CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 14/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati previsti dagli artt. 56- 610 e 341 bis cod. pen. All'imputato è contestato: -di avere con minacce tentato di costringere il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] a "riceverlo" per potergli riferire del sequestro di ombrelloni da noleggio compiuto il giorno precedente nei confronti della cognata [OSCURATO:PERSONA] (capo a);- di avere, sulla pubblica via e in presenza di più persone, offeso l'onore e il prestigio del maresciallo Rallo con una serie di frasi, riportate nella imputazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al reato di tentata violenza privata di cui al capo a), aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10, cod. pen., di cui non sarebbero configurabili i requisiti strutturali, non essendo stato peraltro contestati i reati previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen., tipicamente destinati alla incriminazione dei comportamenti minacciosi nei confronti di un pubblico ufficiale. L'art. 610 cod. pen., si evidenzia, farebbe riferimento a condotte commesse in danno di privati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto all'art. 341 bis cod, pen.; sostiene l'imputato che, nel caso di specie, il pubblico ufficiale non sarebbe stato impegnato in nessuna attività d'ufficio al momento della condotta, commessa, in realtà, con modalità estemporanee, mentre il pubblico agente transitava su una via, verso l'arenile. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a). Dalle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sentito dalla Corte, emergerebbe come la condotta dell'imputato fosse inidonea a determinare una forma di costrizione dell'agire del destinatario. Rallo, abituato a gestire situazioni del genere, non avrebbe nutrito nessun timore nei riguardi dell'imputato e avrebbe voluto solo scongiurare la circostanza che alcuni "forestieri" continuassero ad assistere ad un turpiloquio nei confronti di un pubblico ufficiale in divisa (vengono riportate alcune delle dichiarazioni della parte civile). 3. Sono state depositate note nell'interesse dell'imputato con cui si evidenzia che, a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, il delitto di violenza privata è divenuto a procedibilità condizionata e si chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato, ai limiti della inammissibilità. 2. La Corte di appello ha ricostruito i fatti spiegando come, a seguito del sequestro, eseguito il 6 agosto 2015, da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - comandata dal [OSCURATO:PERSONA]- di ombrelloni e lettini ad alcuni esercenti titolari di concessione demaniale, tra cui anche prossimi congiunti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], l'imputato il giorno successivo si presentò presso gli uffici della delegazione di spiaggia della [OSCURATO:PERSONA] al fine di chiedere a Rallo spiegazioni del suo operato. Ha chiarito la Corte come l'imputato, con una condotta oltraggiosa e minacciosa- puntualmente descritta in sentenza - pretendeva di costringere il militare a "dare spiegazioni" quanto al sequestro; si è aggiunto che i fatti si verificarono alla presenza di più persone. 3. Sulla base della ricostruzione dei fatti, il primo e il terzo motivo rivelano la loro inammissibilità. E' stato spiegato come gli atti compiuti fossero idonei ed univocamente volti a condizionare il militare; dalla ricostruzione fattuale emerge inoltre come la condotta non fosse volta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o ad omettere un atto dell'ufficio, quanto, piuttosto, a ricevere "spiegazioni", non, dunque, ad inquinare la funzione pubblica. Né dubbi possono sussistere sulla idoneità della minaccia, neppure contestata dal ricorrente, dovendo questa essere valutata "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (tra le tante, Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324). È irrilevante, quindi, che il pubblico ufficiale possa non essere stato in concreto intimorito. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo, non avendo dedotto il ricorrente alcunchè di specifico e non essendosi confrontato con la motivazione della sentenza impugnata 4. Quanto al mutato regime di procedibilità del delitto di violenza privata, assume rilievo l'art. 85 del d. Igs. 150 del 2022, secondo il quale per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto in questione, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Il tema che si pone è se, come nel caso di specie, la persistente costituzione di parte civile equivalga alla volontà di punire e quindi alla sussistenza della querela. Le Sezioni unite della Corte (n. 40150 del 21/06/2018, Salatino) sono intervenute sul tema allorchè si sono occupate degli effetti del mutato regime di punibilità introdotto per alcuni reati dal d. Igs. n. 36 del 10 aprile 2018, sui fatti commessi prima e per i quali era già iniziato il procedimento penale.Nell'occasione le Sezioni hanno spiegato come, per effetto del mutato regime di procedibilità, fosse stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali era mutato il regime di procedibilità, la persona offesa veniva posta nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo. In particolare, la Corte ha chiarito come la disciplina transitoria indicata dovesse interpretarsi secondo i principi già indicati da Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076 in relazione alla corrispondente norma, formulata in termini sovrapponibili, nel contesto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 99). Si è affermato "come già condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza Corapi, onde evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transitoria, l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato". In senso conforme, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Maglia, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267619; Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764; Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279057). 5. Nel caso in esame, la persona offesa si è costituita parte civile e ha partecipato al giudizio di appello, ottenendo la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute anche in quel grado di giudizio. Dunque una chiara volontà di punizione nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti per cui si procede. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent