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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32000/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono tutti il vizio di motivazione iin ordine, rispettivamente (a) alla valutazione della prova posta a base delgiudizio di responsabilità in riforma della sentenza assolutoria di primo grado; (b)al travisamento della prova del reato di cui all’art. 648, cod. pen., (c) allavalutazione degli elementi indiziari, non sono consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di confronto con la motivazione;rilevato che la Corte, in senso conforme alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, ha correttamente motivato in ordine alla valutazione della prova afondamento della pronuncia di condanna, in riforma della sentenza assolutoria diprimo grado, illustrando il compendio probatorio sulla base del quale ritenereaccertata la responsabilità del ricorrente per la ricettazione, in ragione altresìdella prova dell’elemento soggettivo, desunta dalla mancanza di documentazioneidonea a dimostrare la regolarità dell’acquisto dei beni, peraltro a fronte di unprezzo tutt’altro che irrisorio (pagg. 6-7 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono tutti il vizio di motivazione iin ordine, rispettivamente (a) alla valutazione della prova posta a base delgiudizio di responsabilità in riforma della sentenza assolutoria di primo grado; (b)al travisamento della prova del reato di cui all’art. 648, cod. pen., (c) allavalutazione degli elementi indiziari, non sono consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di confronto con la motivazione;rilevato che la Corte, in senso conforme alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, ha correttamente motivato in ordine alla valutazione della prova afondamento della pronuncia di condanna, in riforma della sentenza assolutoria diprimo grado, illustrando il compendio probatorio sulla base del quale ritenereaccertata la responsabilità del ricorrente per la ricettazione, in ragione altresìdella prova dell’elemento soggettivo, desunta dalla mancanza di documentazioneidonea a dimostrare la regolarità dell’acquisto dei beni, peraltro a fronte di unprezzo tutt’altro che irrisorio (pagg. 6-7 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris