CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 0540013) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena e alla applicazione delle attenuanti generiche. 3. Il motivo proposto è del tutto generico perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sostengono la richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dic P.Q.M