CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALI' CALOGERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E CALI' E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] RICORSO E [OSCURATO:PERSONA] L'ACCOGLIMENTO , L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 04.07.2016 dal locale Tribunale, rideterminava ex art. 599 bis c.p.p. la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni tre e mesi sei di reclusione, così come concordato tra le parti, mentre riduceva nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad un periodo corrispondente alla pena detentiva principale le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma R.D. 267/1942, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1.1.Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasformata in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 17.05.2011, [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonchè socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., erano stati ritenuti responsabili del reato loro ascritto, di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 R.D. 267/1942, per avere, in concorso tra loro, distratto un'ingente parte del patrimonio della società fallita in pregiudizio dei creditori, attraverso la cessione, senza un effettivo pagamento di un corrispettivo, alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: a) di n. 367.680 azioni della [OSCURATO:SOCIETA]., al prezzo di euro 0,125 cadauna, per un totale di euro 49.960,00; b) del credito Finconnid vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ammontante a euro 79.480,00 - alprezzo di euro 79.480,00, in data 05.09.2005; c) di n. 9.000.000 di azioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pari alla totalità del capitale sociale, al prezzo di euro 1,04 cadauna; d) del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ammontante a euro 9.714.223,40 - al prezzo di euro 9.640.000,00 -in data 13.10.2005. 1.2. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si inserisce, secondo le sentenze di merito, nell'ambito di una attività di spoliazione della società fallita [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la cessione della partecipazione detenuta dalla stessa dell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], nonché della società [OSCURATO:SOCIETA] e dei crediti vantati nei confronti delle medesime società. In particolare, rileva nella complessa operazione commerciale intercorsa tra il Gennari e il [OSCURATO:PERSONA], la scrittura privata del 29.07.2005 nella quale da un lato si sanciva la cessione da parte delle società facenti parte del c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA] di tutte le azioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. dalle stesse possedute - pari al 75,85% del capitale sociale - in favore di due società riferibili al c.d. gruppo Gennari - la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. - con [OSCURATO:SOCIETA]. quale collettore designato per tutte le società cedenti, a fronte di un corrispettivo di euro 19.104.000,00, e, dall'altro lato, la cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. delle azioni e dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., afferente al c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA], già ente collettore delle somme provenienti dalla cessione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], a fronte di un corrispettivo quantificato in euro 19.125.000,00. Il pagamento di tale somma, volto a dare esecuzione all'accordo contrattuale intercorso e asseritamente riportato nella documentazione in atti, è risultato in realtà assolutamente fittizio. Infatti, la liquidità proveniente dalla cessione degli asset della [OSCURATO:SOCIETA]. si è rivelata inesistente e mai transitata attraverso la banca ticinese BCI [OSCURATO:PERSONA]. Wilnnington, società estera scelta quale tramite dell'operazione finanziaria, di dubbia esistenza e, sulla base degli elementi emersi in sede di indagine, riferibile alla famiglia del Gennari, così come apparenti sarebbero risultati gli utili conseguiti grazie all'investimento della somma di denaro ottenuta dalla vendita in questione. 2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare: 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affida le proprie censure a cinque motivi, deducendo: 2.1.1. con il primo motivo, la nullità degli atti del procedimento ex articolo 178, primo comma, lettera c) c.p.p. e 179 c.p.p.,in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 415 bis c.p.p. e degli atti susseguenti del procedimento, per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ed erronea qualificazione dell'imputato come irreperibile; il ricorrente non ha avuto contezza del procedimento a suo carico nelle fasi antecedenti al dibattimento, atteso che solo con la ricezione della notifica del decreto che dispone il giudizio, regolarmente effettuata a mani proprie, ha avuto contezza del processo; la Corte territoriale ha mancato di dare puntualmente conto dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 159 c.p.p. (data di emissione e luoghi nei quali l'imputato è stato ricercato) per la corretta emissione del decreto di irreperibilità, di cui si contestava nei motivi di appello la validità e l'efficacia; peraltro la ritenuta irreperibilità dell'imputato è stata fondata su un decreto che non si rinviene in atti e risulta smentita dal fatto che l'imputato è stato trovato senza difficoltà all'atto della notifica del decreto di citazione a giudizio; 2.1.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla fittizietà delle transazioni intervenute tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il gruppo [OSCURATO:PERSONA], nonché con riferimento all'omesso pagamento del prezzo della tenuta di [OSCURATO:PERSONA] da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], quale frutto di accordo fraudolento tra le parti; invero, la Corte territoriale, travisando gli elementi probatori agli atti, ha erroneamente ricostruito la sequenza fattuale ritenuta integrante la fattispecie criminosa di bancarotta fraudolenta distrattiva, atteso che l'asserita costruzione di una complessa simulazione di plurimi negozi giuridici intervenuti tra le parti è inconciliabile con il contenzioso sorto tra le parti stesse, a seguito proprio della mancata corresponsione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del prezzo della vendita delle azioni e dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della Servelfins.p.a., nonché con la mancata realizzazione della cessionea favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società afferente anch'essa al c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA], della quota di partecipazione alla Immobiliare dell'Angelo - avente come proprio patrimonio un prestigioso immobile milanese - detenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che pure era stata programmata eche pure avrebbe dovuto realizzarsi se l'accordo spoliativo posto in essere dal Gennari e dal [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto quale intento l'integrale depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA].;2.1.3 con il terzo motivo, il viziodi violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art.2639 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato il ricorrente amministratore di fatto della Fincomids.p.a.; invero, la giurisprudenza di legittimità lega la costruzione della figura giuridica dell'amministratore di fatto all'esercizio di poteri di amministrazione tipici esercitati in concreto in maniera continuativa e significativa, ma dalle risultanze probatorie, non emergono, nel caso di specie, significativi elementi, atti a ricondurre con certezza al Gennari l'effettivo e specifico esercizio di poteri gestori tipici, compiuti con continuità in surrogazione dei formali amministratori in carica; anche volendo considerare l'iter argomentativo della sentenza impugnata, in ogni caso l'accordo del 2005 tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al trasferimento dei beni a società del gruppo Cali, appare inquadrabile in un intervento dei proprietari nell'accordo e non dà conto di un'attività gestoria di fatto e comunque il [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di originario dominus della fallita - e non il Gennari, extraneus meramente prestatosi a collaborare, dovrebbe inquadrarsi qualereale gestore degli affari societari della [OSCURATO:SOCIETA].; 2.1.4 con il quarto motivo,i1 vizio di violazione di legge per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 R.D. 267/1942, in relazione all'art. 43 c.p.,con riferimento alla postulata esistenza del requisito del dolo in capo al ricorrente, per avere la sentenza impugnata trascurato di valorizzare, pronunciandosi in merito alla medesima censura sollevata con l'appello, che all'epoca la società fallita era più che sufficientemente patrimonializzata; in particolare, se è pur vero che il dolo di bancarotta fraudolenta per distrazione rientra nell'alveo del dolo generico e non del dolo specifico, tuttavia la condotta del soggetto agente non deve essere mossa da mero animus dístraendi, ma dalla consapevolezza e volizione della messa in pericolo dell'integrità patrimoniale sociale a Mezzo della distrazione; la Corte territoriale ha mancato invero di accertare che fosse effettivamente sussistente in capo al ricorrente tale dolo distrattivo - inun momento in cui la situazione finanziaria della [OSCURATO:SOCIETA]. era assolutamente in bonis e non era affatto concretamente in pericolo la solvibilità della stessa di fronte alla massa creditoria; 2.1.5. con il quinto motivo, ilvizio di violazione di legge, in relazione all'inosservanza degli artt. 133, 29, 30 e 62-bis c.p., quanto al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale ritenuto adeguata la quantificazione della pena stabilita con la sentenza di primo grado, di fronte all'irrazionale e in alcun modo giustificabile sproporzione tra l'entità della pena applicata nei confronti del Gennari (sei anni di reclusione) e l'entità della pena applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (non giustificabile neppure tenendo conto dell'intervenuto concordato in appello), il quale, stando alla ricostruzione dei giudici di merito, sarebbe l'immediato e diretto beneficiario dei cespiti fraudolentemente sottratti alla società fallita; peraltro, la scarsa collaborazione del Gennari è stata assunta a parametro, sia per la quantificazione della pena che per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; l'erroneo parametro di quantificazione della pena ex art. 133 c.p.;inoltre rileva anche ai fini della modulazione delle pene accessorie;2.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli avv.ti Giovanni M. Flora ed [OSCURATO:PERSONA], ha affidato le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla mancata valutazione della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed alla formazione della volontà dell'imputato in relazione all'art. 599 bis c.p.p.; invero, sussiste un vizio originario nella formazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di accedere al concordato in appello, riconducibile alla situazione di incertezza determinata dalla anomala condizione normativa della disciplina penale di cui al d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), riscontrabile dal raffronto tra le fattispecie incriminatrici già contenute nella legge fallimentare e le nuove fattispecie previste da tale Codice, ossia un rapporto strutturale di continenza, integrante un'ipotesi, una volta accertata la continuità normativa del tipo di illecito, di abrogatio sine aboliti°, riconducibile alla previsione di cui all'art. 2 comma 4 c.p.; in particolare, nel rinnovato contesto normativo, la condotta del soggetto agente e esula dalla zona di rischio penale -delimitata da specifici indicatori normativamente previsti, che pone in capo all'imprenditore il dovere di attivare le procedure di regolazione della crisi - risultando incapace di ledere il bene giuridico tutelato, conseguentemente configurandosi la nuova fattispecie incriminatrice quale norma speciale, più favorevole rispetto alla fattispecie delineata dalla legge fallimentare; quest'ultima, invero, risulta ancora in vigore soltanto a ragione dell'eccezionale slittamento della nuova normativa, che, in quanto promulgata e facente parte dell'ordinamento giuridico, deve ritenersi, comunque, retroattivamente applicabile nel caso di specie; invero, la condotta distrattiva tenuta dall'odierno ricorrente è da collocarsi in un momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non si trovava, sulla base degli indicatori evidenziati dalla novella legislativa, prossima allo stato di crisi o di insolvenza e l'intervento della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. avrebbe potuto e dovuto ricomporre il conflitto normativo, lesivo del diritto di difesa dell'imputato, costretto dall'incertezza normativa ad accedere al concordato in appello, laddove se avesse potuto contare sulla entrata in vigore delle nuove norme nei tempi ordinari e sulla favorevole applicazione retroattiva delle norme poste dalla novella legislativa si sarebbe diversamente determinato; 2.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha affidato le proprie censure a due motivi, con i quali lamenta: 2.3.1.con il primo motivo, il vizio di motivazione quanto alla sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo necessario perché possa ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; invero, la sentenza impugnata, si è basata su una presunta confessione dallo stesso imputato resa in sede dibattimentale, mai invero avvenuta, perché frutto di un vero e proprio travisamento degli elementi probatori e comunque ha ritenuto erroneamente che il Castelli non potesse non essere al corrente delle operazioni societarie del Gennari e del Cali senza tuttavia fornire motivazione compiuta sull'elemento psicologico; 2.3.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, quanto all'errata contestazione al Castelli, del ruolo di concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta, attesa la mancanza di cariche effettive o di fatto dallo stesso ricoperte, in seno alla fallita, nel contesto cronologico e fattuale - settembre e ottobre 2005 - nel quale sono avvenute le condotte oggetto del procedimento (la carica di amministratore invero è stata da egli ricoperta dal 19.11.2002 all' [OSCURATO:DATA_NASCITA]); inoltre, la sentenza impugnata, non rende conto di alcun preciso e specifico comportamento materiale posto in essere dal Castelli che potrebbe integrare un reale contributo causale alla realizzazione delle operazioni volte a depauperare il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Gennari. 3. Con memoria depositata in data 20.10.2020 il Castelli ha argomentato ulteriormente i motivi di ricorso. 3.1. Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 1.3.2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che quest'ultimo è deceduto in Milano in data 22.2.2022, concludendo per la pronuncia di estinzione del reato ex artt. 150 c.p. e 129 c.p.p. 4.Con memoria trasmessa a mezzo PEC in data del 2.3.2022, il [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato ulteriori deduzioni in merito all'utilizzazione delle nuove disposizioni, di cui al d.lgvo n. 14 del 2019 del codice della crisi di impresa, quali tramiti interpretativi delle vigenti norme fallimentari; invero, la nuova legge fallimentare prevede una cd. zona di rischio penale, indicando dei veri e propri segnali di allarme, in presenza dei quali sorge il dovere di attivare la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, sicchè i comportamenti posti in essere al momento in cui non sussistevano i segnali di allarme- e, quindi, non sussisteva alcun obbligo di promuovere iniziative volte ad attivare le ipotesi di risoluzione nella varie forme contemplate dalla nuova legge- non possono assumere rilevanza penale ai fini della configurazione del delitto di bancarotta; nella fattispecie in esame, al momento dell'operazione contestata (settembre 2005), la società non si trovava in una situazione di crisi, né di insolvenza sulla base degli indicatori evidenziati e dunque il comportamento per cui è intervenuta condanna nei confronti dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] non integra gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione del reato per morte dell'imputato. Ed invero, il Castelli risulta deceduto in data 5.6.2016, come da certificato di morte prodotto dalla difesa e sul punto più volte questa Corte ha evidenziato come la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, imponga l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016). 