Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05618/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità e senza un confronto effettivo con la motivazione resa in appello contrasta la responsabilità dell'imputato per la resistenza allo stesso ascritta muovendo da una alternativa e non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che di contro, con argomentazione corretta, puntuale e coerente alle emergenze acquisite, lette senza incorrere in manifeste incongruenze logiche ha riscontrato i tratti costitutivi del reato contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2024. ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità e senza un confronto effettivo con la motivazione resa in appello contrasta la responsabilità dell'imputato per la resistenza allo stesso ascritta muovendo da una alternativa e non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che di contro, con argomentazione corretta, puntuale e coerente alle emergenze acquisite, lette senza incorrere in manifeste incongruenze logiche ha riscontrato i tratti costitutivi del reato contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024. ,
Sentenza Cassazione n. 05618/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris