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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10585/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lucera, che aveva dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] de Perna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'imputato agli effetti civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove), non è consentito, poiché - anche tenuto conto dell'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1 palla _ ‘-- ,o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lucera, che aveva dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] de Perna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'imputato agli effetti civili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove), non è consentito, poiché - anche tenuto conto dell'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1 palla _ ‘-- ,o
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