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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 08842/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VIRZI'SALVATORE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro271 S.A.S. - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.;- intimata –avverso la sentenza n. 1035/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1033/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11961/2022Numero di raccolta generale 8842/20261.

La Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione coDnat a pubblicazione 08/04/2026cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande deiricorrenti indicati in epigrafe, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AusiliariSicilia (SAS) scpa, dirette a mantenere il trattamento economicodi anzianità (cd.

RIA) maturato nell’ambito del rapporto dilavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], con conseguentecondanna della società cessionaria SAS al pagamento dellecorrispondenti somme.2.

Il Tribunale aveva escluso la prosecuzione del rapporto dilavoro dall’una all’altra società, ritenendo che con SAS si fossecostituito un nuovo rapporto di lavoro, successivo allicenziamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e che pertanto non eraazionabile, nei suoi confronti, la pretesa avanzata. [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui ancora rileva, confermando ladecisione di primo grado, riteneva altresì che la domanda direttaall’accertamento dell’illegittimità del recesso fosse domandanuova, mai azionata in primo grado.

Allo stesso modo ritenevasi fosse realizzata la cessazione del primo rapporto di lavoroMultiservizi attraverso il recesso intimato e non impugnato.

LaCorte infine accertava che comunque non ci fosse continuità trai rapporti, in quanto l’intervenuto licenziamento non era statoimpugnato.3.Avverso detta decisione proponevano ricorso i lavoratori,con tre motivi; la società non si è costituita nel presentegiudizio; al termine della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1.

Osserva il Collegio che la presente controversia è analogaad altre già decise da questa Corte, con pronunce cui si intendeNumero registro generale 11961/2022dare continuità e le cui motivazioni si richiamano, anche ai sensiN umero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 8842/2026dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (segnatamente, Cass. nDa.t a pubblicazione 08/04/202627939/2023, n. 27941/2023, n. 20032/2025, n. 30782/20252.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. c), legge n.183/2010 (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che erroneamentela Corte territoriale ha ritenuto applicabile detta norma in puntodi decadenza dall’impugnativa del licenziamento (collettivo).3.

Il motivo è inconferente rispetto alla statuizione delgiudice di appello che, nell’impugnata sentenza, nulla esprimesul punto.

La Corte territoriale ha, infatti, confermato lastatuizione del Tribunale accertativa della discontinuità dei duerapporti di lavoro e, soprattutto, della mancata impugnazionedel licenziamento del 31.10.2012 cui era seguita la nuovaassunzione.

Nessun riferimento è stato fatto all’ipotesi delladecadenza qui richiamata, evidentemente fuori contesto.

Ilmotivo deve essere disatteso.4.

La seconda censura ha ad oggetto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2112 c.c. e delle Direttive 77/187/CEE e2001/23 CE.

Parte ricorrente si duole del fatto che la Corteterritoriale, pur dato atto del passaggio del personaleMultiservizi in SAS, ha escluso che si fosse realizzato untrasferimento d’azienda, trascurando di occuparsi dei singolicontratti di lavoro.5.

Il motivo risulta inconferente rispetto alle statuizioni delgiudice d’appello dirette ad escludere l’esistenza di untrasferimento d’azienda.

La sentenza, confermando quantoaccertato dal primo giudice, ha dato atto della novità delrapporto e dei contratti instaurati con SAS, escludendone,pertanto, la continuità e rapportabilità al primo rapporto,esauritosi con il licenziamento.6.

Il terzo motivo denuncia (art. 360, n. 5, c.p.c.) l’omNuemsersoo re gistro generale 11961/2022Numero sezionale 271/2026esame di un fatto decisivo quale la continuità del rappoNurmteoro ddi ir accolta generale 8842/2026lavoro, sostenendo errata la valutazione della Corte sul puntoDa,t a pubblicazione 08/04/2026poiché non ha considerato che il primo rapporto è cessato il31.10.2012 e il secondo è iniziato il 1.11.2012, in assolutacontinuità temporale.7.

Il motivo è inammissibile, perché precluso dalla cd. doppiaconforme (art. 348-ter, ult. comma, ora art. 360, comma 4,c.p.c.).8.

Il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo aprovvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancatacostituzione di controparte.

