CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 15 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 6 novembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di furto consumato aggravato del bagaglio di un viaggiatore all'interno di una stazione ferroviaria, fatto commesso il 2 novembre 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui denunzia contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è meramente reiterativo di assunto che ha già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito nella sentenza impugnata (v. pp. 4-5), con la quale il ricorrente, in realtà, omette il doveroso confronto critico. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa onatella Ferranti. .4 e- [OSCURATO:PERSONA] I