CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 05/05/2026 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli accoglieva parzialmente l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 16 marzo 2026, di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo del profitto disposto dal Gip del tribunale diNapoli con provvedimento del 17 gennaio 2022; in particolare, si disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro di euro 13.162.700,13 in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 292 e 295, comma 2, lett c e d-bis d.P.R. n. 43/73; 81 cpv., 48, 61 n. 2 e 479 in relazione all'art. 476 cod.pen.; 81 cpv.e 640 cod.pen.; 25-sexiesdecies D.Igs. n. 231/01 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. n. 43/73; 24, comma 1 e 2, D.Igs. n. 231/01 in riferimento all'art. 640, commi 1 e 2 cod.pen.. Si tratta di provvedimento assunto nel quadro di indagini secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le società [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] C. s.r.I., nelle qualità rispettivamente rivestite, sono ritenuti autori di contrabbando doganale, per avere sottratto merci al pagamento dei diritti di confine, effettuando importazioni di biciclette elettriche dalla Cina, eludendo il pagamento dei dazi antidumping e dell'IVA di importazione per importi complessivi di euro 13.162.600,14 (capo 1); di una pluralità di falsi commessi nelle dichiarazioni doganali, per avere dichiarato trattarsi dell'importazione, dalla Cina o dalla Turchia, di pezzi e parti di e-bike, poi assemblati in Italia, invece che di acquisti di bike complete, inducendo in errore i funzionari doganali in merito alla provenienza delle merci ( capi da 2 a 6); di truffa continuata e aggravata ai danni dell'Agenzia delle Dogane, evitando, con le descritte condotte, il pagamento dei dazi doganali e dell'Iva. Secondo l'Accusa, gli indagati avrebbero sottratto al pagamento dei diritti di confine - dazi doganali antidumping e I.V.A. - merce consistita in pezzi di biciclette originali, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Turchia, mediante redazione di dichiarazioni doganali false, idonee a indurre in errore il funzionario delle dogane sulla provenienza effettiva delle merci. 2. In particolare, il tribunale disponeva l'immediata restituzione della somma di euro 31.221, 95 in favore di [OSCURATO:PERSONA] confermando altresì la impugnata ordinanza con riguardo alla somma di euro 64.108,24, sequestrata su conto corrente presso la banca [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di impugnazione. 4. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, contestando la tesi per cui il decreto del 17 gennaio 2022 avrebbe integrato un provvedimento di sequestro funzionale alle confisca diretta e non per equivalente. Al contrario, in tale ultimo senso deporrebbero plurimi indici quali, accanto alla espressione "2 kfino a concorrenza del profitto complessivo di circa 13 milioni", lo stesso importo complessivo citato, la pluralità dei destinatari del sequestro, l'assenza di una individuazione originaria della provvista personale e la successiva valorizzazione dei flussi bancari. In tal modo il tribunale non avrebbe integrato una motivazione carente bensì avrebbe trasformato a posteriori un sequestro indifferenziato "fino a concorrenza" in un sequestro diretto personalizzato. 5. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al nesso di derivazione causale tra la somma - oggetto di conferma quanto al vincolo reale - di euro 64.108,24 ed i reati contestati. Si contesta che il tribunale abbia ridotto la mera provenienza del denaro da accrediti delle società coinvolte nei reati generatori del profitto in una prova del profitto personale del ricorrente, con una mera presunzione di illiceità dei flussi societari, senza dunque spiegare perché un flusso di denaro proveniente da una società coinvolta debba automaticamente qualificarsi come avente una derivazione causale dal reato. Da qui il vizio di motivazione apparente. 6. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione dei principi di personalizzazione del profitto, con indebita sovrapposizione tra profitto delle società e profitto personale dell'amministratore. Ai fini del sequestro finalizzato alla confisca diretta è necessario dimostrare - diversamente da quanto spiegato dal tribunale - che il denaro appreso costituisca vantaggio concretamente conseguito dal reato da parte del destinatario della misura; a fronte della natura unitaria del profitto di un ente quale risparmio di spesa, il sequestro del profitto nei confronti dell'amministratore richiede, si osserva, la dimostrazione che quel risparmio o la sua proiezione patrimoniale, sia entrato nella sfera personale del ricorrente, circostanza questa che si rappresenta come indimostrata. 7. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in tema di Iva all'importazione, contestando il rigetto della richiesta di rideterminazione della base confiscabile. E si contesta che il tribunale non avrebbe esaminato il nucleo della richiesta difensiva, inerente il tema della impossibilità, secondo la difesa, che l'importo corrispondente all'IVA all'importazione possa essere automaticamente assunto come profitto personale confiscabile in capo al ricorrente. Il tribunale non avrebbe dimostrato che l'IVA all'importazione omessa si sia trasformata in un incremento patrimoniale personale per il [OSCURATO:PERSONA]. Da qui la necessità di una corretta base confiscabile qui invocata.8. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge per indebita trasformazione dell'insufficienza della documentazione difensiva sui movimenti bancari valorizzati in una prova della derivazione illecita del ritenuto profitto. Con motivazione carente per assenza di spiegazione circa quale elemento positivo possa dimostrare la derivazione illecita. 9. Con l'ultimo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, circa la irrilevanza del precedente interno di cui alla sentenza della terza sezione di questa Corte di Cassazione n. 34197/2025 e del successivo esito favorevole di merito per il ricorrente. Si contesta che non si sia dato spazio all'affermato, nella predetta sentenza, metodo di quantificazione del profitto superando ogni determinazione indifferenziata del medesimo, non potendo il vincolo reale sopravvivere come apprensione indistinta del patrimonio di soggetti diversi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che i motivi dedotti attengono, in sostanza, alla carenza originaria di presupposti per il sequestro disposto nei confronti del ricorrente, avendo riguardo in particolare alla ritenuta assenza di un nesso di pertinenzialità tra quanto sequestrato e i reati ipotizzati, oltre che ad erronee determinazioni della base confiscabile. Il riferimento alla sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite "Massini" non vale a legittimare tale impugnazione trattandosi al più di un novum giurisprudenziale che come appresso riportato, il tribunale ha coerentemente descritto come non pertinente. In proposito vale ricordare che nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen.. (Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, Capelli, Rv. 265303 - 01). Né è invocabile nel caso concreto quell'indirizzo di legittimità secondo cui la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una 4rinuncia all'impugnazione. Come infatti risulta a pagina 4 della ordinanza impugnata, in nota, il tribunale del riesame confermava in data 8.9.2022 il decreto di sequestro preventivo del 17.1.2022, senza che si procedesse alla relativa impugnazione. 2. In ogni caso, il primo motivo è inammissibile. Esso si traduce in una mera contestazione della ricostruzione, congrua, operata dal Tribunale, circa la qualifica giuridica del provvedimento di sequestro in contestazione, articolatamente impostata sulla base di una perspicua valorizzazione della normativa di riferimento applicabile all'epoca di adozione del decreto e di convergente giurisprudenza tesa ad escludere, per il caso di specie, e senza che su tali specifici profili emerga una specifica quanto puntuale confutazione, la normativa configurabilità, accanto al sequestro finalizzato alla confisca diretta rispetto ai reati di tipo doganale in questione, anche del sequestro funzionale alle confisca per equivalente, su cui invece si appunta la impostazione critica difensiva. In altri termini, si deduce, in sostanza, una critica alla motivazione del collegio della cautela, che come noto è inammissibile in questa sede, atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione). (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01) 3. Le medesime considerazioni di cui sora devono formularsi riguardo al secondo motivo, anche esso meramente valutativo e inerente la elaborazione della motivazione, siccome inerente espressamente al vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al nesso di derivazione causale tra la somma - oggetto di conferma quanto al vincolo reale - di euro 64.108,24, ed i reati contestati. Invero, il tribunale lungi dall'avere, come dedotto dalla difesa, ridotto la mera provenienza del denaro sequestrato da accrediti delle società coinvolte nei reati generatori del profitto in una prova del profitto personale del ricorrente, 5con una mera presunzione di illiceità dei flussi societari, senza spiegare perché un flusso di denaro proveniente da una società coinvolta debba automaticamente qualificarsi come avente una derivazione causale dal reato, ha chiaramente motivato sul punto, senza quindi alcuna carenza o apparenza della motivazione. Questa invero si fonda sulla valorizzazione di elementi specificamente indicati come "già evincibili dalla documentazione acquisita" con le indagini e rispetto alle quali " il contraddittorio ( negato dalla difesa, ndr) è assicurato nella presente fase procedimentale dall'art. 127 cod. proc. pen."; sulla considerazione della ampia accezione assunta nell'elaborazione giurisprudenziale dal nesso di pertinenzialità tra il profitto e il reato ( cfr. sul punto da ultimo Sez. Unite "Massini") così da potere identificarsi anche nel risparmio di spesa come anche con forme di reimpiego del profitto, ovvero con ogni forma di utilità che sia conseguenza anche indiretta o mediata della attività criminosa, comprese le somme illecitamente acquisite o risparmiate dalla persona giuridica e successivamente da questa reimpiegate a vantaggio del reo quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo ( cfr. SS.UU n. 29951/2024 Focarelli; nn. 10280 Miragliotta); sulla conseguente evidenziazione della possibilità di sottoporre a vincolo reale funzionale alla confisca diretta nel quadro di un profitto per risparmio di spesa "relativo" somme di denaro e sulla coerente rilevazione per cui tali somme, alla luce dei predetti principi e quindi di concetti "ampi" di profitto confiscabile, potrebbero essere apprese anche sub specie di somme giacenti su conto corrente dell'amministratore della società - autore del reato - ove risultino di derivazione di provviste economiche che la corrispondente società in epoca posteriore o prossima alla consumazione del reato "abbia destinato al patrimonio privato dello stesso" ( cfr. in tal senso anche Cass. Pen. sez. III n. 30534 del 2025). Ma ancor più, appare rafforzata l'elaborazione motivazionale sul punto attraverso l'ulteriore rilievo per cui, da una parte, la somma di cui è stato confermato il sequestro, pari a 64.108,24 euro, presente su conto corrente del [OSCURATO:PERSONA], si segnalerebbe, per plurimi elementi, come di derivazione dai reati qui ipotizzati ( alla luce dei profitti da risparmi di spesa o da vendita delle e - bike vendute ottenuti dalle società coinvolte, in uno con la coesistenza temporale del loro formarsi con una serie di accrediti ingiustificati - analiticamente illustrati dal tribunale a pagg. 15 e 16 nella loro assenza di serio e preciso fondamento estraneo alla vicenda in esame - provenienti dalle stesse società a favore del [OSCURATO:PERSONA]). Non secondario è, peraltro il rilievo, non specificamente confutato, per cui circa 100.000 euro in accrediti ingiustificati, superiori dunque ai 64.000 euro circa sequestrati, sarebbero direttamente provenienti dalla società "[OSCURATO:PERSONA] e c. s.r.l." (beneficiaria delle vendite delle biciclette falsamente 6rappresentate come di provenienza non cinese) e dunque, neppure da risparmi di spesa correlati a omessi versamenti di imposte in termini di dazi doganali e Iva. In tale quadro, altamente connotato in termini motivazionali, ogni censura sulla ricostruzione della provenienza degli accrediti inerenti somme sequestrate si traduce in mera questione di merito, che conforta ulteriormente l'inammissibilità del motivo. Le presenti considerazioni valgono a respingere come del tutto infondata anche la censura di cui al quinto motivo proposto. 4. Le argomentazioni immediatamente sopra elaborate, cui si rinvia, evidenziano la assoluta mancanza di fondamento anche delle censure di cui al terzo motivo, essendosi ben motivato, per quanto sinora illustrato, il rapporto di pertinenzialità tra reato e denaro sequestrato, traslato dalle società al ricorrente a fronte della sua compartecipazione nell'illecito. 5. Inammissibile è il quarto motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in tema di Iva all'importazione, contestandosi il rigetto della richiesta di rideterminazione della base confiscabile. Preliminare è il rilievo dell'assenza di interesse sul punto. A fronte invero di un sequestro inerente la somma di circa 64.000 euro, si propone una rideternninazione della base economica confiscabile che oltre a non essere in ricorso precisamente specificata nel suo ammontare finale ( non essendo in questa sede ammissibile alcun mero rinvio al gravame, necessitandosi piuttosto di censure precise e puntuali al riguardo) non appare certamente inferiore alla somma attualmente in vinculis così da non emergere alcuna attuale immediata e concreta incidenza positiva dall'accoglimento della censura, per il ricorrente, da tale invocata rideterminazione. 6.E inammissibile anche l'ultimo motivo, circa il vizio di motivazione apparente, in ordine alla irrilevanza del precedente interno di cui alla sentenza della terza sezione di questa Corte di Cassazione n. 34197/2025 e del successivo esito favorevole di merito per il ricorrente, per cui non sarebbe stato dato spazio all'affermato, nella predetta sentenza, metodo di quantificazione del profitto superando ogni determinazione indifferenziata del medesimo, non potendo il vincolo reale sopravvivere come apprensione indistinta del patrimonio di soggetti diversi, Sia perché, ancora una volta, appare generico nella determinazione del profitto ascrivibile al ricorrente che, allo stato, lo si ripete, appare superiore alla somma di circa 64.000 euro sequestrati, alla luce delle motivazioni elaborate in ordinanza sul punto, sia perché, senza che risulti alcuna specifica confutazione, Io stesso tribunale ha spiegato - con motivazione nient'affatto apparente nel 7quadro anche complessivo del provvedimento impugnato - che il sequestro è stato ridotto per il ricorrente proprio nella misura del suo profitto accertato (cfr. pag. 17). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammiss P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], 2 8 SEI 203 R. [OSCURATO:PERSONA] Doti. ssaE!isabe1aA rrabito ttz. 8