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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44553/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 24 luglio 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.

La Corte di appello di Bologna ha riconosciuto, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche, l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di mesi dieci, giorni venti di reclusione, sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione per la durata di anni due.

Ritenevano i giudici di merito dimostrata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio stradale.

Il fatto, alla stregua della ricostruzione offerta nelle sentenze di merito, è stato così ricostruito: il Pattini, alla guida di un trattore con rimorchio, aveva incrociato una coppia di ciclisti su una strada di dimensioni assai ridotte (il rimorchio era largo 2,44 metri a fronte di 2,90 metri di carreggiata); i ciclisti si erano fermati lungo la carreggiata per consentire il transito del trattore che occupava gran parte della carreggiata; l'imputato aveva rallentato e si era spostato il più possibile sulla banchina finché non aveva sentito delle urla.

La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], durante lo spostamento del trattore, caduta dalla bicicletta in corrispondenza del varco tra il veicolo ed il rimorchio, rimaneva schiacciata dal rimorchio, perdendo la vita dopo poco.

Era desunta la responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni del teste che aveva assistito al fatto - marito della persona offesa - [OSCURATO:PERSONA], dai rilievi eseguiti dai carabinieri nell'immediatezza del fatto e dalle consulenze tecniche acquisite.

I profili di colpa che si addebitano all'imputato riguardano la colpa generica e specifica, avendo i giudici ritenuto sussistente la violazione dell'art. 141, comma 4, cod. strada, che impone ai conducenti dei veicoli, nell'incrociare altri veicoli, di rallentare e anche di fermarsi quando non risulti agevole il passaggio.

Rileva la Corte di merito che l'imputato aveva ammesso di non essersi fermato e di aver solo rallentato la marcia in prossimità dell'incrocio con i ciclisti provenienti dalla direzione opposta; ciò avrebbe determinato il verificarsi del sinistro mortale: ove il ricorrente si fosse fermato, lasciando passare i ciclisti, la donna non sarebbe rimasta schiacciata dal rimorchio.2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte di appello, articolando, dopo breve premessa, in cui si richiamano i fatti e la motivazione della sentenza impugnata, i seguenti motivi di ricorso.

I) Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.; violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen. per errata valutazione delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], dal Consulente tecnico del del P.M. (Ing. [OSCURATO:PERSONA]), dal Consulente tecnico dell'imputato (Ing. [OSCURATO:PERSONA]); contraddittorietà ed illogicità della motivazione; errata valutazione dei documenti acquisiti al fascicolo, rilevanti per la decisione.

Dalle risultanze in atti e dalla dinamica del sinistro risulta che nessun addebito di colpa può essere elevato a carico dell'imputato.

L'incrocio tra i veicoli non era malagevole come sostenuto dai giudici di merito ed il ricorrente non aveva nessuna necessità di fermarsi per lasciare passare i ciclisti, tanto più che il primo ciclista passò senza problemi.

La causa del decesso della persona offesa è da ascriversi alla caduta accidentale dalla bicicletta, verosimilmente dovuta allo scarso equilibrio ed alla inesperienza della vittima.

L'investimento è stato conseguenza di un fatto estraneo al dominio dell'imputato e imprevedibile. 2) In via subordinata: violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso di causa estranea al colpevole (art. 589 bis, comma 7, cod.pen.) con conseguente riduzione della pena.

3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, nei quali, oltre a richiamarsi ai motivi di ricorso, insistendo nel loro accoglimento, propone una ulteriore doglianza riguardante il travisamento della prova.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo di doglianza è versato in fatto e sollecita una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.

Dietro l'apparente prospettazione di vizi motivazionali, il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione della vicenda con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.

Deve qui ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare del tutto conferente ed immune da vizi logici (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Occorre rammentare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

E' altresì noto come la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità ove sorretti, come nel presente caso, da adeguata motivazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massinnata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").

Il ragionamento giustificativo offerto in sentenza è scevro dai vizi motivazionali lamentati nel ricorso: i giudici di merito hanno correttamente evidenziato il carattere imprudente della condotta serbata dal ricorrente, il quale, incrociando i ciclisti, avrebbe dovuto fermarsi per consentire in sicurezza il loro passaggio, siccome previsto dall'art. 141, comma 4, cod. pen.

Non pertinenti sono le considerazioni svolte nel ricorso, in base alle quali il ricorrente non aveva nessun obbligo di fermarsi e che, essendosi i ciclisti fermati per primi, ove anche il Pattini avesse fatto altrettanto si sarebbe venuta a creare una situazione di stallo.

La norma violata (art. 141, comma 4 cod. strada), ha natura di "norma elastica", indicando, cioè, comportamenti determinabili in base alle circostanze contingenti che si presentano al conducente del veicolo.

Nel caso in esame, le condizioni della strada, il rilevante ingombro del trattore con rimorchio, il margine ristrettissimo che residuava per il passaggio dei ciclisti, le difficoltà di manovra collegate alla guida del mezzo pesante, imponevano, come sostenuto dai giudici di merito, al conducente dell'autocarro di fermarsi per consentire il passaggio dei ciclisti.

Se ciò fosse avvenuto si sarebbe certamente scongiurato l'evento verificatosi.

E' il caso di ribadire come la responsabilità colposa implichi che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mira a prevenire (c.d.

"causalità della colpa"): nel caso di specie correttamente i giudici di merito hanno ricondotto al comportamento serbato dal ricorrente l'evento mortale verificatosi, causalmente riconducibile alla mancata osservanza dell'obbligo di fermarsi in violazione della regola cautelare prima citata.

I rilievi difensivi non sono suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento portato dai giudici in sentenza.

La difesa, insistendo nell'escludere che il proprio assistito dovesse fermarsi, sostiene che la causa del sinistro sia addebitabile ad una caduta imprevedibile della ciclista mentre era in attesa del passaggio del trattore.

Anche in questo caso l'addebito colposo elevato a carico dell'imputato è validamente sostenibile: ove il ricorrente non avesse continuato la marcia, anche ammettendo che la ciclista sia improvvisamente caduta, non sarebbe rimasta schiacciata dal rimorchio.

5. Il secondo motivo attiene ad un profilo di censura adeguatamente vagliato dai giudici di merito e disatteso con congrua motivazione: la Corte distrettuale ha rappresentato che non si individuano nella condotta serbata dalla vittima profili riconducibili ad un suo concorso di colpa nella verificazione dell'evento.

Al contrario, è stato posto in evidenza il comportamento estremamente prudente e corretto della vittima (la donna conduceva la bicicletta in "fila indiana", accodata al marito; alla vista dell'ingombrante veicolo si era fermata).

I motivi aggiunti ripropongono in sostanza le medesime doglianze; il prospettato vizio del travisamento della prova è mal posto.

Invero, in caso di c.d.

"doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).

6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Parma, con sentenza del 24 luglio 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. La Corte di appello di Bologna ha riconosciuto, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche, l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di mesi dieci, giorni venti di reclusione, sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione per la durata di anni due. Ritenevano i giudici di merito dimostrata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio stradale. Il fatto, alla stregua della ricostruzione offerta nelle sentenze di merito, è stato così ricostruito: il Pattini, alla guida di un trattore con rimorchio, aveva incrociato una coppia di ciclisti su una strada di dimensioni assai ridotte (il rimorchio era largo 2,44 metri a fronte di 2,90 metri di carreggiata); i ciclisti si erano fermati lungo la carreggiata per consentire il transito del trattore che occupava gran parte della carreggiata; l'imputato aveva rallentato e si era spostato il più possibile sulla banchina finché non aveva sentito delle urla. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], durante lo spostamento del trattore, caduta dalla bicicletta in corrispondenza del varco tra il veicolo ed il rimorchio, rimaneva schiacciata dal rimorchio, perdendo la vita dopo poco. Era desunta la responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni del teste che aveva assistito al fatto - marito della persona offesa - [OSCURATO:PERSONA], dai rilievi eseguiti dai carabinieri nell'immediatezza del fatto e dalle consulenze tecniche acquisite. I profili di colpa che si addebitano all'imputato riguardano la colpa generica e specifica, avendo i giudici ritenuto sussistente la violazione dell'art. 141, comma 4, cod. strada, che impone ai conducenti dei veicoli, nell'incrociare altri veicoli, di rallentare e anche di fermarsi quando non risulti agevole il passaggio. Rileva la Corte di merito che l'imputato aveva ammesso di non essersi fermato e di aver solo rallentato la marcia in prossimità dell'incrocio con i ciclisti provenienti dalla direzione opposta; ciò avrebbe determinato il verificarsi del sinistro mortale: ove il ricorrente si fosse fermato, lasciando passare i ciclisti, la donna non sarebbe rimasta schiacciata dal rimorchio.2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte di appello, articolando, dopo breve premessa, in cui si richiamano i fatti e la motivazione della sentenza impugnata, i seguenti motivi di ricorso. I) Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.; violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen. per errata valutazione delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], dal Consulente tecnico del del P.M. (Ing. [OSCURATO:PERSONA]), dal Consulente tecnico dell'imputato (Ing. [OSCURATO:PERSONA]); contraddittorietà ed illogicità della motivazione; errata valutazione dei documenti acquisiti al fascicolo, rilevanti per la decisione. Dalle risultanze in atti e dalla dinamica del sinistro risulta che nessun addebito di colpa può essere elevato a carico dell'imputato. L'incrocio tra i veicoli non era malagevole come sostenuto dai giudici di merito ed il ricorrente non aveva nessuna necessità di fermarsi per lasciare passare i ciclisti, tanto più che il primo ciclista passò senza problemi. La causa del decesso della persona offesa è da ascriversi alla caduta accidentale dalla bicicletta, verosimilmente dovuta allo scarso equilibrio ed alla inesperienza della vittima. L'investimento è stato conseguenza di un fatto estraneo al dominio dell'imputato e imprevedibile. 2) In via subordinata: violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso di causa estranea al colpevole (art. 589 bis, comma 7, cod.pen.) con conseguente riduzione della pena. 3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, nei quali, oltre a richiamarsi ai motivi di ricorso, insistendo nel loro accoglimento, propone una ulteriore doglianza riguardante il travisamento della prova. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo di doglianza è versato in fatto e sollecita una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Dietro l'apparente prospettazione di vizi motivazionali, il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione della vicenda con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. Deve qui ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare del tutto conferente ed immune da vizi logici (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Occorre rammentare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. E' altresì noto come la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità ove sorretti, come nel presente caso, da adeguata motivazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massinnata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"). Il ragionamento giustificativo offerto in sentenza è scevro dai vizi motivazionali lamentati nel ricorso: i giudici di merito hanno correttamente evidenziato il carattere imprudente della condotta serbata dal ricorrente, il quale, incrociando i ciclisti, avrebbe dovuto fermarsi per consentire in sicurezza il loro passaggio, siccome previsto dall'art. 141, comma 4, cod. pen. Non pertinenti sono le considerazioni svolte nel ricorso, in base alle quali il ricorrente non aveva nessun obbligo di fermarsi e che, essendosi i ciclisti fermati per primi, ove anche il Pattini avesse fatto altrettanto si sarebbe venuta a creare una situazione di stallo. La norma violata (art. 141, comma 4 cod. strada), ha natura di "norma elastica", indicando, cioè, comportamenti determinabili in base alle circostanze contingenti che si presentano al conducente del veicolo. Nel caso in esame, le condizioni della strada, il rilevante ingombro del trattore con rimorchio, il margine ristrettissimo che residuava per il passaggio dei ciclisti, le difficoltà di manovra collegate alla guida del mezzo pesante, imponevano, come sostenuto dai giudici di merito, al conducente dell'autocarro di fermarsi per consentire il passaggio dei ciclisti. Se ciò fosse avvenuto si sarebbe certamente scongiurato l'evento verificatosi. E' il caso di ribadire come la responsabilità colposa implichi che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mira a prevenire (c.d. "causalità della colpa"): nel caso di specie correttamente i giudici di merito hanno ricondotto al comportamento serbato dal ricorrente l'evento mortale verificatosi, causalmente riconducibile alla mancata osservanza dell'obbligo di fermarsi in violazione della regola cautelare prima citata. I rilievi difensivi non sono suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento portato dai giudici in sentenza. La difesa, insistendo nell'escludere che il proprio assistito dovesse fermarsi, sostiene che la causa del sinistro sia addebitabile ad una caduta imprevedibile della ciclista mentre era in attesa del passaggio del trattore. Anche in questo caso l'addebito colposo elevato a carico dell'imputato è validamente sostenibile: ove il ricorrente non avesse continuato la marcia, anche ammettendo che la ciclista sia improvvisamente caduta, non sarebbe rimasta schiacciata dal rimorchio. 5. Il secondo motivo attiene ad un profilo di censura adeguatamente vagliato dai giudici di merito e disatteso con congrua motivazione: la Corte distrettuale ha rappresentato che non si individuano nella condotta serbata dalla vittima profili riconducibili ad un suo concorso di colpa nella verificazione dell'evento. Al contrario, è stato posto in evidenza il comportamento estremamente prudente e corretto della vittima (la donna conduceva la bicicletta in "fila indiana", accodata al marito; alla vista dell'ingombrante veicolo si era fermata). I motivi aggiunti ripropongono in sostanza le medesime doglianze; il prospettato vizio del travisamento della prova è mal posto. Invero, in caso di c.d. "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217). 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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