CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 32915/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/2002, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Palermo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiestol’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale diPalermo - [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso avverso l'ordinanzadel Tribunale del riesame di Palermo, resa in data 12/12/2025, che, in accoglimentodell'istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullatol'ordinanza cautelare che gli applicava gli arresti domiciliari, emessa il 10/11/2005,dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in ordine ai reati dicui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 34) e di cui agli artt. 110, cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, medesimo decreto (capo 35), ritenendoinsussistenti le ravvisate esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) ec), cod. proc. pen.2. Dopo avere confermato la gravità indiziaria rispetto ai reati contestati, ilTribunale del riesame ha ritenuto fondata la censura difensiva a riguardo delsuperamento della presunzione di pericolosità cautelare di cui all'art. 275, comma3, cod. proc. pen. (quanto al fatto sub capo 34) e dell'attualità e concretezza delleesigenze cautelari in relazione al residuo reato. Il Tribunale ha osservato che dallacompiuta attività di indagine non è emerso alcun elemento da cui desumere ilconcreto pericolo che l’indagato voglia alterare la genuinità o l’integrità delle prove;né alcun dato obiettivo comproverebbe il pericolo di fuga; e che, a fronte dellaformulazione di un'imputazione temporalmente chiusa, poiché il sodalizio in esameè stato ritenuto non più operante dal mese di giugno 2022 e di un accertatocontributo offerto dal ricorrente in data antecedente e non successiva la predettomese di giugno 2022, «non è emerso alcun elemento sintomatico di un’attuale epersistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], mero partecipe del sodalizio». Nonsarebbero emersi, si legge nel provvedimento impugnato, «elementi indicativi di unconseguendone la non ravvisabilità di un concreto ed attuale pericolo di recidiva. IlTribunale ha poi ricordato la sostanziale incensuratezza dell’indagato.3. Il ricorso consta di due motivi, con cui si deducono:3.1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenutainsussistenza del pericolo di inquinamento probatorio di cui all’art. 274, comma 1,lett. a), cod. proc. pen. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame,il Gip avrebbe puntualmente indicato gli indici concreti attestanti il pericolo diinquinamento probatorio, in particolare rispetto alla manipolazione delle provedichiarative. Il ricorrente sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunaledistrettuale, si sarebbe illogicamente esclusa la sussistenza dell'indicata esigenza dicautela, posto che risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cui non èconferente la prospettata necessità di approfondimenti investigativi, mediantel'escussione di persone informate sui fatti;3.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenutainsussistenza del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. Quanto alla presunta distanza tra il tempo del commesso reato e ilmomento della valutazione delle esigenze cautelari, il ricorrente evidenzia come talepresunto iato temporale sia stato colmato dall'inserimento negli atti processuali diuna nota di polizia giudiziaria del 03/12/2025, in cui si è dato conto della pienaoperatività criminale, nel corso del tempo, di alcuni indagati del presenteprocedimento. Si assume poi l'inconferenza del dato relativo alla c.d. contestazionechiusa del reato di cui al capo 1), osservando come questa nulla significhi in ordinealle esigenze cautelari, posto che solo la continuazione effettiva delle indagini perun periodo successivo al maggio 2022 avrebbe potuto fornire risposta, in positivo oin negativo, sulla dilatazione del periodo temporale di riferimento. Alla cessazionedell'attività captativa (cui si riconnette l'epoca dei reati in contestazione) noncorrisponde la fine delle attività criminose, emerse come stabilmente organizzate esvolte in maniera continuativa, considerato anche che il [OSCURATO:PERSONA] si è resoprotagonista di altri specifici reati fine, a conferma del suo particolare attivismonell'ambito della compagine criminale. È assolutamente probabile che il ricorrente,inserito e mai distaccatosi dal contesto criminale di riferimento, potendo contare sulsupporto di numerosissime persone del medesimo contesto in cui sono maturati idelitti per cui si procede, commetta altri delitti della stessa specie, non disponendoegli di fonte lecite di sostentamento. Né vi è prova in positivo che lo stesso si siadistaccato dal circuito criminale di riferimento, con la conseguenza che gli indici direiterazione nel crimine diventano costanti, in assenza di segni contrari.Inconferente sarebbe poi il richiamo alla giurisprudenza che diversifica lecosiddette mafie storiche delle altre associazioni.4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha concluso per l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.5. In data 01/04/2026, è pervenuta memoria del difensore dell’indagato,avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti eper le ragioni che di seguito si espongono.2. Inammissibile perché intrinsecamente generico è il primo motivo del ricorso,con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità,in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo diinquinamento probatorio, sostenendo che, con la decisione del Tribunaledistrettuale, si sarebbe irragionevolmente esclusa la sussistenza dell'indicataesigenza preventiva, in quanto risulterebbe apodittica l'affermazione secondo cuinon è conferente la prospettata necessità di approfondimenti investigativi, mediantel'escussione di persone informate sui fatti. Rileva preliminarmente il Collegio che laduplice presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza al loro soddisfacimento della sola misura carceraria - sancita, anchecon riguardo al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico distupefacenti, dal disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riguarda ciascunodei pericoli nel cui contenimento si sostanziano le esigenze stesse, avendo chiaritola Suprema Corte che «In tema di esigenze cautelari, la presunzione relativa dellaloro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti iviindicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.,compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessitàdi motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialettoelettronico ove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza dellasola custodia in carcere» (in tal senso: Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Diimpugnata, con precipuo riguardo al pericolo per l'acquisizione o la genuinità dellaprova, fa buon governo della menzionata disposizione processuale, ponendo inrilievo che la fondatezza degli argomenti su cui erano imperniate le censuredifensive dedotte con la richiesta di riesame (la palese insussistenza del pericolo dimanipolazione degli elementi indiziari di fonte dichiarativa, a fronte di un compendiocostituito, nella sua totalità, da elementi di natura documentale) consentiva diritenere superata, in parte qua, la suddetta presunzione. La doglianza fatta valerecon il primo motivo di ricorso risulta, invece, intrinsecamente generica e, quindi,inammissibile, perché il ricorrente si è limitato, di fatto, a prospettare la possibilità,del tutto ipotetica, che l'indagato, in futuro, alteri il processo formativo della prova,ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, senza corredare, tuttavia, ladeduzione di elementi specifici, valevoli a connotare di concretezza e attualità ilrischio evidenziato.3. Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso. Va rammentato che, conriguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 – contestato al capo 34) –l’anzidetta doppia presunzione può essere vinta solo laddove vengano dedottielementi dai quali risulti il venir meno delle esigenze cautelari ovvero che detteesigenze possano essere soddisfatte con altre misure meno gravose. È stato chiaritoche la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, inquanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc.pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo provacontraria, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865).Nel caso di specie, il Giudice del riesame non ha tenuto conto della duplicepresunzione relativa e ha scrutinato gli specifici profili cautelari originariamenteravvisati come se la loro sussistenza non fosse presunta ex lege. In altri termini, ilTribunale non ha argomentato in relazione agli elementi che avrebbero consentitodi superare la presunzione ma, al contrario, ha motivato in relazione allainsussistenza di elementi che avrebbero potuto giustificare la persistenza dellemenzionate esigenze di cautela. Così, con riferimento al pericolo di reiterazione, haaffermato che, «A fronte della formulazione di una imputazione temporalmente"chiusa" e a fronte di un accertato contributo offerto dal ricorrente in dataantecedente e non successiva al mese di giugno 2022, non è emerso alcun elementosintomatico di un'attuale e persistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]», nonessendo «emersi elementi indicativi di un attuale inserimento dello stesso neltraffico illecito di sostanze stupefacenti, di talché non può ravvisarsi un concreto ed4. Risulta pertanto evidente l’errore prospettico dal quale ha preso le mosse ilTribunale, tale da comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnatalimitatamente alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo competente ex art. 309cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari di cui all’art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con rinvio per nuovo esame al Tribunale diPalermo competente ex art. 309 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nelresto.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]