CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 06688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 maggio 2022 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il reato previsto dagli artt. 110 e 642, secondo comma, cod. pen. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, Renella aveva denunciato alla compagnia di assicurazione un sinistro mai accaduto, esponendo di avere provocato con la propria autovettura danni al veicolo condotto da Giannuario, concorrente nel reato, che in realtà lo aveva acquistato un mese prima non funzionante. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di cinque motivi. 2.1. Violazione della legge penale, non essendo stata rilevata la tardività della querela proposta dalla compagnia di assicurazione, avuto riguardo al momento in cui essa venne "a conoscenza di elementi circostanziali sufficienti ad ipotizzare il reato contestato". 2.2. Violazione della legge penale, non essendo stata rilevata la tardività della querela, considerato il termine di trenta giorni previsto in caso di attivazione della procedura prevista dagli art. 148 e ss. del decreto legislativo n. 209 del 2005. 2.3. Violazione della legge penale in relazione al ritenuto concorso di Renella nel reato, in assenza della prova di un accordo con Giannuario circa la futura spartizione della somma che l'altro avrebbe potuto ricevere quale risarcimento del danno. 2.4. Mancata assunzione di una prova decisiva per avere la Corte di appello omesso di rinnovare l'istruzione dibattimentale disponendo una perizia al fine di accertare la compatibilità dei danni riscontrati con la reale velocità (40 km/h) tenuta dal veicolo di Renella al momento del sinistro. 2.5. Violazione della legge penale per la omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte generici.2. Sono privi di ogni fondamento il primo e il secondo motivo, inerenti alla presunta tardività della querela. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, dep. 2015, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). La querela, quindi, fu presentata tempestivamente il 18 marzo 2016, in quanto solo il 19 gennaio 2016 - ha osservato la sentenza impugnata - la compagnia assicuratrice acquisì piena e compiuta consapevolezza della falsità della denuncia, una volta ricevuta la relazione dell'agenzia investigativa cui aveva affidato ulteriori e più approfondite indagini sul sinistro. E' poi inconferente il richiamo contenuto all'art. 148 cod. ass., secondo il quale «il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive». Lungi dal contrarre il termine per proporre querela, «la disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni private richiama, invece, proprio la disposizione generale dell'art. 124 cod. pen. che prevede il termine di tre mesi, ed indica la decorrenza di questo dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti, ricollegando a tal momento una sorta di presunzione di conoscenza dell'illecito», con una specifica procedura prevista dal connma 2-bis dello stesso art. 148 (così Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Caci, Rv. 280993; in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 41021 del 05/10/2021, Parisi e Sez. 2, n. 15900 del 17/02/2022, Montonetti, non massimate). La difesa, quindi, erroneamente ha fatto decorrere il termine di "120 giorni" (rectius: trenta giorni più tre mesi) "dalla richiesta di risarcimento".3. Il terzo motivo contrasta con la concezione unitaria del concorso di persone nel reato, recepita nel vigente codice penale, in ragione del quale la responsabilità di chi partecipa a un fatto criminoso presuppone soltanto che l'apporto di chi coopera sia prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (v., ad es., Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sornnani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Annbrosiano, Rv. 255260). E' del tutto evidente, dunque, che la responsabilità concorsuale di Renella sussiste anche qualora il risarcimento sia stato percepito interamente dall'originario coimputato. 4. La Corte territoriale, in conformità alle argomentazioni già espresse dal Tribunale, ha indicato molteplici elementi univocamente indicativi della simulazione del sinistro (pagg. 4-5), oltre a quelli inerenti alla velocità del mezzo condotto da Giannuario e all'entità dei danni subiti, ai quali soltanto ha fatto riferimento la difesa, nel quarto motivo, per censurare la decisione del giudice di appello di non disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale con lo svolgimento di una perizia. Inoltre, la impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, anche da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728). L'istituto previsto dall'art. 603 del codice di rito ha carattere eccezionale e ad esso «può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; in senso conforme v. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, non nnass. sul punto).Le Sezioni Unite hanno anche affermato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, là dove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, connnna 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936). 5. E' incensurabile, infine, la decisione della Corte di appello, contestata con l'ultimo motivo di ricorso, di non applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle modalità della condotta, connotata da significativa callidità e finalizzata a ottenere un risarcimento per 17.000 euro, sì da far ritenere l'offesa non particolarmente tenue. Va poi ribadito che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). 6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d