CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 5 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 18 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e mira ad ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pagina 5, ove ha sottolineato come dalle dichiarazioni della persona offesa risultasse chiaramente che aveva visto la sagoma della pistola, mentre non assumeva alcun rilievo il fatto che l'arma non fosse stata poi ritrovata, considerandosi frutto di una strategia difensiva le dichiarazioni rese dall'imputato sulla simulazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), e nel caso in esame il danno non è stato ritenuto di speciale tenuità alla luce delle modalità della condotta, posta in essere con l'uso dell'arma; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nella specie a pagina 6; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]