuna sua connotazione realmente agevolatrice e considerato che il ricorrente si era comunque limitato a fare da autista per il suo datore di lavoro, con efficienza causale ridottissima.

9.4. Quarto motivo.

Violazione di legge, in relazione alle imputazioni di detenzione e porto di arma clandestina.

Il ricorrente non avrebbe mai avuto l'autonoma disponibilità delle armi medesime, anzi neppure le avrebbe mai viste.

9.5. Quinto motivo.

Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, negate su presupposti malfermi.

Non sarebbero stati adeguatamente vagliati i criteri orientatori, di cui all'art.133 cod. pen.L'imputato aveva tutto il diritto di difendersi.

La sua compartecipazione al crimine avrebbe avuto, in ogni caso, carattere meno intenso.

Le sue condizioni anteatte di vita, ingiustamente derise, dovevano piuttosto servire a mitigare la sua responsabilità.

9.6. Sesto motivo.

Violazione di legge, in ordine alla premeditazione, rilevata senza che vi fosse la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse in alcun modo coinvolto nel progetto criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi testé illustrati meritano distinta disamina, a far capo da quello avanzato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il cui primo motivo risulta manifestamente infondato, generico e complessivamente inammissibile.

1.1. La sentenza impugnata, nonostante dichiari di non prendere in specifica considerazione il motivo di appello, numerato come «motivo zero», a suo dire privo di specifica valenza censoria, affronta comunque, nel corpo della motivazione, il tema fondamentale in esso sviluppato, per come ripreso dal ricorrente con il mezzo di annullamento ora in valutazione.

La difesa dell'imputato aveva mosso alla ricostruzione giudiziale degli accadimenti obiezioni, la cui logica faceva essenzialmente leva sulle modalità avventate e maldestre del loro svolgimento, tali da rendere, in tesi, quella ricostruzione per ciò solo implausibile.

Così formulate, tali obiezioni sono state giudicate tutt'altro che irresistibili, posto che la penale responsabilità dell'agente rispetto al fatto ascrittogli non si giudica certo, né si misura, alla stregua della più o meno accorta abilità di esecuzione, e neppure della maggiore o minore capacità di sfuggire alla successiva identificazione.

Il giudice di appello, nelle quasi novanta pagine di motivazione, ha correttamente ritenuto gli argomenti difensivi in esame meri paralogismi, inidonei a scagionare il ricorrente dalla paternità e dagli effetti delle condotte, che il compendio probatorio avesse dimostrato a lui riconducibili.

Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01), il dovere di motivazione è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria da parte sua la partita disamina dei motivi di gravame nella loro stretta consecuzione, se appaiano spiegate le ragioni che hanno determinato il convincimento e si dimostri di aver tenuto presente ogni fatto saliente.

Essendo ciò nella specie palesemente avvenuto, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive oggetto del motivo non espressamente confutato.

1.2. Le critiche ulteriori, sviluppate nel motivo di ricorso in disamina, sull'operato preconcetto della Corte distrettuale, e sul disconoscimento di diritti e prerogative difensive, appaiono del tutto astratte ed assertive.

2. Il secondo motivo è inammissibile, sotto un duplice concorrente profilo.

Esso difetta, da un lato, di concreto interesse, considerata l'entità simbolica del risarcimento richiesto dalle parti civili, pari ad un euro, e loro conseguentemente accordato.

In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, posto che, ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile per l'esercizio dell'azione risarcitoria, è sufficiente che il preteso danneggiato prospetti la potenziale derivazione dai fatti criminosi di un pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, alla sua sfera di interessi, (Sez. 3, n. 18518 del 11/01/2018, S., Rv. 273647-01), indipendentemente dalla titolarità del bene giuridico protetto mediante l'incriminazione di quei fatti.

La legittimazione alla costituzione, in rapporto a tuti i reati di cui in rubrica, appare giustificata alla luce di tale assorbente rilievo.

3. I motivi terzo e quarto, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.

3.1. Occorre avvertire, in premessa, che la prova di responsabilità, valutata dalla Corte distrettuale a carico di [OSCURATO:PERSONA], riveste essenzialmente natura storico-rappresentativa, e non logico-indiziaria; circostanza che mette fuori gioco l'applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., del quale, al pari dei connessi principi, il ricorrente ha specificamente invocato la violazione.

La prova è infatti integrata da risultanze obiettive, costituite da filmati di videocamere, rilievi GPS, contatti telefonici, che costituiscono la base dimostrativa fondamentale del giudizio reso.

Tale compendio probatorio, e la relativa valutazione, sono attinti solo marginalmente dalle censure dedotte nei motivi, che non riescono, in ogni caso, ad infirmarne la stringente capacità esplicativa.

Basti dire che è stato evidenziato nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], il giorno dell'omicidio, si mosse di concerto con [OSCURATO:PERSONA], partendo da casa propria, in funzione di una consumazione delittuosa che era stata largamente organizzata in precedenza tramite sopralluoghi e pedinannenti.

L'automobile, su cui infine montò il sicario, è quella che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto e custodito nei giorni precedenti. [OSCURATO:PERSONA] rimase in prossimità della casa della vittima, durante tutto il tempo dell'esecuzione e quello immediatamente successivo. [OSCURATO:PERSONA] si incontrò nuovamente con il sicario al bar [OSCURATO:PERSONA], qui ricevette le armi e le trafugò.

A definire quest'ultimo aspetto, e questo soltanto, concorre in effetti un'evidenza logica, peraltro difficilmente confutabile. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dal sicario una borsa, al bar Bistrot ove si era dato con lui appuntamento, subito dopo l'omicidio; e si era diretto, con essa, direttamente verso il corso fluviale, che è il luogo di successivo ritrovamento delle armi medesime.

La deduzione che queste fossero nella borsa contenute è dunque strettamente consequenziale.

Il coinvolgimento dell'imputato, nella fase organizzativa e realizzativa dell'omicidio, è scolpito da tale consecuzione di eventi, eloquenti oltre ogni ragionevole dubbio.

3.2. Ad integrare la prova diretta sta poi la specifica e circostanziata chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], che intesta a [OSCURATO:PERSONA], altresì, l'ideazione dell'omicidio.

Essa rappresenta, come giustamente osservato dalla Corte distrettuale, un dato probatorio dichiarativo di riscontro; importante, ma propriamente di riscontro.

La Corte distrettuale non ha mancato di saggiare e attestare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca di tale narrato, reiterato al dibattimento.

Le confutazioni dal ricorrente al riguardo mosse non appaiono persuasive, scontrandosi esse, in questa sede - oltre che con l'evidenza del quadro probatorio, cui le dichiarazioni dell'esecutore materiale danno corroborazione - con i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infatti, quelle relative alla valutazione della prova dichiarativa, ancorché implicanti la connessa previa indagine sull'affidabilità della deposizione o del contributo narrativo acquisito al processo, fatto salvo il controllo che il ricorrente può demandare a questa Corte sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

Tale controllo, opportunamente esercitato, è appagante nell'esito, perché riflette, anche sul punto, e quindi circa il carattere puntuale e verificabile della chiamata, e circa l'assenza di emergenti sentimenti di malanimo, astio o rancore, l'esistenza di una trama argomentativa analitica, esaustiva e convincente.

Né coglie nel segno la censura di indebita valutazione frazionata del narrato del dichiarante, non creduto nella parte diretta a scagionare il terzo correo, [OSCURATO:PERSONA].

Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, siffatta valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, ed accusatorie da chiamata in correità, è legittima quando, come nella specie, le parti del racconto ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria, o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-01; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153-01; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917-01).

Sono abbastanza chiare, del resto, le ragioni di vicinanza personale, che hanno influenzato e orientato la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA]; il diverso apprezzamento di essa in questa parte appare più che giustificato.

3.3. A ragione, la Corte distrettuale ha anche evidenziato l'inesistenza di alcuna reale chiave di lettura alternativa offerta dal ricorrente in ordine alle risultanze sopra emerse, in termini di materialità di evento criminoso e di condotte ad esso propedeutiche e successive, e non in termini di astratte causali delittuose.

Data, dunque, la totale persuasività del quadro probatorio, anche l'individuazione del preciso movente, che abbia spinto [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare di uccidere Carbone, diventa momento processuale non decisivo.

L'assenza di un'accertata causale dell'azione omicida è infatti irrilevante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità dell'azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138-01; Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143-01; Sez. 1, n. 6514 del 27/04/1998, Chiarello, Rv. 210710-01).

Ferme restando le dichiarazioni intercettate dei congiunti della vittima, che attestano della compromissione dei rapporti con l'imputato dopo decenni di frequentazione, per uno sgarbo fatto a Leonardo, che aveva minacciato Donato di ucciderlo.

3.4. Resta da confutare un ultimo aspetto sviluppato nei motivi in disamina, relativo alla corrispondenza tra accusa e sentenza.

In proposito, occorre ricordare che non ricorre un'ipotesi di mutamento della contestazione qualora l'imputato, cui sia stato addebitato di essere l'autore materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, non comportando tale modificazione una trasformazione essenziale dell'accusa, né potendo ciò provocare alcuna menomazione del diritto di difesa, poiché la partecipazione materiale al reato necessariamente implica un'adesione anche ideale alla sua realizzazione (Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180-01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825-01; Sez. 5, n. 7638 del 17/01/2007, Cammarata, Rv. 235786-01).

Senza considerare che la riconduzione dell'azione omicida all'impulso di [OSCURATO:PERSONA], all'attività di pianificazione da lui impostata e agli accordi a tal fine presi con il mandatario, è perfettamente contenuta nell'imputazione.

4. Il quinto motivo, in tema di premeditazione, è manifestamente infondato.

L'aggravante richiede, per costante insegnamento (da ultimo, Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512-01), il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente.

Nel caso di specie, la decisione omicida, lo studio delle occasioni e opportunità per metterla in atto, l'organizzazione accurata dei mezzi e la predisposizione meticolosa delle modalità esecutive sono di gran lunga anteriori rispetto alla consumazione.

Ciò si ricava dalla minuta ricostruzione dell'antefatto delittuoso, offerta dalla sentenza impugnata.

Da essa risulta che lo studio delle abitudini della vittima e l'organizzazione delle modalità dell'agguato iniziarono alcune settimane prima della consumazione.

L'anteriore procacciamento della vettura [OSCURATO:PERSONA], rubata con largo anticipo rispetto all'omicidio e sistemata in posizione strategica in attesa di impiego, convalida la preventiva, e ben ponderata, programmazione dell'azione letale.

L'oggetto di quest'ultima è rimasto, sin dall'inizio, ben fermo ed eventuali contingenti modifiche dello schema di esecuzione, indotte da variabili in tale fase insorte, non escludono l'aggravante (v., a contrario, Sez. 1, n. 47880 del 05/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251409-01).

Sussistono dunque appieno gli elementi costitutivi della premeditazione (cronologico e ideologico: cfr. Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01), non potendosi dubitare, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], né dell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, né che tale risoluzione criminosa sia rimasta ferma nel suo animo fino alla commissione del crimine; e dovendo per contro essere esclusa l'esistenza di fattori sopraggiunti, in grado da neutralizzare la speciale sintomaticità delle circostanze sopra ricordate.

Né, infine, sussiste incompatibilità fra il mancato accertamento dell'esatto movente dell'omicidio di causa e la ricorrenza dell'aggravante in parola, che, dimostrata a prescindere, è stata legittimamente ritenuta sussistente (v.

Sez. 1, n. 7948 del 25/05/1992, Trainito, Rv. 191243-01).

5. Il sesto e il settimo motivo, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.Nell'esistenza di un'adeguata prova di responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, nei reati a lui ascritti, come in rubrica qualificati, e nella corrispondente compiuta illustrazione, sta anche la motivazione dell'impossibilità di riconoscere il mero favoreggiamento personale.

La sentenza impugnata non appare, al riguardo, affatto carente.

E la responsabilità per concorso è stata correttamente affermata anche quanto al porto e alla detenzione delle armi, nonché alla ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle armi, alla luce di quanto esposto occorre ragionare nella logica di un omicidio premeditato, nella cui programmazione l'ideatore aveva certamente inserito il procacciamento dei mezzi di esecuzione e ne aveva previsto l'impiego.

I reati, a tali condotte connessi, gli appartengono anzitutto dal lato psichico. [OSCURATO:PERSONA] ha comunque concorso nella detenzione e nel porto anche dal lato materiale, allorché ha preso in consegna le armi al [OSCURATO:PERSONA], acquisendone così tra l'altro, e per apprezzabile lasso di tempo, l'autonoma disponibilità, per poi abbandonarle lungo il Naviglio.

E ciò ha fatto non per decisione estemporanea, compatibile con un'ipotesi di mero ausilio post delictum, ma in esecuzione di un'accurata e preventiva pianificazione.

Anche l'autovettura si inserisce in quest'ultima, avendo i correi valutato anticipatamente l'opportunità di disporre, per sferrare l'aggressione mortale, di un mezzo di locomozione a loro non intestato, né riferibile, e ne hanno dunque commissionato il furto secondo le modalità ampiamente descritte dalla sentenza impugnata.

Il ricevimento dell'automobile di provenienza furtiva, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], è certificato dalle videoriprese e non pare sul punto consentita alcuna discussione ulteriore.

6. L'ottavo motivo, in tema di attenuanti generiche, è infondato.

Occorre ricordare che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati ragionevolmente preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

Al riguardo, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta quanto a [OSCURATO:PERSONA], mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi.

Questi sono tanto di natura oggettiva, stante la gravità della condotta, quanto, e soprattutto, di tipo individuai-soggettivo.

La sentenza impugnata, muovendo dal ruolo di primo piano rivestito dall'imputato, specialmente nella fase ideativa del crimine, rimarca l'elevata e non comune capacità a delinquere, testimoniata dalla lunga antecedente carcerazione, rimasta priva di qualsivoglia efficacia rieducativa e neppure accompagnata da segnale alcuno di resipiscenza.

La sentenza impugnata ha considerato, al cospetto, recessivo ogni altro pur prospettato elemento.

La motivazione su punto appare perfettamente appagante.

7. L'intero ricorso [OSCURATO:PERSONA] è, all'esito, respinto.

Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

8. Viene ora in considerazione il ricorso [OSCURATO:PERSONA], e - di esso - anzitutto il primo motivo, di ordine processuale.

Trattasi di motivo infondato.

8.1. [OSCURATO:PERSONA] del Procuratore della Repubblica, in esso evocata a giustificazione della rimodulazione dei termini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non possiede, in realtà, la capacità di innovare le previsioni del codice, o di derogarvi.

Essa è fonte subordinata alla legge, non abilitata ad introdurre ipotesi di sospensione di termini, che non siano dalla legge previste o autorizzate.

Viene in considerazione, come norma prossima alla fattispecie in scrutinio, l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale - passata la prima fase di emergenza epidemiologica - ha consentito, al comma 7, ai Capi degli uffici giudiziari di disporre tra l'altro, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, «la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici [stessi], garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti» (lett. a), nonché «la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento» (lett. c).

In disparte la non prorogata vigenza di queste disposizioni, al tempo delle attività processuali qui in rilievo, la normativa primaria non autorizzava in alcun modo quella regolamentare ad incidere sul decorso dei termini processuale (la sospensione automatica dei quali si è avuta solo nella ricordata prima fase dell'emergenza, conclusa maggio 2020).

Il compimento degli atti urgenti, ossia degli atti correlati a termini in scadenza, era assicurato, del resto, direttamente dal citato art. 83, comma 7, lett. a), d.l. n. 18 del 2020; mentre l'art. 221, comma 3, di. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pro-tempore vigente (v. art. 23, comma 1, d.l. 28 19 iqr ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), assicurava il deposito telematico degli atti di parte e delle istanze difensive.

E la stessa menzionata Circolare permetteva, in via strumentale, la consultazione telematica del fascicolo di indagine.

8.2. Stante la "incompetenza" della Circolare richiamata ad incidere sui termini processuali, questi restavano quelli regolati dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., sicché la richiesta di interrogatorio, presentata in questo procedimento oltre il ventesimo giorno dal ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini, appare tardiva e incapace di condizionare i successivi atti di impulso processuale.

La richiesta di rinvio a giudizio, che ne prescindeva, deve dunque considerarsi rituale.

A scongiurare il paventato pericolo che una tale interpretazione possa invalidare, ex post, attività difensive compiute a termine (indebitamente prorogato, e invece) scaduto, a seguito del riposto affidamento sulla sua legittima protrazione, soccorrono gli istituti generali dell'ordinamento processuale, e in particolare quello della restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che può essere invocata anche a sanatoria di attività processuali già compiute.

Una questione di tal fatta non si pone, in concreto, con riferimento al processo odierno, rimanendo l'interrogatorio in sé perfettamente valido anche se reso oltre le scansioni temporali indicate, in funzione di solo avanzamento processuale, dall'art. 415-bis cod. proc. pen. 8.3.

Resta così assorbita la questione ulteriore, posta dal Procuratore generale requirente, se l'eventuale nullità della richiesta di rinvio a giudizio potesse essere comunque sanata, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc., dalla richiesta di accesso al rito abbreviato già avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], non accolta a fronte di reato punibile con l'ergastolo.

9. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], in tema di premeditazione, è infondato.

In proposito valgono sostanzialmente le considerazioni spese al paragrafo 4, che precede.

Anche rispetto a [OSCURATO:PERSONA] il dolo di premeditazione sussiste e la vicenda omicidiaria odierna ne rappresenta pressoché un caso di scuola.

L'obiettivo decorso del tempo tra ideazione ed esecuzione assume, in tale vicenda, particolare significato ai fini dell'integrazione della componente squisitamente soggettiva dell'aggravante, in quanto il dato è accompagnato dal rilievo di una preparazione assai anticipata (non importa se in parta maldestra) delle modalità e dei mezzi del piano criminoso, solo marginalmente adattato alle contingenze verificatesi all'atto della consumazione.Le censure del ricorrente su questi aspetti s'infrangono con le evidenze probatorie di causa, che egli contrasta solo assertivamente.

E' dunque rinvenibile quel dolo di lunga durata, espressivo della persistente tenacia del proposito criminoso, di cui il distacco temporale costituisce espressione univoca.

La persistenza dolosa arricchisce, così, il dato oggettivo del tempo trascorso, integrando adeguatamente i presupposti di cui all'art. 577, primo comma, n. 3), cod. pen. 10.

Fondato risulta, invece, il terzo motivo.

