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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 51233/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 maggio 1985 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame interposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale che ha applicato al Cipolla la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art 416 bis cod. pen. per la ritenuta intraneità alla associazione descritta al capo a) della rubrica.

2. Due i motivi prospettati dal ricorso.

2.1. Con il primo si contrasta il giudizio di ritenuta gravità indiziaria anche sotto il versante della relativa tenuta motivazionale con riguardo al ruolo specifico assunto dal ricorrente all'interno del relativo contesto associativo; e ciò in assenza di elementi che ne possano supportare il portato all'infuori del mero rapporto occorso con [OSCURATO:PERSONA] e delle interlocuzioni occorse con quest'ultimo, all'evidenza giustificate dalla parentela esistente tra i due/ oltre che dalla collaborazione prestata dal ricorrente in favore dell'attività di autonoleggio svolta dal Gallo, come del resto pacificamente riconosciuto dallo stesso Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza delle esigenze e la adeguatezza della misura di maggior rigore alla luce della manifesta illogicità della valutazione spesa su tali punti dal Tribunale rispetto alla sollecitazione difensiva prospettata in sede di riesame, laddove si metteva in evidenza che sin dal 2022 il ricorrente si era allontanato dal contesto di riferimento essendosi trasferito in [OSCURATO:PERSONA], dove lavorerebbe stabilmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

2. E' inammissibile la censura prospettata in direzione del giudizio di gravità indiziaria.

In parte qua, l'impugnazione, nel replicare pedissequamente ragioni di doglianza prospettate con il riesame, affrontate e disattese dai giudici della cautela, omette di confrontarsi, con la dovuta puntualità, con le risposte offerte dalla decisione gravata che, ad avviso della Corte, delineano in termini di puntualità argomentativa e linearità logica i tratti costituivi fondanti la ritenuta gravità indiziaria inerente alla intraneità del ricorrente alla associazione di cui al capo a) della rubrica.

In linea con le indicazioni difensive, confermate anche dalla decisione gravata, va confermato come siano aspetti incontroversi sia la parentela che lega il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], posto all'apice dell'associazione di cui al capo a); sia la collaborazione lavorativa occorsa con quest'ultimo nel torno di tempo considerato dalle indagini.A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, di contro, dalla lettura del provvedimento gravato emerge con evidenza che le relazioni con il Gallo non si limitavano ai rapporti di vicinanza, parentela e lecita collaborazione lavorativa.

Piuttosto, è a dirsi che, come attestato dalle puntuali ernergenze indiziarie offerte dalle captazioni indicate dal Tribunale a sostegno del relativo giudizio di gravità indiziaria, integralmente trascurate dall'impugnazione, le relative interlocuzioni, realizzate alla presenza anche di altri sodali l riguardavano anche snodi nevralgici della dinamica esecutiva e della programmazione criminale relative al gruppo dominato dal Gallo.

Al fine, basta fermarsi alla risultanza indiziaria riportata alla pagina 4 del provvedimento gravato, là dove si fa riferimento al colloquio intercettato tra Gallo e Cipolla, svoltosi alla presenza del sodale Pagnano, nel corso del quale, tra le altre cose, si discusse della strategia programmatica da mettere in atto nella realizzazione delle estorsioni ai danni degli imprenditori ricompresi nell'area sottoposta al dominio del relativo gruppo criminale, oggetto essenziale dell'attività associativa accanto al narcotraffico, ma anche della metodologia da approntare con riferimento al controllo del territorio e alla copertura diretta a garantire libertà di movimento al Gallo, compito che presupponeva il puntuale coordinamento dei ruoli e delle mansioni da assegnare ai vari sodali impegnati nel contesto territoriale coperto dall'azione criminale comune.

Captazione, questa, dotata di immediata autoevidenza indiziaria, perché dalla stessa si trae conferma inequivoca non solo della fiducia che [OSCURATO:PERSONA] poneva nel ricorrente, ma anche della conoscenza e della attiva condivisione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle dinamiche illecite e delle interessenze criminali inerenti all'azione dell'associazione in contestazione.

Il tutto a riscontro di un giudizio di intraneità che non può ritenersi scalfito dal mancato coinvolgimento dell'indagato nella realizzazione di reati fine riscontrati dalle indagini o dalla assenza di riferimenti resi alla sua persona da parte dei collaboranti altrimenti valorizzati dall'ordinanza genetica, coerentemente ritenuti recessivi rispetto alla forza logica garantita dalle superiori emergenze indiziarie, rimaste estranee ai rilievi prospettati dall'impugnazione.

3. E' infondato il motivo diretto a contestare il giudizio espresso sulle esigenze cautelari.

A fronte della doppia presunzione di legge correlata al titolo cautelare evocato a sostegno della misura nonché di un lasso temporale, trascorso dalle ultime condotte di espressione dell'azione associativa, non così marcato ( l'imputazione è chiusa al maggio del 2020), la difesa si è limitata ad addurre un unico elemento diretto a comprovare l'avvenuto recesso del ricorrente dal circuito e dalle logiche criminali di appartenenza afferenti all'associazione contestata, ( elemento) offerto dall'attività lavorativa prestata, sino al novembre del 2022, da Cipolla in altro contesto territoriale, diverso da quello di espressione della relativa attività illecita. r!,2.

Si tratta, tuttavia, di un elemento che il Tribunale ha disatteso nelle sue implicazioni con valutazione che, nella conclusione assunta,, merita conferma attesa la transitorietà dell'allontanamento (non più attuale al momento di applicazione della misura), da leggere e filtrare, nella coerente recessività che ne connota il portato, alla luce delle riscontrate, strette, interrelazioni tra il ricorrente e il vertice dell'associazione, tali da dare specifica concretezza alla presunzione di legge legata alla protrazione del vincolo.

