CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 23586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5874/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1110/2020 depositata il 16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1110 del 16 luglio 2020, il Tribunale di Venezia riformò la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, avverso l'ordinanza ingiunzione del comune di Venezia che gli aveva contestato la violazione dell'art. 44, comma 1, dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia, per avere con il proprio natante transitato nel bacino di S. Marco, alla velocità di 13-14-15 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, considerato il limite di tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione telelaser. Per quanto qui interessa, il Tribunale di Venezia rilevò, in dissenso dalla decisione del giudice di pace, che l’Amministrazione aveva provato l’esito positivo delle verifiche periodiche sullo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità, non essendo previsto che il fatto sia attestato nel verbale di accertamento. Il tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 142 del codice della strada, non essendo pertanto operante, nell’ambito della circolazione acquea, l’obbligo di presegnalazione del controllo di velocità. Il giudice d’appello ha ancora riconosciuto, in merito ai riferimenti spaziali e temporali della violazione e alla riferibilità della medesima al mezzo dell’appellato, che le contestazioni dell’ingiunto erano superate dall’efficacia probatoria del verbale, risultando allegate al medesimo anche alcune foto scattate per la migliore individuazione del mezzo. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, al quale l’Amministrazione ha resistito con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: 1) Il Tribunale di Venezia non ha considerato che le verifiche di taratura e di funzionalità costituiscono adempimenti distinti. Mentre la verifica di taratura deve essere effettuata almeno una volta l’anno, la verifica di funzionalità deve essere effettuata ogni giorno, prima dell’utilizzo, con onere degli accertatori di darne atto nel verbale. Non essendo nella specie ciò avvenuto, l’ordinanza avrebbe dovuto essere annullata, non avendo l’amministrazione assolto al proprio onere di fornire la prova della perdurante funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata ai fini dell’accertamento. 2) I l Tribunale avrebbe dovuto annullare l’ordinanza sanzionatoria in quanto non era stato previamente segnalato il dispositivo di rilevamento della postazione degli agenti, applicandosi in materia di navigazione le prescrizioni del codice della strada: nel caso in esame, la pattuglia si trovava a terra in posizione non visibile; 3) Il tribunale ha applicato in modo supino il principio dell’efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento: in presenza di contestazioni, l’amministrazione avrebbe dovuto provare tutti gli estremi della violazione, a partire dall’ascrivibilità della violazione ad un’ unità della ricorrente , tenuto conto che i riferimenti di distanza e di direzione del natante, riportati nel verbale , erano incompatibili rispetto alla posizione degli agenti, Il primo motivo è infondato.A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione dellavelocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e ditaratura: in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018; n. 35830/2021). È stato anche chiarito che l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodicataratura dello strumento (Cass. n. 14957/2021). L'effettuazione di tali controlli - che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni rilasciate da soggetti abilitati (Cass. n. 10463/2020), non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n. 9645/2016). Quando il certificato ditaratura rilasciato da soggetto abilitato sia stato prodotto, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali taletaratura è stata effettuata (Cass. n. 18354/2018). È stato anche chiarito che «ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, C .d. S ., a seguito della rilevazione dellavelocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolaretaratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata lavelocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione ditaratura (Cass. n. 17574/2021). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali. Invero nel caso in esame, l’Amministrazione, tramite la produzione del «certificato di taratura e verifica di funzionalità dello strumento eseguito il 12 novembre 2015 (a meno di un anno, dunque, dall’accertata violazione), rilasciato dal centro accreditato [OSCURATO:SOCIETA].», aveva assolto al proprio onere probatorio, non essendo richiesta una verifica di funzionalità da farsi ogni giorno prima dell’utilizzo, né tanto meno sussiste la necessità di dar conto di tale verifica nel verbale. Come sopra chiarito non è neanche necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte (Cass. n. 19928/2022), in una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva applicato analogicamente l’art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (nella parte in cui prevede che la velocità di un veicolo rilevata mediante apparecchiature di controllo va ridotta, al fine di evitare errori, in misura percentuale variabile in relazione al limii predefiniti dalla stessa norma), ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 2, codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, se il caso non è regolato dalla disposizione del diritto della navigazione, debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, esclude l'applicabilità in via analogica alla materia della navigazione delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, che costituiscono una normativa a sua volta di carattere speciale». Sempre con riferimento alla circolazione nella Laguna di Venezia, questa Corte ha chiarito che il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l'elemento terrestre o acqueo su cui esso si muove, la forza d'attrito della superficie su cui il veicolo si muove e, infine, le persone e l'ambiente circostanti, danno luogo a differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia, tali da rendere priva di fondamento razionale l’applicazione alla navigazione di regole e principi propri della circolazione stradale (Cass. n. 17679/2022). Nelle pronunce sopra richiamate la Corte di cassazione non ha mancato di evidenziare che, nelle fattispecie esaminate, il giudice ben avrebbe potuto decidere la controversia senza ricorrere al criterio della analogia, applicato quindi in assenza dei presupposti. La Corte di cassazione ha ancora precisato «l'applicazione in via analogica di una disposizione normativa ad una situazione non disciplinata richiede un'attenta considerazione del contesto normativa cui è riconducibile la fattispecie concreta. In particolare, laddove essa sia ricompresa in un corpus normativo in cui sono ravvisabili caratteri di specialità, in quanto dotato di proprie regole ispirate alla realizzazione di particolari interessi. Tali caratteri si riscontrano nel diritto della navigazione, che è retto da un proprio codice e costituisce una legislazione speciale, finalizzata alla realizzazione anche di interessi pubblici. Depone in tal senso la stessa disposizione dettata dal codice della navigazione a proposito dell'analogia (art. 1, comma 2), la quale stabilisce che, se il caso non è regolato dalla disposizione del diritto della navigazione, debbono applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile (Cass. n. 1023 del 1988; Cass. n. 7571 del 1987; Cass. n. 383 del 1987). La regola in tema di applicazione analogica nel diritto della navigazione si caratterizza così, da un lato,dalla preferenza a colmare il vuoto normativo in forza delle stesse disposizioni del diritto della navigazione (c.d. analogia prioritaria), in quanto considerate più adeguate a regolare il caso concreto, dall'altro, dalla previsione, in via gradata, dell'applicabilità del diritto civile, secondo uno schema che conferma il carattere speciale del primo. Secondo la dottrina più autorevole l'espressione " diritto civile " designa il diritto comune, cioè il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, con esclusione delle norme appartenenti a legislazioni speciali, secondo la definizione sopra accolta. Certamente non appartiene al diritto comune, nel senso sopra precisato, il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, che danno luogo ad una legislazione speciale dettata per la singola materia, la quale è ispirata alla finalità della sicurezza della circolazione stradale» (art. 1 d.lgs. n. 285 del 1992) (Cass. n. 19928/2022). È infondato anche il terzo motivo. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui «nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fedeprivilegiata di cui all'art. 2700 c.c. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale ilverbale assume valore diprova della violazione anche nel giudizio di opposizione» (Cass. n. 339/2012). La fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass, n. 23800/2014). Consegue da tali principi che le contestazioni mosse nel caso in esamedell’ingiunto, circa i riferimenti spaziali affermato nel verbale, implicavano la proposizione della querela di falso. Lo stesso dicasi in merito alla mancata prova dell’ascrivibilità della violazione all’unità di proprietà dell’opponente. A ciò si deve aggiungere che la sentenza impugnata menziona la presenza di foto scattate per una migliore identificazione del mezzo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol