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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 08886/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11789/2023 R.G. propostoda [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicili o digitale ex lege -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 2576/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZE il 17/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto – ai sensi dell’art. 380 - bis , comma 2, c.p.c.– la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso R.G. n. 11789/2023 Ad. 5/2/2025CC Inammissibilità la sentenza n. 2576 del 17 novembre 2022, della Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione della sua ritenuta inammissibilità.

2. Dalla lettura degli atti di causa emerge che l’ a vv.

Moroni impugnò con appello la sentenza del Tribunale di Firenze, che rigettava il reclamo proposto dalla medesima,ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di estinzione del processo immobiliare n. 287/2015 RGE, condannandola alle spese e al risarcimento per lite temeraria.

3. Il giudice di seconde cure respingeva il gravame, ritenendo corretta la sentenza impugnata.

4. Esperito dall’ a vv.

Moroni – ex art. 86 c.p.c. – ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. , avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità dello stesso, il difetto, in capo alla ricorrente, della qualità di avvocato abilitato al patrocinio innanzi al le giurisdizioni superiori.

5. Restava no intimat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA] formula va istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché veniva fissata , per la trattazione del ricorso, l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

7. La ricorrente deposita va memoria.

6. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è inammissibile.

2. L’[OSCURATO:PERSONA], infatti, riconosce di non risultare «cassazionista dall’albo», ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che– a suo dire, in base ad una lettura condotta alla stregua degli atti dell’Assemblea costituente– contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto «limitazioni possibili da parte della legge » , quanto il «bisogno di interventi legislativi per attuarsi».

3. L’inconsistenza degli argomenti svolti dalla ricorrente impone di decidere conformemente alla proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere inviolabile del diritto di azione; ciò alla stregua del principio – già richiamato nella suddetta proposta – secondo cui è «inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile»(Cass., Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass., Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01).

4. Difatti, il codice di rito impone, innanzi a questa Corte, la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto al suddetto albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934).

5. Proprio con riferimento ad altri ricorsi esperiti dalla medesima avv. [OSCURATO:PERSONA]– la quale, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori – si è statuito che «si tratta di un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito del giudizio ordinario: l’accesso alla giustizia non è dunque precluso né irragionevolmente ostacolato come ipotizza la ricorrente sollecitando una questione di costituzionalità … manifestamente priva di fondatezza, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense» ( così, autorevolmente, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024).

6. In conclusione, come già statuito anche da Cass. , Sez. 3, Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/ 2023 (e pure da Cass. , Sez. 3, Ordinanza n. 9367 del 08/04/2024), «[OSCURATO:PERSONA] …, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749-01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504-01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594-01)».

7. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti intimat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8. Occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso exart.360 c.p.c., di un professionista iscritto nell’albo speciale.

9. I nfine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’ inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 5.000,00, in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1- quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11789/2023 R.G. propostoda [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicili o digitale ex lege -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 2576/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZE il 17/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto – ai sensi dell’art. 380 - bis , comma 2, c.p.c.– la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso R.G. n. 11789/2023 Ad. 5/2/2025CC Inammissibilità la sentenza n. 2576 del 17 novembre 2022, della Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione della sua ritenuta inammissibilità. 2. Dalla lettura degli atti di causa emerge che l’ a vv. Moroni impugnò con appello la sentenza del Tribunale di Firenze, che rigettava il reclamo proposto dalla medesima,ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di estinzione del processo immobiliare n. 287/2015 RGE, condannandola alle spese e al risarcimento per lite temeraria. 3. Il giudice di seconde cure respingeva il gravame, ritenendo corretta la sentenza impugnata. 4. Esperito dall’ a vv. Moroni – ex art. 86 c.p.c. – ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. , avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità dello stesso, il difetto, in capo alla ricorrente, della qualità di avvocato abilitato al patrocinio innanzi al le giurisdizioni superiori. 5. Restava no intimat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] formula va istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché veniva fissata , per la trattazione del ricorso, l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 7. La ricorrente deposita va memoria. 6. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è inammissibile. 2. L’[OSCURATO:PERSONA], infatti, riconosce di non risultare «cassazionista dall’albo», ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che– a suo dire, in base ad una lettura condotta alla stregua degli atti dell’Assemblea costituente– contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto «limitazioni possibili da parte della legge » , quanto il «bisogno di interventi legislativi per attuarsi». 3. L’inconsistenza degli argomenti svolti dalla ricorrente impone di decidere conformemente alla proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere inviolabile del diritto di azione; ciò alla stregua del principio – già richiamato nella suddetta proposta – secondo cui è «inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile»(Cass., Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass., Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01). 4. Difatti, il codice di rito impone, innanzi a questa Corte, la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto al suddetto albo speciale degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934). 5. Proprio con riferimento ad altri ricorsi esperiti dalla medesima avv. [OSCURATO:PERSONA]– la quale, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori – si è statuito che «si tratta di un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all’esito dell’esperimento delle fasi di merito del giudizio ordinario: l’accesso alla giustizia non è dunque precluso né irragionevolmente ostacolato come ipotizza la ricorrente sollecitando una questione di costituzionalità … manifestamente priva di fondatezza, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è per i soggetti che non svolgono la professione forense» ( così, autorevolmente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024). 6. In conclusione, come già statuito anche da Cass. , Sez. 3, Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/ 2023 (e pure da Cass. , Sez. 3, Ordinanza n. 9367 del 08/04/2024), «[OSCURATO:PERSONA] …, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749-01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504-01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594-01)». 7. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti intimat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. Occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso exart.360 c.p.c., di un professionista iscritto nell’albo speciale. 9. I nfine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’ inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 5.000,00, in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1- quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,
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