Sussistono i presupposti processualiper il versamento del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 gennaio2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VIRZI'SALVATORE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro271 S.A.S. - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.;- intimata –avverso la sentenza n. 1035/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1033/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11961/2022Numero di raccolta generale 8842/20261. La Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione coDnat a pubblicazione 08/04/2026cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande deiricorrenti indicati in epigrafe, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AusiliariSicilia (SAS) scpa, dirette a mantenere il trattamento economicodi anzianità (cd. RIA) maturato nell’ambito del rapporto dilavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], con conseguentecondanna della società cessionaria SAS al pagamento dellecorrispondenti somme.2. Il Tribunale aveva escluso la prosecuzione del rapporto dilavoro dall’una all’altra società, ritenendo che con SAS si fossecostituito un nuovo rapporto di lavoro, successivo allicenziamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e che pertanto non eraazionabile, nei suoi confronti, la pretesa avanzata. [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui ancora rileva, confermando ladecisione di primo grado, riteneva altresì che la domanda direttaall’accertamento dell’illegittimità del recesso fosse domandanuova, mai azionata in primo grado. Allo stesso modo ritenevasi fosse realizzata la cessazione del primo rapporto di lavoroMultiservizi attraverso il recesso intimato e non impugnato. LaCorte infine accertava che comunque non ci fosse continuità trai rapporti, in quanto l’intervenuto licenziamento non era statoimpugnato.3.Avverso detta decisione proponevano ricorso i lavoratori,con tre motivi; la società non si è costituita nel presentegiudizio; al termine della camera di consiglio, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1. Osserva il Collegio che la presente controversia è analogaad altre già decise da questa Corte, con pronunce cui si intendeNumero registro generale 11961/2022dare continuità e le cui motivazioni si richiamano, anche ai sensiN umero sezionale 271/2026Numero di raccolta generale 8842/2026dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (segnatamente, Cass. nDa.t a pubblicazione 08/04/202627939/2023, n. 27941/2023, n. 20032/2025, n. 30782/20252. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione ofalsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. c), legge n.183/2010 (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che erroneamentela Corte territoriale ha ritenuto applicabile detta norma in puntodi decadenza dall’impugnativa del licenziamento (collettivo).3. Il motivo è inconferente rispetto alla statuizione delgiudice di appello che, nell’impugnata sentenza, nulla esprimesul punto. La Corte territoriale ha, infatti, confermato lastatuizione del Tribunale accertativa della discontinuità dei duerapporti di lavoro e, soprattutto, della mancata impugnazionedel licenziamento del 31.10.2012 cui era seguita la nuovaassunzione. Nessun riferimento è stato fatto all’ipotesi delladecadenza qui richiamata, evidentemente fuori contesto. Ilmotivo deve essere disatteso.4. La seconda censura ha ad oggetto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2112 c.c. e delle Direttive 77/187/CEE e2001/23 CE. Parte ricorrente si duole del fatto che la Corteterritoriale, pur dato atto del passaggio del personaleMultiservizi in SAS, ha escluso che si fosse realizzato untrasferimento d’azienda, trascurando di occuparsi dei singolicontratti di lavoro.5. Il motivo risulta inconferente rispetto alle statuizioni delgiudice d’appello dirette ad escludere l’esistenza di untrasferimento d’azienda. La sentenza, confermando quantoaccertato dal primo giudice, ha dato atto della novità delrapporto e dei contratti instaurati con SAS, escludendone,pertanto, la continuità e rapportabilità al primo rapporto,esauritosi con il licenziamento.6. Il terzo motivo denuncia (art. 360, n. 5, c.p.c.) l’omNuemsersoo re gistro generale 11961/2022Numero sezionale 271/2026esame di un fatto decisivo quale la continuità del rappoNurmteoro ddi ir accolta generale 8842/2026lavoro, sostenendo errata la valutazione della Corte sul puntoDa,t a pubblicazione 08/04/2026poiché non ha considerato che il primo rapporto è cessato il31.10.2012 e il secondo è iniziato il 1.11.2012, in assolutacontinuità temporale.7. Il motivo è inammissibile, perché precluso dalla cd. doppiaconforme (art. 348-ter, ult. comma, ora art. 360, comma 4,c.p.c.).8. Il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo aprovvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancatacostituzione di controparte. Sussistono i presupposti processualiper il versamento del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 gennaio2026.La Presidente
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