CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 29047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del locale Tribunale del 30 ottobre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 180,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per avere, al fine di trarne profitto, infranto il finestrino di un'autovettura in sosta, realizzando atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto custodito al suo interno, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cosa esposta alla pubblica fede per consuetudine e necessità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza delle norme processuali stabilite e pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento alla violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe stata violata la previsione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 149 del 2020, e conseguentemente il disposto dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito consentito la realizzazione del contraddittorio cartolare tra le parti, mancando di esaminare le conclusioni scritte della difesa, ritualmente trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata - per come direttamente evincibile dalla lettura della sentenza e del verbale di udienza del 18 febbraio 2021, ove è stato testualmente rappresentato che la difesa non aveva presentato conclusioni scritte -. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. L'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nel dettare disposizioni per la decisione dei giudizi di appello nel periodo di emergenza riandemica, ha previsto un articolato sistema mediante cui consentire la comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato e delle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero, nonché la facoltà da parte dell'imputato di far pervenire al giudice le proprie conclusioni scritte. Tale disciplina è stata, per l'appunto, applicata nel caso di specie, senza, tuttavia, che dagli atti del fascicolo - esaminati in considerazione del dedotto error in procedendo (cfr. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304- 01; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) — sia risultato che le suddette conclusioni, trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata, siano pervenute all'esame dei giudici di appello. Ciò risulta, all'evidenza, corroborato dal fatto che nel verbale di udienza del 18 febbraio 2021 sia stato testualmente rappresentato che «il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni per iscritto». 3. A fronte dell'indicato dato fattuale, tuttavia, il Collegio rileva come questa Corte di legittimità abbia reiteratamente chiarito (cfr. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220-01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009-01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542-01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561-01) che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, che devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte. Nell'ambito dell'indicata esegesi è stato, altresì, affermato - con argomentazione del tutto condivisibile - che la riferita capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento, nel cui ambito è stata prodotta la memoria non considerata, non è da ritenersi del tutto incondizionata. Quando la memoria contenga, cioè, la mera ripetizione di difese già svolte, oppure si ponga in termini inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il suo mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, imponendosi, altrimenti, nei confronti del giudice l'iniquo compito di rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, pur se palesemente incongrui o formulati con scopi diversivi. Il giudice di legittimità, pertanto, non è legato al dato formale della mancata menzione e della espressa considerazione della memoria nell'ambito della sentenza di appello, ma deve operare un effettivo apprezzamento di essa in termini concreti. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria, e trascurato dal decidente di merito, di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argonnentativo della sentenza impugnata, nonché, dall'altro lato, la consistenza intrinseca della memoria, neutralizzando enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum. Un importante corollario delle rappresentate affermazioni - correlato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, come ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823-01 - consiste nella concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, che deve essere oggetto di una puntuale rappresentazione da parte del ricorrente, il quale, con specifico riferimento al vizio di motivazione, è tenuto a porre in risalto il collegamento tra le difese sviluppate in memoria e il conseguente profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza. Non è sufficiente, pertanto, che nel ricorso ci si dolga dell'intervenuta mancata valutazione della memoria da parte del giudice di merito, ma è necessario che detta omissione venga tradotta in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo reso nella sentenza impugnata. 3.1. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, deve essere osservato come le conclusioni rese dalla difesa del Benzebila, e non considerate dalla Corte di appello, non si connotino affatto per una significatività tale da poter, in qualche modo, incidere sulla tenuta logico-motivazionale della sentenza impugnata. Nel proprio atto, infatti, il difensore dell'imputato si era limitato a richiedere alla Corte territoriale «in riforma della sentenza impugnata: accogliere i motivi di cui all'atto di appello», a tal fine richiamando «in toto le argomentazioni ivi svolte, sia con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (motivo 1), sia con riferimento al mancato contenimento della pena entro i minimi edittali (motivo 2)». E' di tutta evidenza, allora, come la memoria non considerata dai giudici di secondo grado contenga solo la sola succinta ripetizione, peraltro per relationem, di difese già svolte, e perciò si caratterizzi per un contenuto tale per cui il suo mancato esame non può in alcun modo influire sul percorso logico-motivazionale seguito dalla Corte territoriale, incidendo sulla completezza o sulla tenuta logica della sentenza impugnata. Né, d'altro canto, il Benzebila ha in nessun modo esplicato, in seno al proprio ricorso, di quale specifico vizio motivazionale la sentenza della Corte di appello sarebbe gravata, in conseguenza del mancato apprezzamento delle difese sviluppate nella non considerata memoria. 4. Ne consegue, pertanto, la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes