CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 34973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21453/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza della Corte di a ppello di Lecce n. 708 /20 2 1 , depositata il10 giugno 202 1 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civili -Revocazione (giudizio di) –Errore di fatto –[OSCURATO:PERSONA] di revocazione [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti il Tribunale di Lecce l’arch. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone — previo accertamento dell’illecito commesso per aver redatto relazione di c.t.u. risultata falsa (come tale denunciata anche penalmente in procedimento tuttavia estinto per amnistia), nell’ambito di pregresso giudizio civile che aveva visto la prima soccombere, proprio in virtù di quella perizia, rispetto alle pretese nei suoi confronti azionate da altro professionista per compensi professionali — la condanna al risarcimento dei danni (rappresentati dagli esborsi sostenuti in sede esecutiva per far fronte a quella condanna). 2. Il Tribunale rigettò la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria preliminarmente opposta dal convenuto.La Corte d’appello confermò tale decisione. 3. Avverso la sentenza d’appello la soccombente propose istanza di revocazione per errore di fatto ex art.395 n. 4 cod. proc. civ. e, al contempo, ricorso per cassazione. 4. Con sentenza n. 708/2021, depositata il 10 giugno 2021, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla istanza di revocazione, per essere nelle more sopravvenuto l’accoglimento del coevo ricorso per cassazione, giusta ordinanza della S.C. n. 19511 del 19/07/2019, ed ha regolato le spese del giudizio di revocazione ponendole a carico della ricorrente, secondo soccombenza virtuale, avendo ritenuto che gli errori denunciati fossero in parte ininfluenti (secondo e terzo motivo di revocazione), in altra parte costituissero errori di giudizio (primo, terzo e quarto motivo di revocazione). 5. In particolare, per quanto interessa in questa sede, con riferimento alquarto motivo di revocazione — con il quale la Carrier o aveva lamentato «l'errore … consistito nell'aver supposto l'inesistenza di un fatto cioè l'effettiva manifestazione del danno patrimoniale nel 2005», pur avendo essa allegato che il danno patrimoniale si era manifestato e completato , nella sua interezza , solo nel 2005, con il pagamento dell'ultima rata di conversione del pignoramento — la Corte puglieseha osservato che (v. sentenza, pag. 6): a) l'errore contestato alla Corte integra un errore di giudizio, insito nell'aver ritenuto che la data da cui far partire l'exordium praescriptionis dovesse essere individuata in quella dell'intervenuta amnistia, cioè il 1990, senza considerare che i danni nel 1994 erano «ancora in itinere» e che il danno patrimoniale si era « manifestato, nella sua interezza e completato solo nel 2005, quando è stata pagata l'ultima rata di conversione del pignoramento»; b) è dunque evidente che si addebita alla Corte non una mera svista - per avere ignorato il documento cui si fa riferimento a pag. 14 rigo 19 dell'atto di revocazione (dove si specifica che «il danno patrimoniale consiste nella somma ingiustamente pagata nel 2005 dalla ricorrente all'arch. [OSCURATO:PERSONA] a causa della falsa perizia redatta dal convenuto, somma liquidata (meglio determinata) in € 28.721,32 dal Tribunale di Lecce, sez. esecuzioni immobiliari, con ordinanza del 10/11/03 emessa nella procedura esecutiva n.465/87 R. Rs. Imm. (fasc. I grado pag. 18-23)» - ma un errore di giudizio, per avere la Corte ritenuto inefficace, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la lettera racc. del 5 aprile 1994 e, quindi, accolto l'eccezione di prescrizione in forza della seguente argomentazione: « … dal momento dell'estinzione del reato, coincidente con la data del provvedimento di clemenza di cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 ... alla lettera del 13 marzo 1999 risulta già ampiamente decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. e nessuna rilevanza può essere attribuita agli atti intervenuti successivamente». 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato atre motivi. L’intimato non svolge difese.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alla ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., « motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in merito alla affermata soccombenza virtuale della prof.ssa Carriero in relazione al quarto motivo di revocazione; nullità della sentenza» (così, testualmente, nell’intestazione). Deduce che l’affermazione sopra riportata, sub lett. a ) del § 5 della parte narrativa («Fatti di causa») della presente ordinanza, è illogica e contraddittoria rispetto alla premessa posta a pag. 5 della sentenza secondo cui l’errore di fatto denunciato consisteva nell'aver supposto, l’istante, « l'inesistenza di un fatto cioè l'effettiva manifestazione del danno patrimoniale nel 2005», pur avendo essa allegato che il danno patrimoniale si era manifestato, nella sua interezza e completato solo nel 2005, con il pagamento dell'ultima rata di conversione del pignoramento. Rileva che: —la locuzione « senza considerare » è contraddittori a in quanto fa presupporre più una svista materiale che un errore di giudizio; — la motivazione è manifestamente illogica in quanto ribalta l'errore con la decisione, la causa con l'effetto: far partire l'exordium prescriptionis dal 1990 , osserva, non è l'errore denunciato ma la decisione causata dall'errore; — in mancanza dell'errore la decisione sarebbe stata necessariamente diversa; i nfatti, presupponendo l'esistenza di danni ancora in itinere, la prescrizione non poteva partire dal 1990 e la raccomandata di messa in mora del 1994 diveniva irrilevante.