4. Da qui la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 maggio 1985 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame interposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale che ha applicato al Cipolla la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art 416 bis cod. pen. per la ritenuta intraneità alla associazione descritta al capo a) della rubrica. 2. Due i motivi prospettati dal ricorso. 2.1. Con il primo si contrasta il giudizio di ritenuta gravità indiziaria anche sotto il versante della relativa tenuta motivazionale con riguardo al ruolo specifico assunto dal ricorrente all'interno del relativo contesto associativo; e ciò in assenza di elementi che ne possano supportare il portato all'infuori del mero rapporto occorso con [OSCURATO:PERSONA] e delle interlocuzioni occorse con quest'ultimo, all'evidenza giustificate dalla parentela esistente tra i due/ oltre che dalla collaborazione prestata dal ricorrente in favore dell'attività di autonoleggio svolta dal Gallo, come del resto pacificamente riconosciuto dallo stesso Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza delle esigenze e la adeguatezza della misura di maggior rigore alla luce della manifesta illogicità della valutazione spesa su tali punti dal Tribunale rispetto alla sollecitazione difensiva prospettata in sede di riesame, laddove si metteva in evidenza che sin dal 2022 il ricorrente si era allontanato dal contesto di riferimento essendosi trasferito in [OSCURATO:PERSONA], dove lavorerebbe stabilmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate. 2. E' inammissibile la censura prospettata in direzione del giudizio di gravità indiziaria. In parte qua, l'impugnazione, nel replicare pedissequamente ragioni di doglianza prospettate con il riesame, affrontate e disattese dai giudici della cautela, omette di confrontarsi, con la dovuta puntualità, con le risposte offerte dalla decisione gravata che, ad avviso della Corte, delineano in termini di puntualità argomentativa e linearità logica i tratti costituivi fondanti la ritenuta gravità indiziaria inerente alla intraneità del ricorrente alla associazione di cui al capo a) della rubrica. In linea con le indicazioni difensive, confermate anche dalla decisione gravata, va confermato come siano aspetti incontroversi sia la parentela che lega il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], posto all'apice dell'associazione di cui al capo a); sia la collaborazione lavorativa occorsa con quest'ultimo nel torno di tempo considerato dalle indagini.A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, di contro, dalla lettura del provvedimento gravato emerge con evidenza che le relazioni con il Gallo non si limitavano ai rapporti di vicinanza, parentela e lecita collaborazione lavorativa. Piuttosto, è a dirsi che, come attestato dalle puntuali ernergenze indiziarie offerte dalle captazioni indicate dal Tribunale a sostegno del relativo giudizio di gravità indiziaria, integralmente trascurate dall'impugnazione, le relative interlocuzioni, realizzate alla presenza anche di altri sodali l riguardavano anche snodi nevralgici della dinamica esecutiva e della programmazione criminale relative al gruppo dominato dal Gallo. Al fine, basta fermarsi alla risultanza indiziaria riportata alla pagina 4 del provvedimento gravato, là dove si fa riferimento al colloquio intercettato tra Gallo e Cipolla, svoltosi alla presenza del sodale Pagnano, nel corso del quale, tra le altre cose, si discusse della strategia programmatica da mettere in atto nella realizzazione delle estorsioni ai danni degli imprenditori ricompresi nell'area sottoposta al dominio del relativo gruppo criminale, oggetto essenziale dell'attività associativa accanto al narcotraffico, ma anche della metodologia da approntare con riferimento al controllo del territorio e alla copertura diretta a garantire libertà di movimento al Gallo, compito che presupponeva il puntuale coordinamento dei ruoli e delle mansioni da assegnare ai vari sodali impegnati nel contesto territoriale coperto dall'azione criminale comune. Captazione, questa, dotata di immediata autoevidenza indiziaria, perché dalla stessa si trae conferma inequivoca non solo della fiducia che [OSCURATO:PERSONA] poneva nel ricorrente, ma anche della conoscenza e della attiva condivisione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle dinamiche illecite e delle interessenze criminali inerenti all'azione dell'associazione in contestazione. Il tutto a riscontro di un giudizio di intraneità che non può ritenersi scalfito dal mancato coinvolgimento dell'indagato nella realizzazione di reati fine riscontrati dalle indagini o dalla assenza di riferimenti resi alla sua persona da parte dei collaboranti altrimenti valorizzati dall'ordinanza genetica, coerentemente ritenuti recessivi rispetto alla forza logica garantita dalle superiori emergenze indiziarie, rimaste estranee ai rilievi prospettati dall'impugnazione. 3. E' infondato il motivo diretto a contestare il giudizio espresso sulle esigenze cautelari. A fronte della doppia presunzione di legge correlata al titolo cautelare evocato a sostegno della misura nonché di un lasso temporale, trascorso dalle ultime condotte di espressione dell'azione associativa, non così marcato ( l'imputazione è chiusa al maggio del 2020), la difesa si è limitata ad addurre un unico elemento diretto a comprovare l'avvenuto recesso del ricorrente dal circuito e dalle logiche criminali di appartenenza afferenti all'associazione contestata, ( elemento) offerto dall'attività lavorativa prestata, sino al novembre del 2022, da Cipolla in altro contesto territoriale, diverso da quello di espressione della relativa attività illecita. r!,2. Si tratta, tuttavia, di un elemento che il Tribunale ha disatteso nelle sue implicazioni con valutazione che, nella conclusione assunta,, merita conferma attesa la transitorietà dell'allontanamento (non più attuale al momento di applicazione della misura), da leggere e filtrare, nella coerente recessività che ne connota il portato, alla luce delle riscontrate, strette, interrelazioni tra il ricorrente e il vertice dell'associazione, tali da dare specifica concretezza alla presunzione di legge legata alla protrazione del vincolo. 4. Da qui la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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