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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07774/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9ent-i4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 21/06/2021, sia la detrazione dal secondo cumulo parziale di anni tre di reclusione per l'indulto di cui alla legge del 31 luglio 2006 n. 241, sia l'esclusione della condanna di cui alla sentenza n. 7 emessa dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 17 aprile 2007, in quanto, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, essa doveva considerarsi assorbita nella sentenza n. 17, compresa nel primo cumulo parziale.

In modo ineccepibile il decidente ha osservato che il beneficio dell'indulto risultava già concesso e computato per il periodo massimo di tre anni come si evince dal provvedimento di cumulo del 30 aprile 2008; inoltre, in relazione alla seconda richiesta, a carico di [OSCURATO:PERSONA] operavano due periodi concorsuali, rispetto ai quali dovevano prima scorporarsi, dal relativo cumulo, le pene estinte per indulto e soltanto dopo poteva darsi luogo all'applicazione del criterio moderatore del cumulo giuridico, sicché la sentenza n. 7 non poteva considerarsi assorbita in quella n. 17.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli ara. 73 e segg. cod. pen. nonché degli artt. 663 e 665 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe travisato la richiesta difensiva che era tesa ad escludere la condanna di cui alla sentenza n. 7 dal secondo cumulo parziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile, perché generico. 1.1.

Questa Corte ha costantemente affermato che il precetto dettato dall'art. 174, secondo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (artt. 71 e segg.

Cod. pen.), e comporta che dalle pene materialmente cumulate occorre detrarre in primo luogo, e in un'unica soluzione, le pene estinte per effetto dell'applicazione dell'indulto e, successivamente, debba applicarsi il criterio moderatore del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 31211 del 18/06/2004, Pernasetti, Rv. 229799; Sez. 1, n. 46279 del 13/11/2007, Patanè, Rv. 238427).

1.2. Il giudice dell'esecuzione, sulla scorta del principio sopraesposto, ha fornito una chiara ed esaustiva spiegazione in ordine all'impossibilità di procedere all'esclusione dal secondo cumulo parziale della sentenza di condanna n. 7 per assorbimento in quella n. 17, in ragione del fatto che secondo il Tribunale di Napoli sono indicati in modo distinto i due periodi concorsuali in relazione alle due condanne, pertanto «condividendosi quanto sostenuto nel cumulo del 21.6.2021,è necessario dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto e solo dopo applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico»;

1.3. A fronte di tale motivazione precisa il ricorso invece è rimasto generico, perché il ricorrente non ha preso posizione su tale specifica e corretta argomentazione giuridica posta alla base della decisione, essendosi limitato a ribadire quale fosse l'oggetto della propria richiesta.

Giova a questo proposito ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9ent-i4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 21/06/2021, sia la detrazione dal secondo cumulo parziale di anni tre di reclusione per l'indulto di cui alla legge del 31 luglio 2006 n. 241, sia l'esclusione della condanna di cui alla sentenza n. 7 emessa dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 17 aprile 2007, in quanto, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, essa doveva considerarsi assorbita nella sentenza n. 17, compresa nel primo cumulo parziale. In modo ineccepibile il decidente ha osservato che il beneficio dell'indulto risultava già concesso e computato per il periodo massimo di tre anni come si evince dal provvedimento di cumulo del 30 aprile 2008; inoltre, in relazione alla seconda richiesta, a carico di [OSCURATO:PERSONA] operavano due periodi concorsuali, rispetto ai quali dovevano prima scorporarsi, dal relativo cumulo, le pene estinte per indulto e soltanto dopo poteva darsi luogo all'applicazione del criterio moderatore del cumulo giuridico, sicché la sentenza n. 7 non poteva considerarsi assorbita in quella n. 17. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli ara. 73 e segg. cod. pen. nonché degli artt. 663 e 665 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe travisato la richiesta difensiva che era tesa ad escludere la condanna di cui alla sentenza n. 7 dal secondo cumulo parziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile, perché generico. 1.1. Questa Corte ha costantemente affermato che il precetto dettato dall'art. 174, secondo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (artt. 71 e segg. Cod. pen.), e comporta che dalle pene materialmente cumulate occorre detrarre in primo luogo, e in un'unica soluzione, le pene estinte per effetto dell'applicazione dell'indulto e, successivamente, debba applicarsi il criterio moderatore del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 31211 del 18/06/2004, Pernasetti, Rv. 229799; Sez. 1, n. 46279 del 13/11/2007, Patanè, Rv. 238427). 1.2. Il giudice dell'esecuzione, sulla scorta del principio sopraesposto, ha fornito una chiara ed esaustiva spiegazione in ordine all'impossibilità di procedere all'esclusione dal secondo cumulo parziale della sentenza di condanna n. 7 per assorbimento in quella n. 17, in ragione del fatto che secondo il Tribunale di Napoli sono indicati in modo distinto i due periodi concorsuali in relazione alle due condanne, pertanto «condividendosi quanto sostenuto nel cumulo del 21.6.2021,è necessario dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto e solo dopo applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico»; 1.3. A fronte di tale motivazione precisa il ricorso invece è rimasto generico, perché il ricorrente non ha preso posizione su tale specifica e corretta argomentazione giuridica posta alla base della decisione, essendosi limitato a ribadire quale fosse l'oggetto della propria richiesta. Giova a questo proposito ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicemb
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