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., « motivazione palesemente illogica in merito alla affermata soccombenza virtuale della prof.ssa Carriero in relazione al quarto motivo di revocazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4; nullità della motivazione per relationem; violazione dell'obbligo del giudice di munire la sentenza della esposizione delle ragioni di fatto; nullità della sentenza» (così nell’intestazione). Il motivo investel’affermazione sopra riportata sub lett. b) del § 5 della parte narrativa («Fatti di causa») della presente ordinanza. Deduce la ricorrente che: — l'espressione utilizzata, « aver ignorato il documento » , è contraddittoria e fa in realtà supporre proprio unerrore di fatto e non di giudizio; —la motivazione impugnata attua il sopra descritto ribaltamento logico/giuridico, senza peraltro motivare in maniera intellegibile; — non è affatto vero che al motivo n. 4 dell'atto di revocazione «si addebita alla Corte un errore di giudizio per aver ritenuto inefficace, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la lettera racc. del 5 aprile 1994 »; si è eccepita invece l'errata/omessa percezione del contenuto degli atti del giudizio in relazione all'esistenza dei danni ancora in itinere, errore di fatto che ha provocato la decisione circa la rilevanza della raccomandata di messa in mora del 1994; — se il relatore avesse avuto presente che i danni non erano conclusi, avrebbe certamente ritenuto rilevanti sia l'atto di messa in mora del 1999 sia i successivi ed avrebbe fatto un calcolo diverso della prescrizione; — la motivazione per relationem , utilizzata nella sentenza qui impugnata, è nulla in quanto non chiarisce alcunché e non rispetta i criteri fissati dalla Suprema Corte. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione dell'art. 395 cod. proc. civ. e dei consolidati principi in materia di revocazione». Afferma che, contrariamente a quanto si legge nell'impugnata sentenza, ricorrono tutti i presupposti dell'errore revocatorio previsti dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed illustrati dalla costante giurisprudenza di legittimità. Ciò in quanto — sostiene — « nel caso di specie la decisione di ritener irrilevanti gli atti di messa in mora del 1999 e successivi si fonda proprio sulla supposta inesistenza di un fatto storico documentalmente provato cioè che i danni erano ancora in itinere; il fatto non era controverso e non è stato oggetto di valutazione, esame o pronuncia da parte del Giudice; l'errore è stato a tutta evidenza decisivo». 4. Il primo e il secondo motivo, congiuntamente esaminabili in quanto intimamente connessi, sono manifestamente infondati. Secondo principio più che consolidato, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie. La motivazione è chiara e pienamente comprensibile . P er sostenere il contrario si riversano, nella illustrazione dei motivi, le allegazioni e gli argomenti difensivi svolti con il quarto motivo del ricorso per revocazionee se ne contesta l’esito valutativo, in termini eccentrici rispetto al vizio dedotto e comunque non riconducibili ad alcuno dei vizi tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ.. Varrà comunque rammentare che, secondo nozioni ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso. Nel caso di specie la Corte d’appello, giudice della revocazione,ha chiaramente evidenziato che la circostanza che si assume erroneamente percepita dal giudice d’appello (ossia l’esistenza, nel 1994, di danni ancora in itinere) non ha assunto alcun rilievo nella valutazione allora operata del tema di lite, posto che da essa quel giudice ha in sostanza del tutto prescisso, ritenendo che la decorrenza del termine prescrizionale andasse individuata nella data del provvedimento di amnistia che aveva determinato l’estinzionedel reato per il quale il convenuto era stato imputato nel separato procedimento penale. Avendo così ricostruito la motivazione della sentenza d’appello, correttamenteil giudice a quo ha ritenuto insussistente il denunciato errore revocatorio e semmai individuabile in quella decisione un errore di giudizio non deducibile in sede revocatoria. Un errore revocatorio si sarebbe, infatti, potuto affermare ove il giudice d’appello avesse , in ipotesi, affermato che il credito era prescritto poiché risultava (contrariamente al vero) che i danni erano già tutti maturati oltre cinque anni prima dell’atto di costituzione in mora; ma non era questo il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata per revocazione, così come ricostruito dal giudice a quo. Che fosse corretta poi tale ricostruzione è indiretta mente confermato nello stesso odierno ricorso, là dove, nella illustrazione del terzo motivo si afferma che il fatto che i danni erano ancora in itinere «non è stato oggetto di valutazione, esame o pronuncia da parte del Giudice», con il che appunto si conferma che il giudice d’appello ritenne prescritto il credito per ragione del tutto prescindente dall’esistenza o meno di danni ancora in itinere. 5. Il terzo motivo è inammissibile. Quella proposta è infatti chiaramente unacensura in facto e non in iure. Non è individuata l’affermazione in diritto che comporterebbe violazione della norma evocata, se non attraverso il mero richiamo a quanto dedotto con i precedenti motivi di cui s’è detto. Come questi anch’essa postula una ratio decidendi diversa da quella esposta in sentenza, quale sopra evidenziata.6. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Essendo l’intimato rimasto tale, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 P.Q.M. rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti