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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 14007/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/11/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Bologna, decidendo sull'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Rimini aveva rigettato la richiesta intesa a ottenere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari cui l'imputato è sottoposto per i reati previsti dagli artt. 416, primo comma, 640 e 61 n. 7, 81 e 612 cod. pen., per i quali, ad esito del giudizio abbreviato, egli è stato condannato in primo grado alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari.

Osserva la difesa che il ricorrente si trova in custodia cautelare da circa un anno e mezzo e che nell'ultimo anno è stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per prestare attività lavorativa, circostanze queste che esigevano una rivalutazione delle esigenze cautelari inizialmente emerse, omessa dal Tribunale, limitatosi a evidenziare i precedenti penali di Miraglia.

Inoltre, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente una occasione per commettere ulteriori delitti della stessa specie.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. In primo luogo, va ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio - sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento e alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep.2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; da ultimo v.

Sez. 2, n. 4971 del 14/12/2021, dep. 2022, Panella, non mass.).

In secondo luogo, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (v.

Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 2/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.).

Con fondamento, pertanto, il Tribunale ha richiamato la gravità dei fatti commessi dal ricorrente, promotore e organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminate di truffe, aggravate dal danno di rilevante entità cagionato alle vittime, fatti sintomatici di una elevata professionalità nel crimine.

Il giudizio sul pericolo di recidiva, poi, non può prescindere dalla valutazione sulla «personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali» (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), cosicché del tutto logico è il richiamo dell'ordinanza impugnata alle plurime condanne subite da Miraglia, anche per reati di truffa e furto.

3. Il Tribunale, inoltre, ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il solo decorso del tempo di esecuzione della misura e l'osservanza puntuale delle relative prescrizioni per un verso non sono fatti neutri e irrilevanti, ma per altro verso sono inidonei a dimostrare la sopravvenuta attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari in assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (cfr. Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652).Con incensurabile motivazione, niente affatto mancante, il Tribunale ha escluso che la sola prestazione di attività lavorativa, autorizzata dal giudice che procede, sia di per sé elemento sufficiente per ritenere che le rilevanti esigenze cautelari siano venute meno.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2022.

Il Consigliere estensore P4-cro Messin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/11/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Delia CARDIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Bologna, decidendo sull'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Rimini aveva rigettato la richiesta intesa a ottenere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari cui l'imputato è sottoposto per i reati previsti dagli artt. 416, primo comma, 640 e 61 n. 7, 81 e 612 cod. pen., per i quali, ad esito del giudizio abbreviato, egli è stato condannato in primo grado alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari. Osserva la difesa che il ricorrente si trova in custodia cautelare da circa un anno e mezzo e che nell'ultimo anno è stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per prestare attività lavorativa, circostanze queste che esigevano una rivalutazione delle esigenze cautelari inizialmente emerse, omessa dal Tribunale, limitatosi a evidenziare i precedenti penali di Miraglia. Inoltre, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente una occasione per commettere ulteriori delitti della stessa specie. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. In primo luogo, va ricordato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio - sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento e alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep.2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; da ultimo v. Sez. 2, n. 4971 del 14/12/2021, dep. 2022, Panella, non mass.). In secondo luogo, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del 2/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 25158 del 14/05/2021, Nasti, non mass.). Con fondamento, pertanto, il Tribunale ha richiamato la gravità dei fatti commessi dal ricorrente, promotore e organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminate di truffe, aggravate dal danno di rilevante entità cagionato alle vittime, fatti sintomatici di una elevata professionalità nel crimine. Il giudizio sul pericolo di recidiva, poi, non può prescindere dalla valutazione sulla «personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali» (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), cosicché del tutto logico è il richiamo dell'ordinanza impugnata alle plurime condanne subite da Miraglia, anche per reati di truffa e furto. 3. Il Tribunale, inoltre, ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il solo decorso del tempo di esecuzione della misura e l'osservanza puntuale delle relative prescrizioni per un verso non sono fatti neutri e irrilevanti, ma per altro verso sono inidonei a dimostrare la sopravvenuta attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari in assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652).Con incensurabile motivazione, niente affatto mancante, il Tribunale ha escluso che la sola prestazione di attività lavorativa, autorizzata dal giudice che procede, sia di per sé elemento sufficiente per ritenere che le rilevanti esigenze cautelari siano venute meno. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore P4-cro Messin
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