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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2017

Cassazione n. 16509/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudiced e l l ' e s e c u z i o n e , h a r i g e t t a t o l ' i s t a n z a p r e s e n t a t a n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reatocontinuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a quindici sentenze esecutive.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXXXX, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle fattispecie(trattandosi prevalentemente di delitti contro il patrimonio), la loro contiguità temporale espaziale e, infine, la loro causale comune (reperire denaro per l’acquisto e il consumo disostanze stupefacenti); e che neppure è stata considerata la possibilità di un’unificazione pergruppi di reati.

Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El,Rv. 284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);- quanto all’incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione, detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490);- non viola, però, l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato,che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015,dep. 2016, Filippone, Rv. 265716: fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell'interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).1.2.

L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - i reati per i qualiil suddetto risulta essere stato condannato sono di diversa natura (furto aggravato, tentataestorsione, furto in appartamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate,oltraggio a pubblico ufficiale, falso nella dichiarazione allegata all’istanza di gratuitopatrocinio, rapina aggravata ed evasione); - deve escludersi che il solo dato dedotto delperdurante stato di tossicodipendenza dell’imputato sia idoneo per ritenere la previa ecomune ideazione dei reati; - incombeva sull’istante l’onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno della tesi della previa e comune ideazione, a maggior ragione in uncaso, come quello in esame, in cui i reati risultano essere diversi e commessi in un arcotemporale vasto, tra il 2005 e il 2017, da far ritenere, più che una programmazione unitaria,un’abitualità nel porre in essere comportamenti illeciti; - appare difficile, peraltro, concepirecome un reato di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale o di falso ex art. 95 d.P.R. n. 115del 2002 possano essere stati programmati anticipatamente al momento dell’esecuzione diquelli precedentemente commessi.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all’ultimo profilo evidenziatodall’ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui intema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie,anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sél'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presentialla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettualecriminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell’unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e non si confronta con l’asseritoinadempimento dell’onere di allegazione, insistendo su un’unificazione per gruppi neppureinvocata, si rivela infondato.2.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannato,va disposto l’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudiced e l l ' e s e c u z i o n e , h a r i g e t t a t o l ' i s t a n z a p r e s e n t a t a n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reatocontinuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a quindici sentenze esecutive.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,XXXXXXX, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle fattispecie(trattandosi prevalentemente di delitti contro il patrimonio), la loro contiguità temporale espaziale e, infine, la loro causale comune (reperire denaro per l’acquisto e il consumo disostanze stupefacenti); e che neppure è stata considerata la possibilità di un’unificazione pergruppi di reati. Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El,Rv. 284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);- quanto all’incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione, detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490);- non viola, però, l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato,che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d'ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015,dep. 2016, Filippone, Rv. 265716: fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell'interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - i reati per i qualiil suddetto risulta essere stato condannato sono di diversa natura (furto aggravato, tentataestorsione, furto in appartamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate,oltraggio a pubblico ufficiale, falso nella dichiarazione allegata all’istanza di gratuitopatrocinio, rapina aggravata ed evasione); - deve escludersi che il solo dato dedotto delperdurante stato di tossicodipendenza dell’imputato sia idoneo per ritenere la previa ecomune ideazione dei reati; - incombeva sull’istante l’onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno della tesi della previa e comune ideazione, a maggior ragione in uncaso, come quello in esame, in cui i reati risultano essere diversi e commessi in un arcotemporale vasto, tra il 2005 e il 2017, da far ritenere, più che una programmazione unitaria,un’abitualità nel porre in essere comportamenti illeciti; - appare difficile, peraltro, concepirecome un reato di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale o di falso ex art. 95 d.P.R. n. 115del 2002 possano essere stati programmati anticipatamente al momento dell’esecuzione diquelli precedentemente commessi.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all’ultimo profilo evidenziatodall’ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui intema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie,anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sél'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presentialla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettualecriminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell’unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e non si confronta con l’asseritoinadempimento dell’onere di allegazione, insistendo su un’unificazione per gruppi neppureinvocata, si rivela infondato.2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannato,va disposto l’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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