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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 1954

Cassazione n. 25262/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1985 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata in data 22 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta semplice documentale di cui all'art.217 comma 2 legge fallimentare, diversamente qualificata l'ipotesi loro contestata di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di consigliere della società Elettronica SEF srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia del 16 ottobre 2018.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso un unico difensore di fiducia, e con un unico atto contenente un comune motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inapplicabilità della condizione di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art.131 bis cod. pen.

La Corte territoriale, pur verificando la sussistenza degli elementi che consentono l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., non si è determinata in tal senso.

La condotta dei ricorrenti, evidenzia la difesa, si è caratterizzata per una sostanziale inoffensività: solo una società ha presentato istanza di fallimento e vi sono state solo due domande di insinuazione al passivo.

A ciò si aggiunga la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa declinata nel senso dell'inesperienza e la mancanza di abitualità del comportamento.

La Corte territoriale non ha adeguatamente motivato sul punto e si è limitata a riprodurre acriticamente le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.

In data 21 aprile 2022 il difensore ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO in DIRITTO I ricorsi sono inammissibili

1. L'unico comune motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte (SU. n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266589) hanno definito l'ambito dell'istituto.

Da un lato il legislatore ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena; vi ha però aggiunto un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento.

Dall'altro lato ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza.

Ha infine limitato la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc..Da tale connotazione dell'istituto emerge un dato di cruciale rilievo, che deve essere con forza rimarcato: l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.

E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente.

Da quanto precede discende che la valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto.

1.1. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di siffatM principio: ha escluso, infatti, la tenuità del fatto in virtù della durata della condotta di omessa tenuta delle scritture contabili (4 anni) che è stata ritenuta, almeno implicitamente, elemento prevalente su ogni altra considerazione potenzialmente favorevole quale il limitato passivo, il ridotto numero dei creditori tradottasi secondo i ricorrenti in una scarsa offensività del fallimento in questione.

La Corte, e così anche il giudice di primo grado, hanno valorizzato l'elemento soggettivo e il grado di colpa chiaramente rilevante in ragione del lungo tempo trascorso durante lo svolgimento dell'attività illecita.

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1985 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata in data 22 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta semplice documentale di cui all'art.217 comma 2 legge fallimentare, diversamente qualificata l'ipotesi loro contestata di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di consigliere della società Elettronica SEF srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia del 16 ottobre 2018. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso un unico difensore di fiducia, e con un unico atto contenente un comune motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inapplicabilità della condizione di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art.131 bis cod. pen. La Corte territoriale, pur verificando la sussistenza degli elementi che consentono l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., non si è determinata in tal senso. La condotta dei ricorrenti, evidenzia la difesa, si è caratterizzata per una sostanziale inoffensività: solo una società ha presentato istanza di fallimento e vi sono state solo due domande di insinuazione al passivo. A ciò si aggiunga la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa declinata nel senso dell'inesperienza e la mancanza di abitualità del comportamento. La Corte territoriale non ha adeguatamente motivato sul punto e si è limitata a riprodurre acriticamente le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. In data 21 aprile 2022 il difensore ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO in DIRITTO I ricorsi sono inammissibili 1. L'unico comune motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte (SU. n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266589) hanno definito l'ambito dell'istituto. Da un lato il legislatore ha compiuto una graduazione qualitativa, astratta, basata sull'entità e sulla natura della pena; vi ha però aggiunto un elemento d'impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento. Dall'altro lato ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza. Ha infine limitato la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc..Da tale connotazione dell'istituto emerge un dato di cruciale rilievo, che deve essere con forza rimarcato: l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. Da quanto precede discende che la valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto. 1.1. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di siffatM principio: ha escluso, infatti, la tenuità del fatto in virtù della durata della condotta di omessa tenuta delle scritture contabili (4 anni) che è stata ritenuta, almeno implicitamente, elemento prevalente su ogni altra considerazione potenzialmente favorevole quale il limitato passivo, il ridotto numero dei creditori tradottasi secondo i ricorrenti in una scarsa offensività del fallimento in questione. La Corte, e così anche il giudice di primo grado, hanno valorizzato l'elemento soggettivo e il grado di colpa chiaramente rilevante in ragione del lungo tempo trascorso durante lo svolgimento dell'attività illecita. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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