Ferme le argomentazioni in diritto svolte, a proposito delle attenuanti generiche, al paragrafo 6, che precede, occorre considerare in via complementare che esse svolgono una possibile funzione di mitigazione della pena da infliggere (sul punto giurisprudenza costante di legittimità: esemplificativamente, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315-01; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716- 01), ogniqualvolta emergano, anche nel raffronto comparativo tra la posizione dei vari imputati, condizioni che possano giustificare, rispetto ad uno o più di loro, l'attenuazione e/o differenziazione del trattamento sanzionatorio.

Le condotte delittuose rivestono immutata gravità anche rispetto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e tuttavia il Collegio reputa che la sua posizione avrebbe meritato più attenta ed equilibrata valutazione nell'ottica in discorso, alla luce della prestata collaborazione con l'Autorità inquirente e giudiziaria che appare riduttivo indicare come di mero stile.

Con i limiti pur derivanti dalla parzialità di essa (che comunque è stata, in tali termini, recepita e validata), le dichiarazioni dell'imputato hanno arricchito non irrisoriamente il quadro probatorio e segnano, anche rispetto al passato criminale, un momento di possibile cesura.

Nel negare aprioristicamente la circostanza, la sentenza impugnata è incorsa in una petizione di principio che ne infirma la logica tenuta.

Al riguardo si impone un approfondimento, che viene demandato al giudice di rinvio, nella piena salvaguardia del suo ambito di discrezionale e motivata valutazione.

11. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, ai fini di un nuovo giudizio sul punto.

Il ricorso è respinto nel resto.

12. Viene così in considerazione il ricorso [OSCURATO:PERSONA].Il primo e il secondo motivo, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati La sentenza impugnata appare esaustiva e convincente anche nell'ampia parte dedicata alla posizione di tale ricorrente.

12.1. Il suo coinvolgimento nella fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio, e nei crimini ad esso correlati, è anzitutto svelata dalle videoriprese e dai rilievi GPS, le cui risultanze mostrano [OSCURATO:PERSONA] costantemente affiancato al sicario, e in sinergica collaborazione con il mandante, in tutti i momenti salienti della tragica vicenda, dal procacciamento dell'[OSCURATO:PERSONA]; ai ripetuti sopralluoghi e pedinamenti, destinati alla messa a punto delle modalità esecutive; all'incontro conclusivo, immediatamente posteriore alla consumazione, al [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di coinvolgimento che, nella prospettiva del giudice di secondo grado, resta avvalorato dal tenore dei dialoghi intercettati nell'istituto penitenziario di patita detenzione cautelare.

A fronte di tali dati probatori, esaustivamente valorizzati dal giudice di merito, il ricorrente formula contestazioni sull'esatta interpretazione dei dati GPS e sul significato delle conversazioni intercettate in carcere; e, sotto altro e parallelo verso, svolge considerazioni critiche nel solco dell'avvenuta assunzione, da parte sua, di un ruolo sempre passivo ed inconsapevole, anche connesso al suo stato di salute e ad una condizione di sudditanza psicologica dal suo convivente.

12.2. Occorre tuttavia rammentare - a confutazione - che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (tra le molte, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01), o addirittura contrastanti, come nella specie, con precise risultanze.

Né il principio dell'«oltre ragionevole dubbio», di cui è menzione nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., nel testo riformulato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice di appello, giacché la Corte di legittimità è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (tra le molte, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01).

Non può allora che darsi atto della piena adeguatezza argomentativa della sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in specifica considerazione la chiave interpretativa minimalista offerta dal ricorrente, a proposito della sua presenza e del suo ruolo, screditandone con plausibile ragionamento la credibilità razionale.

Le reiterate obiezioni sul punto assumono sapore inammissibilmente confutativo di circostanze di fatto già inappuntabilmente apprezzate e valutate in sede di merito.

12.3. Quanto all'interpretazione del dato tecnico, di localizzazione o captazione, è noto che la materia implica questioni di mero fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01), qui francamente non emergente.

E si può allora concludere che la sentenza impugnata, nel disegnare il ruolo partecipativo dell'imputato negli accadimenti di causa, e nel sottolinearne la valenza agevolatrice e rafforzatrice in chiave concorsuale, non è incorsa in alcun errore di diritto, vizio di motivazione o travisamento della prova, tenuto conto che quest'ultimo postula l'apprezzamento errato di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, e dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5 n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215), rilevabile invece dalla lettura dell'atto di impugnazione.

13. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Il duraturo affiancamento ai sodali, assicurato dal ricorrente (che guidava, quando era assieme a [OSCURATO:PERSONA], al posto di lui, finanche sprovvisto di patente di guida), protratto oltre la stessa consumazione dell'omicidio, rende logica l'esclusione dell'attenuante del contributo concorsuale di minima partecipazione, ex art. 114 cod. pen., tenuto conto che essa può essere riconosciuta, per giurisprudenza consolidata (da ultimo, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), non già per il solo fatto di una minore efficacia causale dell'attività del concorrente, ma solo quando il contributo dato si sia concretizzato in una partecipazione del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso.

Il motivo, peraltro, è in larga parte eccentrico rispetto al tema posto, perché calibrato più sull'esclusione della compartecipazione criminosa in genere, che sul rilievo negativo della specifica attenuante.

14. Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché del Bravo risponde dei reati di porto e detenzione di arma comune da sparo a titolo di concorso morale, che assai difficilmente potrebbe essere negato, nel contesto dato.

Trattavasi di un omicidio antecedentemente programmato e studiato, e da compiersi appunto a mano armata.

La realizzazione, conforme al piano, riconduce all'imputato la paternità ideale dei crimini in quest'ultimo ricompresi.

15. Fondato risulta, anche rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il motivo concernente le attenuanti generiche, quinto della serie.

A maggior ragione, rispetto a tale imputato, e al ruolo ancillare da lui assunto nella vicenda, poteva sussistere l'esigenza di una personalizzazione del trattamento sanzionatorio, conforme ai principi esposti nel paragrafo

10. La sentenza impugnata è certamente analitica nell'esame, improntato a particolare rigore, delle ragioni sfavorevoli, a suo dire preponderanti.

L'analisi comparativa con le eventuali emergenze di segno contrario non appare tuttavia impeccabile, se si guarda alla obiettiva svalutazione di una biografia penale sino ad oggi immune da condanne definitive e alla obiettiva negativa enfatizzazione di scelte e strategie processuali che l'imputato era comunque nel diritto di assumere.

Anche in questo caso si impone un approfondimento, che viene nuovamente demandato al giudice di rinvio, nella piena salvaguardia del suo ambito di discrezionale e motivata valutazione.

16. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, ai fini di un nuovo giudizio sul punto.

Il ricorso è respinto nel resto.

17. Alla reiezione di tutti i motivi di ricorso, diversi da quelli relativi alle attenuanti generiche, consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di assise di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Milano confermava la decisione dibattimentale di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli di concorso nell'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], nel porto e nella detenzione delle due armi clandestine impiegate per l'agguato (una pistola Makarov, calibro 9X18, e una Beretta, calibro 9X21), nonché nella ricettazione della seconda arma, come anche dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] usata nella medesima occasione; ed erano stati condannati, ciascuno, alla pena principale dell'ergastolo, previo riconoscimento della continuazione tra i reati. 2. L'omicidio di Carbone si consumava il 16 ottobre 2019, tra le ore 18.35 e le 18.40, nell'area box del condominio sito in Cernusco sul Naviglio, via Milani 17, dove la vittima abitava. Costui, come risultava dalle riprese di videosorveglíanza, era appena rincasato a bordo della sua automobile, e al suo seguito, a brevissima distanza temporale, era riuscito ad introdursi nell'area box il menzionato veicolo [OSCURATO:PERSONA], di provenienza furtiva. Dal veicolo era disceso l'assassino, che aveva esploso, in progressivo avvicinamento alla vittima, nel frattempo uscita a sua volta dall'automobile, e in rapida successione, undici colpi di arma da fuoco; molti dei quali uditi anche da testimoni presenti in esterno. I primi due colpi erano stati sparati dalla pistola Makarov, munita di silenziatore, ed avevano mancato l'obiettivo; gli altri nove dalla pistola Beretta, di provenienza furtiva, mentre il malcapitato cercava invano protezione, rientrando in macchina. Otto colpi andavano a bersaglio. All'arrivo delle forze dell'ordine, Carbone giaceva ormai cadavere nella sua stessa vettura, con il motore e la radio accesi e la portiera lato guida aperta. L'[OSCURATO:PERSONA] quindi si allontanava, ma l'occhio delle telecamere, e alcuni testimoni, riuscivano a rilevarne la targa immortalandone il conducente. Alcune decine di minuti dopo l'omicidio, l'[OSCURATO:PERSONA] cadeva nuovamente nel raggio di osservazione dei sistemi di videosorveglianza, nel territorio del contiguo comune di [OSCURATO:PERSONA]. Alle ore 19.28 il veicolo giungeva nei pressi del bar [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale il medesimo conducente, come tale chiaramente riconoscibile dall'abbigliamento, dopo esserne disceso si incontrava con altri due uomini; quel conducente si identificava nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], sul punto reo confesso in questo processo. Le persone da lui incontrate erano l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dagli investigatori alla semplice visione delle immagini, siccome pluripregiudicato, e l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], pacificamente identificato in prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] era poco prima disceso, a sua volta, da una Mercede SW, parcheggiata nelle vicinanze. I tre uomini interloquivano brevemente. [OSCURATO:PERSONA] faceva quindi ingresso nel locale, seguito, dopo poco, dagli altri due. La loro permanenza nel bar si protraeva pochi minuti. All'uscita, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si intrattenevano ancora, per qualche tempo, a confabulare in esterno; poi [OSCURATO:PERSONA], separatosi dal coimputato, tornava verso la sua vettura con una borsa in mano, che prima non aveva con sé, e la riponeva all'interno del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] ripartiva in direzione del Naviglio della Martesana, ossia del luogo ove, due giorni più tardi, saranno rinvenute, su segnalazione di un passante, le armi dell'omicidio. L'[OSCURATO:PERSONA] sarà invece ritrovata parcheggiata al civico 11 di via [OSCURATO:PERSONA] XXIII, giuntavi, come da videoriprese, alle ore 21.55. 3. Il furto della [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 18 settembre 2019, era avvenuto a Brescia ed era stato consumato, o comunque intermediato, da tale [OSCURATO:PERSONA]. L'automobile, 1'8 ottobre 2019, era stata consegnata da Sirchia a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. I due imputati avevano, lo stesso giorno, ricondotto la vettura a [OSCURATO:PERSONA], per affidarla nei giorni successivi a [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe custodita sino al momento del suo uso criminale. La ricostruzione si basava su dati di geolocalizzazione, sull'analisi di flussi telefonici e, in parte, su riprese di videosorveglianza. Il 15 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA], a bordo della sua autovettura Mercedes, e di una Fiat 500, intestata alla moglie, compiva ampi e ripetuti sopralluoghi in zona, comprendenti l'abitazione della vittima é il citato Naviglio della Martesana. A Cernusco sul Naviglio si trovavano, quel giorno, anche gli altri due imputati. Sopralluoghi e pedinamenti risalivano, peraltro, alle settimane precedenti. La ricostruzione era resa possibile dall'incrocio di dati di telefonia cellulare, da videoriprese e dai rilievi dell'apparato GPS, installato sulla stessa Fiat 500. Il giorno dell'omicidio, 16 ottobre 2019, alle ore 17.05 la Mercedes usciva da via [OSCURATO:PERSONA] XXIII, con a bordo [OSCURATO:PERSONA], seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Iniziava, di seguito, il pedinamento finale della vittima, effettuato dalle due vetture in ordine invertito, culminato nell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] il quale, la Mercedes rimaneva nei paraggi, come a controllare la buona riuscita del piano, per poi dirigersi verso l'area di parcheggio del bar [OSCURATO:PERSONA]. Anche questa ricostruzione poggiava sulle immagini di videosorveglianza. 4. Il 3 novembre 2019 era comparsa su un organo di stampa la notizia che l'autore dell'omicidio fosse stato ripreso dalle telecamere e che le indagini procedevano spedite. Da allora gli imputati ponevano in essere una serie di condotte, quali la sostituzione delle schede telefoniche dell'apparato cellulare di [OSCURATO:PERSONA], la cessione a terzi della vettura a bordo della quale [OSCURATO:PERSONA] si era sino a qual momento spostato in zona, la concertazione di comuni dichiarazioni sui rispettivi ruoli e movimenti, interpretate dai giudici di merito come altrettanti tentativi di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tratti in arresto il 19 novembre 2019, colpiti da ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio. In pari data era posto in custodia cautelare anche [OSCURATO:PERSONA], ma solo per ricettazione e violazione della normativa penale sulle armi. Dai colloqui in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari gli investigatori traevano elementi di un suo consapevole coinvolgimento nel fatto di sangue, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era formalmente incriminato il 14 settembre 2020. Nel corso delle indagini preliminari, e poi nell'esame dibattimentale, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essere l'esecutore materiale dell'omicidio, su riferita istigazione di [OSCURATO:PERSONA]; l'unica persona, a dire del dichiarante, ad avere una reale motivazione all'azione, correlata a presunti comuni traffici usurari della vittima. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fatto trascinare da [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di essere riammesso nel grande giro del traffico degli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] negava, invece, il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], suo convivente. 5. Il giudice di primo grado riteneva la concorrente responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati in rubrica. A carico di [OSCURATO:PERSONA], alla confessione, seppure minimizzatrice, e alle videoriprese andava aggiunto il rinvenimento delle sue tracce biologiche sul luogo dell'omicidio, sulla vittima e sulla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice riteneva che l'omicidio fosse stato con lui preventivamente concordato e fosse stato eseguito con il suo apporto. Erano provati i plurimi viaggi a Cernusco sul Naviglio tra il 15 e il 16 ottobre 2019, proprio nei posti frequentati dalla vittima, al preciso scopo di rintracciarla e pedinarla. Il giorno 16 ottobre, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto nei pressi, mentre il correo eseguiva l'omicidio. Apparivano poi rilevanti le vicende immediatamente successive al delitto. [OSCURATO:PERSONA] si era recato al bar Belladonna per incontrare il correo e ricevere da lui le armi, onde trafugarle. I rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Carbone, un tempo amicali, si erano bruscamente guastati, e la vittima aveva già notato e rimarcato, come avrebbe poi testimoniato sua figlia, l'atteggiamento minaccioso che l'imputato aveva, da qualche tempo, assunto nei suoi confronti. Vi era, infine, la chiamata in correità, assolutamente genuina, del sicario. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], a suo carico stavano il ruolo svolto nel procacciamento della [OSCURATO:PERSONA]; il coinvolgimento nei sopralluoghi e nei pedinamenti dei giorni antecedenti il crimine; il suo arrivo a Cernusco sul Naviglio, il giorno 15 ottobre 2019, assieme al convivente. In relazione al giorno seguente, [OSCURATO:PERSONA] si era spostato nel luogo dove abitava [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], in contemporanea con la partenza dell'altro per Cernusco sul Naviglio. [OSCURATO:PERSONA] era presente, vicino a [OSCURATO:PERSONA], allorché questi, dopo l'omicidio, era stato inquadrato dalle telecamere dell'area parcheggio davanti al [OSCURATO:PERSONA], in attesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era presente, e si era ripetutamente interfacciato con [OSCURATO:PERSONA] (e mosso assieme a lui) nei cinquanta minuti successivi, in cui era stato messo a punto il piano per disfarsi delle armi e della Opel. [OSCURATO:PERSONA] aveva affiancato in modo determinante il convivente, e sia quest'ultimo che il mandante avevano accettato il suo contributo. Dopo il delitto, [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto comportamenti diretti a nascondere le tacce della sua compartecipazione criminosa. Il giudice di primo grado reputava l'omicidio premeditato, perché ampiamente studiato e organizzato in precedenza. 6. L'impianto motivazionale della sentenza di primo grado era integralmente condiviso dal giudice di appello. Quanto ai profili sostanziali della vicenda, e anzitutto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale rilevava come la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] fosse soggettivamente credibile, intrinsecamente attendibile e valesse, essa, come riscontro ai solidi elementi a carico aliunde formatisi. Il movente individuale, che aveva mosso la mano del mandante (ma anche compartecipe materiale, come [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi), non era noto, e il giudice di appello non riteneva trattarsi di movente connesso all'usura. Il quadro probatorio rimaneva inossidabile a prescindere. L'imputato non aveva effettuato alcuna valida allegazione a sua discolpa; le sue difese consistevano in meri paralogismi, in un'ostinata e insostenibile negatoria e in silenzi eloquenti. Era poi certo che fosse stato lui a disfarsi delle armi. Non vi era alcuna ricostruzione alternativa dell'occorso, offerta dall'imputato quanto al suo ruolo, che potesse essere presa realmente in considerazione. La premeditazione del suo agire era innegabile. La condotta dell'imputato non era riducibile a mero favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA] concorreva altresì, all'evidenza, nei reati satellite, mentre il trattamento sanzionatorio appariva congruo. Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale ricordava come il perno della strategia difensiva dell'imputato ruotasse sulla pretesa sua inconsapevolezza del disegno omicida; benché presente in tutti i momenti strategici, la tesi era quella secondo cui l'imputato sarebbe stato in realtà disinteressato all'agire di [OSCURATO:PERSONA] (suo compagno, ma anche suo datore di lavoro e munifico protettore), lo avrebbe seguito per noia, si sarebbe finanche spesso assopito in sua compagnia perché tossicomane. Si tratterebbe di tesi offensiva dell'intelligenza dell'ascoltatore, secondo la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] certamente era stato il primattore dell'omicidio, e delle condotte delittuose prodromiche e contestuali, ma era impensabile ridurre l'imputato al ruolo di mero automa, quando, in talune fasi, egli aveva dato all'azione impulso agevolatore rilevante (tenuto anche conto che [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva la patente di guida). La corretta lettura delle captazioni in carcere confermerebbe il consapevole coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], da ritenere esteso ai reati concorrenti, con l'impossibilità di ridurre il ruolo di questo imputato a quello di mero favoreggiatore e con grado di partecipazione concorsuale nient'affatto di minima importanza. Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di secondo grado, superata un'eccezione di natura processuale, confermava l'aggravante della premeditazione e il diniego delle attenuanti generiche, respingendo integralmente anche quest'ultimo gravame. 7. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in otto motivi, preceduti da una sinossi riepilogativa. Sono stati depositati motivi aggiunti. Si espongono, di seguito, gli uni e gli altri, per i fini e nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 7.1. Primo motivo. Violazione di legge processuale. La sentenza impugnata, in tesi resa al termine di un dibattimento velocemente celebrato, rapidamente confezionata, conforme a quella di primo grado solo nell'esito decisorio, avrebbe totalmente pretermesso la disamina del «motivo zero» dell'atto di appello, sul presupposto, erroneo e inconferente, che si trattasse di motivo intrinsecamente generico. Il motivo conteneva, viceversa, deduzioni puntuali, cogliendo, nell'agire dell'imputato, vero o presunto, aspetti inconciliabili con le normali logiche di chi stia realmente programmando od organizzando un omicidio. Vero era che [OSCURATO:PERSONA] si era mosso con la Fiat 500, ben sapendo che vi era installato il GPS, e aveva sempre percorso strade sorvegliate da note telecamere, come il vero colpevole non avrebbe fatto. Implausibile risultava, poi, che il vero colpevole potesse avere assoldato un sicario riconoscibile e maldestro, e potesse essersi esposto, egli stesso, oltre ogni misura e in modo tanto goffo. La sentenza impugnata muoverebbe, dunque, da una preconcetta opinione di colpevolezza, si porrebbe al di fuori di una giusta contrapposizione dialettica rispetto alle obiezioni della difesa, disconoscerebbe i relativi diritti e quelli dell'imputato (tra cui il diritto al silenzio, che farebbe tutt'uno con la presunzione di innocenza).7.2. Secondo motivo. Violazione di legge processuale. Il giudice di secondo grado avrebbe, a torto, ritenuto la legittimazione ad causam delle parti civili, familiari della vittima, anche rispetto ai reati satellite. 7.3. Terzo motivo, ripreso dal primo motivo aggiunto. Violazione di legge processuale. La sentenza impugnata non farebbe buon governo delle risultanze probatorie e attingerebbe arbitrariamente elementi a carico dall'ordinanza custodiale, anziché dalla svolta istruttoria dibattimentale. La motivazione giudiziale sarebbe apparente, perché inidonea a rappresentare le effettive ragioni alla base della reiezione dei motivi di appello; sarebbe internamente contraddittoria, e neppure in linea con quella di primo grado, nella valutazione, indebitamente frazionata, dell'attendibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe sul punto anche manifestamente illogica. La chiamata in correità, proveniente da [OSCURATO:PERSONA], soggetto non credibile e scarsamente attendibile per le ragioni nei motivi ripercorse (la stessa Pubblica accusa lo avrebbe considerato tale), sarebbe priva di autosufficienza dimostrativa, né sarebbe corredata dai necessari riscontri esterni. 7.4. Quarto motivo, ripreso dal primo motivo aggiunto. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione del canone dell'oltre ragionevole dubbio. La pronuncia di colpevolezza, resa indifferentemente a titolo di concorso materiale e morale (oltre l'impostazione accusatoria e quella accolta dal primo giudice), violerebbe i canoni valutativi della prova indiziaria, non oltrepassando quella «terra di mezzo» nella quale la molteplicità apparente degli elementi non raggiungerebbe la soglia di evidenza e tranquillità dimostrativa. Sarebbe così anche negata la presunzione d'innocenza. Gli indizi sarebbero insufficienti. Mancherebbe un valido movente. Illogici sarebbero i comportamenti dell'imputato ricorrente, prima, dopo e durante il delitto, e come tali essi andrebbero revocati in dubbio. Non vi sarebbe certezza sul disfacimento delle armi, da lui in ipotesi realizzato. Non si registrerebbero contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due pretesi correi sino al giorno prima dell'omicidio. Non sarebbe stato effettuato alcun serio vaglio delle opzioni ricostruttive alternative, riportanti alla concorrente attività di usura dei coimputati, alla pregressa conoscenza tra loro e la vittima, alle attività di sopralluogo loro esclusivamente riferibili. Non sarebbe rilevabile alcun contributo all'azione di tipo materiale, da parte dell'imputato. 7.5. Quinto motivo. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione al rilievo della premeditazione (la cui contestazione, si rammenta, rese impossibile la celebrazione del giudizio abbreviato). Il preteso mandato ad uccidere sarebbe di incerta collocazione temporale e spaziale, nonché del tutto generico. I reati strumentali non vedrebbero il ricorrente coinvolto. La proclamata fermezza nel tempo del proposito criminoso non avrebbe riscontro probatorio. Il piano omicida sarebbe stato variato all'ultimo, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la vittima avrebbe dovuto in origine essere uccisa per strada. Le modalità dell'omicidio sarebbero state dunque improvvisate, e al più si potrebbe parlare di preordinazione, in mancanza dei requisiti ideologico e cronologico della ravvisata aggravante. 7.6. Sesto motivo. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione, in linea gradata, nel reato di favoreggiamento personale, almeno quanto al capo B). Al riguardo, la sentenza impugnata risulterebbe completamente carente di motivazione. Né potrebbero addursi, a giustificazione, pretese mancate allegazioni, che non equivarrebbero alla confessione dell'omicidio, né dialoghi carcerari privi di significatività. 7.7. Settimo motivo. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta integrazione dei reati satellite. La condanna sarebbe in proposito fondata sulle inattendibili dichiarazioni a carico rese da [OSCURATO:PERSONA], sullo svilimento del ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sulla rilevazione di inesistenti nessi di causalità, sul fraintendimento della nozione giuridica di detenzione di arma penalmente rilevante. Ancor più scarna, e censurabile, sarebbe la motivazione sulla ricettazione dell'autovettura. 7.8. Ottavo motivo, ripreso dal secondo motivo aggiunto. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena. La sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o enucleabili dagli atti, ma si sarebbe limitata a fare riferimento, in termini falsati, alla personalità dell'imputato, ponendo alla base del mancato riconoscimento del beneficio la gravità dei fatti senza un adeguato discernimento tra le posizioni processuali dei coimputati, omettendo così anche la necessaria valutazione d'insieme e la ponderazione di dati favorevolmente rilevanti. 8. Ricorre altresì per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero de i avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è articolato in tre motivi, preceduti da ampia illustrazione dell'antefatto processuale e che di seguito si espongono, per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 8.1. Primo motivo. Violazione di legge processuale. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., avvenuta il 16 settembre 2020, la difesa aveva chiesto per via telematica, il giorno successivo, copia degli atti di indagine, rimanendo in attesa della fissazione, da parte della segreteria del Pubblico ministero, del relativo appuntamento presso l'ufficio, così come previsto, in relazione all'emergenza epidemiologica allora esistente, da apposita Circolare del Capo dell'ufficio giudiziario. Non avendo ricevuto riscontro, il difensore si era comunque recato presso l'ufficio stesso di Procura, il 25 settembre 2020, ritirando le copie. Secondo la menzionata circolare, il termine di venti giorni, concesso dal comma 3 dell'art. 415-bis per lo svolgimento di attività difensive, o per la richiesta al Pubblico ministero di effettuazione di investigazioni suppletive o di assunzione dell'interrogatorio, sarebbe dovuto rimanere sospeso nelle more della fissazione dell'appuntamento. Essendo questo mancato, la sospensione deve ritenersi operativa, ora per allora, nel periodo intercorrente tra il 17 e il 25 settembre 2020; con la conseguenza che la richiesta di interrogatorio, avanzata il 14 ottobre 2020, doveva dirsi tempestiva, e con la conseguenza ulteriore che, prima dell'espletamento dell'atto, non avrebbe potuto, a pena di nullità, essere avanzata la richiesta di rinvio a giudizio, a norma dell'art. 416, comma 1, cod. proc. pen. L'interrogatorio risultava bensì effettuato, a seguito di invito a presentarsi notificato il 15 ottobre 2020, ma la richiesta di rinvio a giudizio era stata già presentata il 12 ottobre, incorrendo essa dunque nella sanzione di invalidità. Il vizio era stato vanamente eccepito dinanzi al G.u.p., e l'eccezione era stata ritualmente riproposta in entrambi i gradi di merito. La sentenza impugnata aveva errato nel disattenderla per l'ennesima volta. Sarebbe infatti insostenibile la tesi che la Circolare in esame non potesse derogare alle norme del codice, relative ai termini processuali; ammettere ciò costituirebbe un pericoloso arresto, perché dovrebbero considerarsi tardive, in tutti i processi, le attività, contemplate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice, prorogate a norma di Circolare, sul cui utile compimento le difese potrebbero avere confidato. Né sarebbe conferente al tema il rilievo della sentenza impugnata circa l'inesistenza, nel processo odierno, di pregiudizio alcuno al diritto di difesa, stante l'interrogatorio comunque raccolto. La questione posta atteneva, piuttosto, alla formale invalidità dell'azione penale esercitata nel periodo di moratoria, antecedente il compimento dell'atto.8.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo dell'aggravante della premeditazione. Ad escluderla, nella specie, varrebbero elementi plurimi, quali la mancanza di un piano preciso di azione, l'assenza di cautele nella sua esecuzione, l'improvvisazione nella scelta del luogo, la dinamica omicida, l'assenza di un dolo di durata. 8.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, sul diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni importanti, a carico proprio e altrui, fornendo informazioni in precedenza del tutto ignote (anche con riferimento ai giri di usura della vittima, su cui poi la Procura della Repubblica non avrebbe indagato). Illogica sarebbe la decisione di negargli il beneficio per non aver coinvolto anche l'ulteriore coimputato, quando l'atteggiamento tenuto apparirebbe quale chiaro segnale di resipiscenza. 9. Ricorre altresì per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in sei motivi, preceduti da un riepilogo dell'antefatto processuale e che di seguito si espongono, per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 9.1. Primo motivo. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe travisato il narrato di [OSCURATO:PERSONA], che non si sarebbe limitato ad evidenziare il rapporto empatico con il coimputato, ma avrebbe descritto il ruolo subalterno di quest'ultimo, assunto in cambio di ospitalità e mantenimento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque escluso di aver mai messo il ricorrente a parte degli scopi dei viaggi a Cologno. I filmati delle videocamere dimostrerebbero l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte dei coimputati, a partire dalla consumazione dell'omicidio; la Corte del gravame si sarebbe rifiutata di vederli integralmente, essendosi concentrata su poche slides da essi estratte. 9.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione e travisamento della prova. L'9 ottobre 2019, giorno della consegna della Opel da parte di Sirchia, non sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a contattare costui, ma [OSCURATO:PERSONA], tramite il telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA]. In ciò si anniderebbe l'errore di aver ritenuto il ricorrente concorrente nella ricettazione della vettura, e, per questo tramite, compartecipe delle attività prodromiche all'omicidio. Il ricorrente non avrebbe viceversa saputo delle finalità alle quali l'automobile era destinata.[OSCURATO:PERSONA], il giorno della consegna della vettura, e successivamente nel corso dei sopralluoghi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero mossi separatamente l'uno dall'altro, come dimostrerebbero i dati di geolocalizzazione dei terminali telefonici, se interpretati senza forzature (enfatizzanti contiguità di durata momentanea) e veri e propri travisamenti. Quanto al giorno dell'omicidio, la lettura dei filmati offerta dalla difesa, circa i contatti tra il ricorrente e i coimputati, era radicalmente diversa dalla prospettazione accusatoria. La sentenza impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con essa. L'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], che aveva tenuto il telefono acceso per l'intera giornata (a differenza di [OSCURATO:PERSONA]), rivelava la sua totale inconsapevolezza di quanto accaduto e, antecedentemente, in procinto di accadere. Le intercettazioni ambientali in carcere, che il motivo riesamina, dimostrerebbero, semmai, l'innocenza del ricorrente. I viaggi a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati intesi come diretti alla organizzazione dell'omicidio, ma si tratterebbe di un'illazione sfornita di base probatoria; molteplici sarebbero le relazioni parentali e amicali di [OSCURATO:PERSONA] in quel luogo, che ne giustificavano la trasferta (e, con lui, quella del ricorrente). Mera illazione sarebbe anche quella di ritenere la cointeressenza del ricorrente nel settore degli stupefacenti (in cui si anniderebbe la ragione che avrebbe portato [OSCURATO:PERSONA] sulla via dello specifico crimine). La sentenza impugnata avrebbe omesso di valorizzare una serie di elementi probatori, capaci di avallare le prospettazioni difensive in questione, salvo addebitare al ricorrente, ingiustamente, di non averle adeguatamente illustrate e dimostrate. 9.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza. Tale il suo apporto andrebbe comunque giudicato, in assenza di alcuna sua connotazione realmente agevolatrice e considerato che il ricorrente si era comunque limitato a fare da autista per il suo datore di lavoro, con efficienza causale ridottissima. 9.4. Quarto motivo. Violazione di legge, in relazione alle imputazioni di detenzione e porto di arma clandestina. Il ricorrente non avrebbe mai avuto l'autonoma disponibilità delle armi medesime, anzi neppure le avrebbe mai viste. 9.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, negate su presupposti malfermi. Non sarebbero stati adeguatamente vagliati i criteri orientatori, di cui all'art.133 cod. pen.L'imputato aveva tutto il diritto di difendersi. La sua compartecipazione al crimine avrebbe avuto, in ogni caso, carattere meno intenso. Le sue condizioni anteatte di vita, ingiustamente derise, dovevano piuttosto servire a mitigare la sua responsabilità. 9.6. Sesto motivo. Violazione di legge, in ordine alla premeditazione, rilevata senza che vi fosse la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse in alcun modo coinvolto nel progetto criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi testé illustrati meritano distinta disamina, a far capo da quello avanzato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il cui primo motivo risulta manifestamente infondato, generico e complessivamente inammissibile. 1.1. La sentenza impugnata, nonostante dichiari di non prendere in specifica considerazione il motivo di appello, numerato come «motivo zero», a suo dire privo di specifica valenza censoria, affronta comunque, nel corpo della motivazione, il tema fondamentale in esso sviluppato, per come ripreso dal ricorrente con il mezzo di annullamento ora in valutazione. La difesa dell'imputato aveva mosso alla ricostruzione giudiziale degli accadimenti obiezioni, la cui logica faceva essenzialmente leva sulle modalità avventate e maldestre del loro svolgimento, tali da rendere, in tesi, quella ricostruzione per ciò solo implausibile. Così formulate, tali obiezioni sono state giudicate tutt'altro che irresistibili, posto che la penale responsabilità dell'agente rispetto al fatto ascrittogli non si giudica certo, né si misura, alla stregua della più o meno accorta abilità di esecuzione, e neppure della maggiore o minore capacità di sfuggire alla successiva identificazione. Il giudice di appello, nelle quasi novanta pagine di motivazione, ha correttamente ritenuto gli argomenti difensivi in esame meri paralogismi, inidonei a scagionare il ricorrente dalla paternità e dagli effetti delle condotte, che il compendio probatorio avesse dimostrato a lui riconducibili. Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01), il dovere di motivazione è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria da parte sua la partita disamina dei motivi di gravame nella loro stretta consecuzione, se appaiano spiegate le ragioni che hanno determinato il convincimento e si dimostri di aver tenuto presente ogni fatto saliente. Essendo ciò nella specie palesemente avvenuto, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive oggetto del motivo non espressamente confutato. 1.2. Le critiche ulteriori, sviluppate nel motivo di ricorso in disamina, sull'operato preconcetto della Corte distrettuale, e sul disconoscimento di diritti e prerogative difensive, appaiono del tutto astratte ed assertive. 2. Il secondo motivo è inammissibile, sotto un duplice concorrente profilo. Esso difetta, da un lato, di concreto interesse, considerata l'entità simbolica del risarcimento richiesto dalle parti civili, pari ad un euro, e loro conseguentemente accordato. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, posto che, ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile per l'esercizio dell'azione risarcitoria, è sufficiente che il preteso danneggiato prospetti la potenziale derivazione dai fatti criminosi di un pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, alla sua sfera di interessi, (Sez. 3, n. 18518 del 11/01/2018, S., Rv. 273647-01), indipendentemente dalla titolarità del bene giuridico protetto mediante l'incriminazione di quei fatti. La legittimazione alla costituzione, in rapporto a tuti i reati di cui in rubrica, appare giustificata alla luce di tale assorbente rilievo. 3. I motivi terzo e quarto, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. 3.1. Occorre avvertire, in premessa, che la prova di responsabilità, valutata dalla Corte distrettuale a carico di [OSCURATO:PERSONA], riveste essenzialmente natura storico-rappresentativa, e non logico-indiziaria; circostanza che mette fuori gioco l'applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., del quale, al pari dei connessi principi, il ricorrente ha specificamente invocato la violazione. La prova è infatti integrata da risultanze obiettive, costituite da filmati di videocamere, rilievi GPS, contatti telefonici, che costituiscono la base dimostrativa fondamentale del giudizio reso. Tale compendio probatorio, e la relativa valutazione, sono attinti solo marginalmente dalle censure dedotte nei motivi, che non riescono, in ogni caso, ad infirmarne la stringente capacità esplicativa. Basti dire che è stato evidenziato nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], il giorno dell'omicidio, si mosse di concerto con [OSCURATO:PERSONA], partendo da casa propria, in funzione di una consumazione delittuosa che era stata largamente organizzata in precedenza tramite sopralluoghi e pedinannenti. L'automobile, su cui infine montò il sicario, è quella che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto e custodito nei giorni precedenti. [OSCURATO:PERSONA] rimase in prossimità della casa della vittima, durante tutto il tempo dell'esecuzione e quello immediatamente successivo. [OSCURATO:PERSONA] si incontrò nuovamente con il sicario al bar [OSCURATO:PERSONA], qui ricevette le armi e le trafugò. A definire quest'ultimo aspetto, e questo soltanto, concorre in effetti un'evidenza logica, peraltro difficilmente confutabile. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dal sicario una borsa, al bar Bistrot ove si era dato con lui appuntamento, subito dopo l'omicidio; e si era diretto, con essa, direttamente verso il corso fluviale, che è il luogo di successivo ritrovamento delle armi medesime. La deduzione che queste fossero nella borsa contenute è dunque strettamente consequenziale. Il coinvolgimento dell'imputato, nella fase organizzativa e realizzativa dell'omicidio, è scolpito da tale consecuzione di eventi, eloquenti oltre ogni ragionevole dubbio. 3.2. Ad integrare la prova diretta sta poi la specifica e circostanziata chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], che intesta a [OSCURATO:PERSONA], altresì, l'ideazione dell'omicidio. Essa rappresenta, come giustamente osservato dalla Corte distrettuale, un dato probatorio dichiarativo di riscontro; importante, ma propriamente di riscontro. La Corte distrettuale non ha mancato di saggiare e attestare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca di tale narrato, reiterato al dibattimento. Le confutazioni dal ricorrente al riguardo mosse non appaiono persuasive, scontrandosi esse, in questa sede - oltre che con l'evidenza del quadro probatorio, cui le dichiarazioni dell'esecutore materiale danno corroborazione - con i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infatti, quelle relative alla valutazione della prova dichiarativa, ancorché implicanti la connessa previa indagine sull'affidabilità della deposizione o del contributo narrativo acquisito al processo, fatto salvo il controllo che il ricorrente può demandare a questa Corte sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). Tale controllo, opportunamente esercitato, è appagante nell'esito, perché riflette, anche sul punto, e quindi circa il carattere puntuale e verificabile della chiamata, e circa l'assenza di emergenti sentimenti di malanimo, astio o rancore, l'esistenza di una trama argomentativa analitica, esaustiva e convincente. Né coglie nel segno la censura di indebita valutazione frazionata del narrato del dichiarante, non creduto nella parte diretta a scagionare il terzo correo, [OSCURATO:PERSONA]. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, siffatta valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, ed accusatorie da chiamata in correità, è legittima quando, come nella specie, le parti del racconto ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria, o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-01; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153-01; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917-01). Sono abbastanza chiare, del resto, le ragioni di vicinanza personale, che hanno influenzato e orientato la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA]; il diverso apprezzamento di essa in questa parte appare più che giustificato. 3.3. A ragione, la Corte distrettuale ha anche evidenziato l'inesistenza di alcuna reale chiave di lettura alternativa offerta dal ricorrente in ordine alle risultanze sopra emerse, in termini di materialità di evento criminoso e di condotte ad esso propedeutiche e successive, e non in termini di astratte causali delittuose. Data, dunque, la totale persuasività del quadro probatorio, anche l'individuazione del preciso movente, che abbia spinto [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare di uccidere Carbone, diventa momento processuale non decisivo. L'assenza di un'accertata causale dell'azione omicida è infatti irrilevante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità dell'azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138-01; Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143-01; Sez. 1, n. 6514 del 27/04/1998, Chiarello, Rv. 210710-01). Ferme restando le dichiarazioni intercettate dei congiunti della vittima, che attestano della compromissione dei rapporti con l'imputato dopo decenni di frequentazione, per uno sgarbo fatto a Leonardo, che aveva minacciato Donato di ucciderlo. 3.4. Resta da confutare un ultimo aspetto sviluppato nei motivi in disamina, relativo alla corrispondenza tra accusa e sentenza. In proposito, occorre ricordare che non ricorre un'ipotesi di mutamento della contestazione qualora l'imputato, cui sia stato addebitato di essere l'autore materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, non comportando tale modificazione una trasformazione essenziale dell'accusa, né potendo ciò provocare alcuna menomazione del diritto di difesa, poiché la partecipazione materiale al reato necessariamente implica un'adesione anche ideale alla sua realizzazione (Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 250180-01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825-01; Sez. 5, n. 7638 del 17/01/2007, Cammarata, Rv. 235786-01). Senza considerare che la riconduzione dell'azione omicida all'impulso di [OSCURATO:PERSONA], all'attività di pianificazione da lui impostata e agli accordi a tal fine presi con il mandatario, è perfettamente contenuta nell'imputazione. 4. Il quinto motivo, in tema di premeditazione, è manifestamente infondato. L'aggravante richiede, per costante insegnamento (da ultimo, Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512-01), il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente. Nel caso di specie, la decisione omicida, lo studio delle occasioni e opportunità per metterla in atto, l'organizzazione accurata dei mezzi e la predisposizione meticolosa delle modalità esecutive sono di gran lunga anteriori rispetto alla consumazione. Ciò si ricava dalla minuta ricostruzione dell'antefatto delittuoso, offerta dalla sentenza impugnata. Da essa risulta che lo studio delle abitudini della vittima e l'organizzazione delle modalità dell'agguato iniziarono alcune settimane prima della consumazione. L'anteriore procacciamento della vettura [OSCURATO:PERSONA], rubata con largo anticipo rispetto all'omicidio e sistemata in posizione strategica in attesa di impiego, convalida la preventiva, e ben ponderata, programmazione dell'azione letale. L'oggetto di quest'ultima è rimasto, sin dall'inizio, ben fermo ed eventuali contingenti modifiche dello schema di esecuzione, indotte da variabili in tale fase insorte, non escludono l'aggravante (v., a contrario, Sez. 1, n. 47880 del 05/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251409-01). Sussistono dunque appieno gli elementi costitutivi della premeditazione (cronologico e ideologico: cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01), non potendosi dubitare, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], né dell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, né che tale risoluzione criminosa sia rimasta ferma nel suo animo fino alla commissione del crimine; e dovendo per contro essere esclusa l'esistenza di fattori sopraggiunti, in grado da neutralizzare la speciale sintomaticità delle circostanze sopra ricordate. Né, infine, sussiste incompatibilità fra il mancato accertamento dell'esatto movente dell'omicidio di causa e la ricorrenza dell'aggravante in parola, che, dimostrata a prescindere, è stata legittimamente ritenuta sussistente (v. Sez. 1, n. 7948 del 25/05/1992, Trainito, Rv. 191243-01). 5. Il sesto e il settimo motivo, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.Nell'esistenza di un'adeguata prova di responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, nei reati a lui ascritti, come in rubrica qualificati, e nella corrispondente compiuta illustrazione, sta anche la motivazione dell'impossibilità di riconoscere il mero favoreggiamento personale. La sentenza impugnata non appare, al riguardo, affatto carente. E la responsabilità per concorso è stata correttamente affermata anche quanto al porto e alla detenzione delle armi, nonché alla ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle armi, alla luce di quanto esposto occorre ragionare nella logica di un omicidio premeditato, nella cui programmazione l'ideatore aveva certamente inserito il procacciamento dei mezzi di esecuzione e ne aveva previsto l'impiego. I reati, a tali condotte connessi, gli appartengono anzitutto dal lato psichico. [OSCURATO:PERSONA] ha comunque concorso nella detenzione e nel porto anche dal lato materiale, allorché ha preso in consegna le armi al [OSCURATO:PERSONA], acquisendone così tra l'altro, e per apprezzabile lasso di tempo, l'autonoma disponibilità, per poi abbandonarle lungo il Naviglio. E ciò ha fatto non per decisione estemporanea, compatibile con un'ipotesi di mero ausilio post delictum, ma in esecuzione di un'accurata e preventiva pianificazione. Anche l'autovettura si inserisce in quest'ultima, avendo i correi valutato anticipatamente l'opportunità di disporre, per sferrare l'aggressione mortale, di un mezzo di locomozione a loro non intestato, né riferibile, e ne hanno dunque commissionato il furto secondo le modalità ampiamente descritte dalla sentenza impugnata. Il ricevimento dell'automobile di provenienza furtiva, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], è certificato dalle videoriprese e non pare sul punto consentita alcuna discussione ulteriore. 6. L'ottavo motivo, in tema di attenuanti generiche, è infondato. Occorre ricordare che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati ragionevolmente preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta quanto a [OSCURATO:PERSONA], mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi. Questi sono tanto di natura oggettiva, stante la gravità della condotta, quanto, e soprattutto, di tipo individuai-soggettivo. La sentenza impugnata, muovendo dal ruolo di primo piano rivestito dall'imputato, specialmente nella fase ideativa del crimine, rimarca l'elevata e non comune capacità a delinquere, testimoniata dalla lunga antecedente carcerazione, rimasta priva di qualsivoglia efficacia rieducativa e neppure accompagnata da segnale alcuno di resipiscenza. La sentenza impugnata ha considerato, al cospetto, recessivo ogni altro pur prospettato elemento. La motivazione su punto appare perfettamente appagante. 7. L'intero ricorso [OSCURATO:PERSONA] è, all'esito, respinto. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 8. Viene ora in considerazione il ricorso [OSCURATO:PERSONA], e - di esso - anzitutto il primo motivo, di ordine processuale. Trattasi di motivo infondato. 8.1. [OSCURATO:PERSONA] del Procuratore della Repubblica, in esso evocata a giustificazione della rimodulazione dei termini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non possiede, in realtà, la capacità di innovare le previsioni del codice, o di derogarvi. Essa è fonte subordinata alla legge, non abilitata ad introdurre ipotesi di sospensione di termini, che non siano dalla legge previste o autorizzate. Viene in considerazione, come norma prossima alla fattispecie in scrutinio, l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale - passata la prima fase di emergenza epidemiologica - ha consentito, al comma 7, ai Capi degli uffici giudiziari di disporre tra l'altro, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, «la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici [stessi], garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti» (lett. a), nonché «la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento» (lett. c). In disparte la non prorogata vigenza di queste disposizioni, al tempo delle attività processuali qui in rilievo, la normativa primaria non autorizzava in alcun modo quella regolamentare ad incidere sul decorso dei termini processuale (la sospensione automatica dei quali si è avuta solo nella ricordata prima fase dell'emergenza, conclusa maggio 2020). Il compimento degli atti urgenti, ossia degli atti correlati a termini in scadenza, era assicurato, del resto, direttamente dal citato art. 83, comma 7, lett. a), d.l. n. 18 del 2020; mentre l'art. 221, comma 3, di. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pro-tempore vigente (v. art. 23, comma 1, d.l. 28 19 iqr ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), assicurava il deposito telematico degli atti di parte e delle istanze difensive. E la stessa menzionata Circolare permetteva, in via strumentale, la consultazione telematica del fascicolo di indagine. 8.2. Stante la "incompetenza" della Circolare richiamata ad incidere sui termini processuali, questi restavano quelli regolati dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., sicché la richiesta di interrogatorio, presentata in questo procedimento oltre il ventesimo giorno dal ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini, appare tardiva e incapace di condizionare i successivi atti di impulso processuale. La richiesta di rinvio a giudizio, che ne prescindeva, deve dunque considerarsi rituale. A scongiurare il paventato pericolo che una tale interpretazione possa invalidare, ex post, attività difensive compiute a termine (indebitamente prorogato, e invece) scaduto, a seguito del riposto affidamento sulla sua legittima protrazione, soccorrono gli istituti generali dell'ordinamento processuale, e in particolare quello della restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., che può essere invocata anche a sanatoria di attività processuali già compiute. Una questione di tal fatta non si pone, in concreto, con riferimento al processo odierno, rimanendo l'interrogatorio in sé perfettamente valido anche se reso oltre le scansioni temporali indicate, in funzione di solo avanzamento processuale, dall'art. 415-bis cod. proc. pen. 8.3. Resta così assorbita la questione ulteriore, posta dal Procuratore generale requirente, se l'eventuale nullità della richiesta di rinvio a giudizio potesse essere comunque sanata, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc., dalla richiesta di accesso al rito abbreviato già avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], non accolta a fronte di reato punibile con l'ergastolo. 9. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], in tema di premeditazione, è infondato. In proposito valgono sostanzialmente le considerazioni spese al paragrafo 4, che precede. Anche rispetto a [OSCURATO:PERSONA] il dolo di premeditazione sussiste e la vicenda omicidiaria odierna ne rappresenta pressoché un caso di scuola. L'obiettivo decorso del tempo tra ideazione ed esecuzione assume, in tale vicenda, particolare significato ai fini dell'integrazione della componente squisitamente soggettiva dell'aggravante, in quanto il dato è accompagnato dal rilievo di una preparazione assai anticipata (non importa se in parta maldestra) delle modalità e dei mezzi del piano criminoso, solo marginalmente adattato alle contingenze verificatesi all'atto della consumazione.Le censure del ricorrente su questi aspetti s'infrangono con le evidenze probatorie di causa, che egli contrasta solo assertivamente. E' dunque rinvenibile quel dolo di lunga durata, espressivo della persistente tenacia del proposito criminoso, di cui il distacco temporale costituisce espressione univoca. La persistenza dolosa arricchisce, così, il dato oggettivo del tempo trascorso, integrando adeguatamente i presupposti di cui all'art. 577, primo comma, n. 3), cod. pen. 10. Fondato risulta, invece, il terzo motivo. Ferme le argomentazioni in diritto svolte, a proposito delle attenuanti generiche, al paragrafo 6, che precede, occorre considerare in via complementare che esse svolgono una possibile funzione di mitigazione della pena da infliggere (sul punto giurisprudenza costante di legittimità: esemplificativamente, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315-01; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716- 01), ogniqualvolta emergano, anche nel raffronto comparativo tra la posizione dei vari imputati, condizioni che possano giustificare, rispetto ad uno o più di loro, l'attenuazione e/o differenziazione del trattamento sanzionatorio. Le condotte delittuose rivestono immutata gravità anche rispetto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e tuttavia il Collegio reputa che la sua posizione avrebbe meritato più attenta ed equilibrata valutazione nell'ottica in discorso, alla luce della prestata collaborazione con l'Autorità inquirente e giudiziaria che appare riduttivo indicare come di mero stile. Con i limiti pur derivanti dalla parzialità di essa (che comunque è stata, in tali termini, recepita e validata), le dichiarazioni dell'imputato hanno arricchito non irrisoriamente il quadro probatorio e segnano, anche rispetto al passato criminale, un momento di possibile cesura. Nel negare aprioristicamente la circostanza, la sentenza impugnata è incorsa in una petizione di principio che ne infirma la logica tenuta. Al riguardo si impone un approfondimento, che viene demandato al giudice di rinvio, nella piena salvaguardia del suo ambito di discrezionale e motivata valutazione. 11. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, ai fini di un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è respinto nel resto. 12. Viene così in considerazione il ricorso [OSCURATO:PERSONA].Il primo e il secondo motivo, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati La sentenza impugnata appare esaustiva e convincente anche nell'ampia parte dedicata alla posizione di tale ricorrente. 12.1. Il suo coinvolgimento nella fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio, e nei crimini ad esso correlati, è anzitutto svelata dalle videoriprese e dai rilievi GPS, le cui risultanze mostrano [OSCURATO:PERSONA] costantemente affiancato al sicario, e in sinergica collaborazione con il mandante, in tutti i momenti salienti della tragica vicenda, dal procacciamento dell'[OSCURATO:PERSONA]; ai ripetuti sopralluoghi e pedinamenti, destinati alla messa a punto delle modalità esecutive; all'incontro conclusivo, immediatamente posteriore alla consumazione, al [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di coinvolgimento che, nella prospettiva del giudice di secondo grado, resta avvalorato dal tenore dei dialoghi intercettati nell'istituto penitenziario di patita detenzione cautelare. A fronte di tali dati probatori, esaustivamente valorizzati dal giudice di merito, il ricorrente formula contestazioni sull'esatta interpretazione dei dati GPS e sul significato delle conversazioni intercettate in carcere; e, sotto altro e parallelo verso, svolge considerazioni critiche nel solco dell'avvenuta assunzione, da parte sua, di un ruolo sempre passivo ed inconsapevole, anche connesso al suo stato di salute e ad una condizione di sudditanza psicologica dal suo convivente. 12.2. Occorre tuttavia rammentare - a confutazione - che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (tra le molte, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01), o addirittura contrastanti, come nella specie, con precise risultanze. Né il principio dell'«oltre ragionevole dubbio», di cui è menzione nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., nel testo riformulato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice di appello, giacché la Corte di legittimità è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (tra le molte, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). Non può allora che darsi atto della piena adeguatezza argomentativa della sentenza impugnata, nella parte in cui essa prende in specifica considerazione la chiave interpretativa minimalista offerta dal ricorrente, a proposito della sua presenza e del suo ruolo, screditandone con plausibile ragionamento la credibilità razionale. Le reiterate obiezioni sul punto assumono sapore inammissibilmente confutativo di circostanze di fatto già inappuntabilmente apprezzate e valutate in sede di merito. 12.3. Quanto all'interpretazione del dato tecnico, di localizzazione o captazione, è noto che la materia implica questioni di mero fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01), qui francamente non emergente. E si può allora concludere che la sentenza impugnata, nel disegnare il ruolo partecipativo dell'imputato negli accadimenti di causa, e nel sottolinearne la valenza agevolatrice e rafforzatrice in chiave concorsuale, non è incorsa in alcun errore di diritto, vizio di motivazione o travisamento della prova, tenuto conto che quest'ultimo postula l'apprezzamento errato di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, e dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5 n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215), rilevabile invece dalla lettura dell'atto di impugnazione. 13. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il duraturo affiancamento ai sodali, assicurato dal ricorrente (che guidava, quando era assieme a [OSCURATO:PERSONA], al posto di lui, finanche sprovvisto di patente di guida), protratto oltre la stessa consumazione dell'omicidio, rende logica l'esclusione dell'attenuante del contributo concorsuale di minima partecipazione, ex art. 114 cod. pen., tenuto conto che essa può essere riconosciuta, per giurisprudenza consolidata (da ultimo, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), non già per il solo fatto di una minore efficacia causale dell'attività del concorrente, ma solo quando il contributo dato si sia concretizzato in una partecipazione del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Il motivo, peraltro, è in larga parte eccentrico rispetto al tema posto, perché calibrato più sull'esclusione della compartecipazione criminosa in genere, che sul rilievo negativo della specifica attenuante. 14. Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché del Bravo risponde dei reati di porto e detenzione di arma comune da sparo a titolo di concorso morale, che assai difficilmente potrebbe essere negato, nel contesto dato. Trattavasi di un omicidio antecedentemente programmato e studiato, e da compiersi appunto a mano armata. La realizzazione, conforme al piano, riconduce all'imputato la paternità ideale dei crimini in quest'ultimo ricompresi. 15. Fondato risulta, anche rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il motivo concernente le attenuanti generiche, quinto della serie. A maggior ragione, rispetto a tale imputato, e al ruolo ancillare da lui assunto nella vicenda, poteva sussistere l'esigenza di una personalizzazione del trattamento sanzionatorio, conforme ai principi esposti nel paragrafo 10. La sentenza impugnata è certamente analitica nell'esame, improntato a particolare rigore, delle ragioni sfavorevoli, a suo dire preponderanti. L'analisi comparativa con le eventuali emergenze di segno contrario non appare tuttavia impeccabile, se si guarda alla obiettiva svalutazione di una biografia penale sino ad oggi immune da condanne definitive e alla obiettiva negativa enfatizzazione di scelte e strategie processuali che l'imputato era comunque nel diritto di assumere. Anche in questo caso si impone un approfondimento, che viene nuovamente demandato al giudice di rinvio, nella piena salvaguardia del suo ambito di discrezionale e motivata valutazione. 16. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, ai fini di un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è respinto nel resto. 17. Alla reiezione di tutti i motivi di ricorso, diversi da quelli relativi alle attenuanti generiche, consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenu
Sentenza Cassazione n. 18742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris