CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte respinto l'applicazione della predetta attenuante con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contestare dogmaticamente (si veda, in particolare, pag. 4 sulla valutazione dell'importo sottratto - oggettivamente non modestissimo come invece richiesto dalla giurisprudenza in tema di riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità - e delle modalità della rapina, che certamente hanno inciso negativamente sulla libertà e integrità della vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della