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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01051/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8270-2021 proposto da: COMUNE di POZZUOLI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - fiCOMIU0 - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 4762/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 08270 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che:

1. in causa tra [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate e Comune di Pozzuoli, su avviso di accertamento catastale notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], recante modificazione della rendita di un immobile sito in Pozzuoli, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello del predetto Tovecci contro la sentenza di primo grado reiettiva dell'originario ricorso e disponeva: "[OSCURATO:PERSONA] rigetta l'appello, confermando la decorrenza dall'11.12.17, data di notifica dell'avviso di accertamento, agli effetti della rettifica in aumento della rendita catastale determinata dall'ufficio";

2. il Comune di Pozzuoli ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe, con i quali lamenta che la CTR, disponendo come sopra, ha violato l'art.57 d.lgs. 546/92 giacché la domanda sulla decorrenza della rettifica della rendita era stata proposta, dal contribuente, per la prima volta in appello, ed ha altresì falsamente applicato l'art.74 della 1.342/2000.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e che si riferiscono alla sola affermazione della CTR relativa alla decorrenza degli effetti della rettifica in aumento della rendita, sono fondati.

3.1. Con l'affermare che l'efficacia dell'avviso di accertamento decorre dalla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la CTR ha accolto una domanda non proposta in primo grado e per di più infondata a fronte dell'art.74, comma 1,

I. n.342/2000 nell'interpretazione consolidata datane dalla giurisprudenza della Corte e secondo cui tale disposizione di legge, "... nel prevedere che, a decorrere dall'i gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso" (così tra altre Cass. 419/2021; 22000/2020; 23915/2020; 14402/2017; 7434/2014; S.U. n. 3160/2001);

3. il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla parte relativa alla decorrenza dallì11.12.2017 degli effetti della variazione della rendita;

4. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito con rigetto integrale dell'originario ricorso; 5.1e spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del contribuente; PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, e decide nel merito rigettando per intero il ricorso originario; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente a rifondere al Comune di Pozzuoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3082,00, per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti..

Così deciso in Roma nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8270-2021 proposto da: COMUNE di POZZUOLI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - fiCOMIU0 - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 4762/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08270 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che: 1. in causa tra [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate e Comune di Pozzuoli, su avviso di accertamento catastale notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], recante modificazione della rendita di un immobile sito in Pozzuoli, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello del predetto Tovecci contro la sentenza di primo grado reiettiva dell'originario ricorso e disponeva: "[OSCURATO:PERSONA] rigetta l'appello, confermando la decorrenza dall'11.12.17, data di notifica dell'avviso di accertamento, agli effetti della rettifica in aumento della rendita catastale determinata dall'ufficio"; 2. il Comune di Pozzuoli ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe, con i quali lamenta che la CTR, disponendo come sopra, ha violato l'art.57 d.lgs. 546/92 giacché la domanda sulla decorrenza della rettifica della rendita era stata proposta, dal contribuente, per la prima volta in appello, ed ha altresì falsamente applicato l'art.74 della 1.342/2000. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e che si riferiscono alla sola affermazione della CTR relativa alla decorrenza degli effetti della rettifica in aumento della rendita, sono fondati. 3.1. Con l'affermare che l'efficacia dell'avviso di accertamento decorre dalla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la CTR ha accolto una domanda non proposta in primo grado e per di più infondata a fronte dell'art.74, comma 1, I. n.342/2000 nell'interpretazione consolidata datane dalla giurisprudenza della Corte e secondo cui tale disposizione di legge, "... nel prevedere che, a decorrere dall'i gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso" (così tra altre Cass. 419/2021; 22000/2020; 23915/2020; 14402/2017; 7434/2014; S.U. n. 3160/2001); 3. il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla parte relativa alla decorrenza dallì11.12.2017 degli effetti della variazione della rendita; 4. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito con rigetto integrale dell'originario ricorso; 5.1e spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 4. le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del contribuente; PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, e decide nel merito rigettando per intero il ricorso originario; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente a rifondere al Comune di Pozzuoli le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3082,00, per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.. Così deciso in Roma nella camera
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