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome manifestamente infondato. Ed invero, il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 599 bis c.p.p., con rinuncia ai motivi di appello sotto due profili che si intersecano tra loro, relativi alla mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e all'invalidità del consenso espresso all'accordo, essendosi l'imputato indotto ad addivenire al concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p. in dipendenza dell -incertezza normativa" derivante dall'effettiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa di cui al D.Lgvo n. 14/2019, contenente previsioni più favorevoli. 2.1.Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Questa Corte tuttavia ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della .pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). All'uopo indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonchè alla illegalità della sanzione inflitta. Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. , le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 2.2. Alla stregua dei suddetti principi, in merito al primo vizio denunciato dal Cari, attinente ai presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. deve rilevarsi l'inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Peraltro, il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa é dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), quanto alle disposizioni rilevanti in questa sede, non è ancora entrato in vigore, sicchè la Corte territoriale giammai avrebbe potuto utilizzare le future previsioni, sol perché inserite in una legge già promulgata - ma prorogata più volte nell'entrata in vigore- quali "tramiti interpretativi" delle norme attualmente vigenti, al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti ex art. 129 c.p.p. 2.3. Neppure si configura nella fattispecie in esame l'invocato vizio relativo alla formazione della volontà del Can di accedere al concordato in appello, in dipendenza della situazione di incertezza determinata dalla anomala condizione normativa della disciplina penale di cui al d.lgs. n. 14/2019, la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata. 2.3.1. In proposito, non si ritiene che l'incertezza sull'effettiva entrata in vigore di una norma e sulla portata di essa possano concretamente influire sul percorso di formazione della volontà del richiedente. Come è stato già evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418) quella dell'accordo è una tematica complessa, che evidenzia una molteplicità di profili statici, attinenti, cioè, alla struttura del patto, dinamici, relativi alla formazione della richiesta e del consenso, e patologici, inerenti ai vizi che possono inficiare la volontà delle parti. Dal punto di vista strutturale, sia che si voglia intendere il "patto" come un negozio bilaterale sinallagmatico, sia che si voglia fare riferimento alle impostazioni secondo cui il negozio sarebbe trilaterale, sia che ci si intenda riferire agli indirizzi secondo cui non vi sarebbe un sinallagma, ma un "congegno" che si estrinseca in due dichiarazioni convergenti, non si dubita che l'area negoziale connota lo stesso processo, che si caratterizza attraverso una peculiare alterazione delle cadenze tipiche dell'ordinaria dinamica procedimentale poiché accusa e difesa si accordano sull'entità della sanzione applicabile. Non pare dubitabile che con la richiesta dell'imputato di concordare la pena e di rinunciare ai motivi di impugnazione la parte, rinunciando a diritti, chiede, attraverso l'accordo, una determinata pena rispetto al quadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di tale richiesta, raggiunto l'accordo, non può più recedere per ragioni di convenienza, salvo il caso in cui l'oggetto del patto sia illegale sin dall'inizio (pena illegale) o per fatti sopravvenuti (es. dichiarazione di illegittimità costituzionale). 2.3.2. Il caso come quello in esame, dunque, non può attenere alla "formazione della volontà", atteso che, al momento in cui il negozio è stato perfezionato e recepito dal giudice, la dichiarazione della parte e la volontà sottostante non erano in nessun modo viziate, né, rispetto alla volontà dichiarata, può attribuirsi rilevanza ai motivi individuali, cioè alla convenienza soggettiva (arg. ex Rv. 279418). 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta la corretta emissione del decreto di irreperibilità per la fase dell'udienza preliminare e, pertanto, deduce l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si rivela del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. In particolare, il ricorrente adduce la sua reperibilità durante la fase delle indagini, avendo ricevuto la notifica del decreto di perquisizione e successivamente la notifica del decreto di citazione a giudizio ed essendo sempre rintracciabile in Italia- pur avendo una parte dei suoi interessi a [OSCURATO:PERSONA]- contestando dunque, in base a tali elementi, i presupposti del decreto di irreperibilità emesso medio tempore che non gli ha consentito di ricevere personalmente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e comunque di partecipare all'udienza preliminare. Tale deduzione si presenta del tutto generica, laddove non indica esattamente le ragioni per le quali il decreto di irreperibilità dovrebbe essere dichiarato nullo e quali presupposti in concreto risultavano mancanti all'atto dell'adozione di esso. Già la Corte territoriale nella sentenza impugnata aveva evidenziato come la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato fosse intervenuta dopo lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 c.pr e su tale valutazione l'imputato non ha sviluppato censure specifiche limitandosi ad evidenziare che il decreto in questione non sarebbe rinvenibile in atti. Del resto, già con l'atto di appello non erano state avanzate censure specifiche in merito al decreto di irreperibilità, poiché l'imputato si era limitato a dedurre che nella premessa della sentenza del primo giudice era stato evidenziato che "[OSCURATO:PERSONA] non era stato presente all'udienza preliminare, siccome all'epoca irreperibile", senza che venisse dato conto dell'effettiva sussistenza dei presupposti di cui all'art. 159 c.p.p., doglianza questa all'evidenza del tutto generica. 3.1.1. Peraltro la nullità conseguente all'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, è a regime intermedio, e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Rv. 262821;Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017,Rv. 272025), eccezione questa che, per quanto si rileva dalla sentenza del primo giudice, non pare essere stata sollevata nel primo grado di giudizio, nel quale l'imputato è stato presente. 3.2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in quanto tendente a sottoporre ai giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata ai giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794), adducendo una versione alternativa dei fatti, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. 3.2.1. Tanto premesso, si osserva che le sentenze di merito- da leggersi congiuntamente, saldandosi tra loro e formando un unico complesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte dall'imputato con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese, nonché ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione- hanno dato ampiamente conto delle ragioni per le quali le cessioni da parte della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente trasformata in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) delle azioni da essa possedute della s,p.a. [OSCURATO:SOCIETA]. e della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (queste ultime pari al 100% del capitale sociale) nonché dei crediti vantati nei confronti delle suddette società, il tutto per il valore di oltre 18.000.000,00 di euro, fossero operazioni fittizie, destinate alla completa spoliazione della società poi fallita, privandola con distrazione dei quattro asset positivi, senza incasso da parte della società fallita del prezzo fissato per le vendite. 3.2.2. In proposito, la Corte territoriale ha richiamato la pg. 21 della sentenza di primo grado, nella quale è stato dato atto, senza illogicità, delle modalità emblematiche, secondo cui il Gennari ed il [OSCURATO:PERSONA] si sono occupati di alimentare l'apparenza dell'avvenuto pagamento delle cessioni delle partecipazioni [OSCURATO:SOCIETA], mediante uno scambio di mail rinvenute nei loro rispettivi computer, con le quali la Finconnid, attraverso il presidente [OSCURATO:PERSONA], dapprima sollecitava con toni blandi la [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], al pagamento dei suddetti rilevanti importi, costituenti il prezzo delle cessioni avvenute tempo addietro, poi, il 24/10/2005, sempre la [OSCURATO:SOCIETA] scriveva alla [OSCURATO:SOCIETA], dando conferma dell'avvenuto pagamento del prezzo, ma contraddittoriamente il successivo 27 marzo 2006, attraverso il presidente [OSCURATO:PERSONA], reiterava la richiesta di pagamento dei prezzi, evidenziando di aver constatato che i pagamenti dei saldi della compravendita delle azioni e della cessione dei crediti non erano avvenuti e perciò diffidava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a disporre delle azioni di [OSCURATO:PERSONA], manifestando l'urgenza di addivenire ad un incontro per risolvere la questione a distanza di 5 mesi dalla cessione delle azioni; solo in data 28/10/2006 [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA] comunicava all'[OSCURATO:SOCIETA] la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione dei certificati azionari. In tale contesto, non merita censura la valutazione dei giudici di che hanno rilevato come il contenuto e la cadenza temporale di tali missive fosse solo apparente, siccome volto a celare ai soci [OSCURATO:SOCIETA] la realtà dei fatti, ovvero la mancata disponibilità nelle casse del corrispettivo della vendita delle partecipazioni [OSCURATO:SOCIETA] nell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro in tale contesto appare dirimente il dato messo in sostanza in risalto dai giudici di merito circa la mancata presenza dell'importo di C 19.000,000,00 nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA] quale corrispettivo della vendita delle azioni. A fronte di tali dati, le censure dell'imputato in merito all'inconciliabilità della costruzione di una complessa simulazione di plurimi negozi giuridici con il contenzioso sorto tra le parti stesse, a seguito proprio della mancata corresponsione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del prezzo della vendita delle azioni e dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:SOCIETA]., e della illogicità della volontà del Gennari di spogliare una società della quale il figlio del ricorrente risultava Presidente si traducono, come accennato in premessa, in mere censure in fatto, che peraltro non si confrontano con le articolate motivazioni delle sentenze di merito. 2.3.Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito all'assenza di qualità di amministratore di fatto del Gennari. Ed invero, al di là del rilievo che dalla sintesi- priva di censure- dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata non risulta che tale questione abbia costituito oggetto di specifica doglianza, in ogni caso immune da vizi si presenta la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, condividendo l'impostazione del primo giudice ha ricavato da plurimi indici ed elementi -e tra l'altro, dagli scambi di mail intercorsi tra l'imputato e il figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], nominato Presidente della [OSCURATO:SOCIETA] in data 16.11.2004- il suo ruolo di gestore effettivo della società, dando ad esempio indicazioni al figlio su come agire. Peraltro l'imputato con si confronta con le valutazioni del primo giudice- da leggersi congiuntamente a quelle della Corte territoriale- che ha ricavato il ruolo di amministratore di fatto della società fallita dell'imputato dalle modalità delle operazioni distrattive, dall'essere l'imputato in grado di gestire i rapporti contrattuali relativi all'acquisto delle azioni e partecipazioni Finconnid, di determinare le scelte strategiche ed organizzative della società, anche se non apparendo in proprio, ma come delegato di altri azionisti, oppure avvalendosi della collaborazione attiva dei propri familiari, assicurandosi peraltro la gestione della società fallita anche attraverso le società facenti capo alla sua stessa famiglia. Tali valutazioni fanno corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 Rv. 256534). Nella fattispecie in esame, infatti, il Gennari ha svolto ininterrottamente dal 2004 -sino al momento in cui è stato nominato liquidatore della società nel 2010 con il successivo fallimento della società dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]- il ruolo di coartefice delle scelte strategiche gestorie e spoliative della società e non già di occasionale gerente.3.4. Manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico. Sul punto non meritano censura le valutazioni dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 Rv. 266805). Peraltro, in ordine alla configurabilità dei fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione non rileva che la declaratoria di fallimento sia avvenuta a distanza dalle distrazioni fraudolente, in quanto gli atti di disposizione dei beni, una volta intervenuto il fallimento, assumono il carattere di illeciti penali, ove ricorrano i presupposti appunto della distrazione, in qualunque tempo siano stati commessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere dai collegamenti eziologici e psicologici fra tali fatti di bancarotta e il fallimento. L'aver operato per disporre la cessione dei beni della società in assenza di un corrispettivo dà conto adeguatamente del dolo generico della contestazione mossa all'imputato. 3.5. Generico e comunque manifestamente infondato si presenta il quinto motivo del Gennari, relativo al trattamento sanzionatorio. Invero, la Corte territoriale nel ritenere la pena principale di anni sei di reclusione e le pene accessorie irrogate per la stessa durata della pena principale proporzionate al ruolo principale svolto nella vicenda dall'imputato- che ha mostrato una particolare intensità del dolo nell'architettare una complessa operazione di depauperamento in danno dei soci e dei creditori- nonché nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche- tenuto conto altresì della condotta nella fase successiva alla dichiarazione di fallimento non collaborativa con l'attività del curatore, rendendosi di fatto irreperibile- ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte. In proposito giova richiamare il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Inoltre, quanto alle circostanze attenuanti generiche esse hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). Il confronto poi con la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non può venire in questione essendo stata definita la posizione di quest'ultimo in appello con l'istituto di cui all'art. 599 bis c.p. 4.In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per morte dell'imputato; va rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5500,00, oltre accessori di legge; va dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusio