CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A > Ì - n $ ".1.1 r l' t,4, • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada (artt. 140 e 148 cod. strada), altresì condannandola al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede e disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro. 2. Il 12 agosto 2007, intorno alle 5.30, [OSCURATO:PERSONA], percorsa l'autostrada A24 in direzione Roma centro, giunto sul viadotto "Botanica", a causa della rottura della frizione, accostava la proprio moto [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro, sulla corsia della sosta di emergenza. Sceso dalla sella e posizionato il motociclo sul cavalletto, l'uomo veniva investito dell'autoveicolo condotto dall'imputata che procedeva sulla corsia di marcia. Caricato inizialmente sul cofano, il corpo del motociclista urtava contro il parabrezza sfondandolo, veniva proiettato sul tetto con scorrimento sul lato posteriore destro, per poi scivolare a terra sul lato posteriore sinistro destro e rotolare per alcuni metri lungo la striscia della corsia di emergenza. L'uomo moriva sul colpo. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputata sollevando quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce carenza ed illogicità della motivazione con riferimento al primo motivo di appello. La sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta alla doglianza sollevata con l'atto di appello e relativa alla mera supposizione che la vittima si trovasse all'interno della corsia di emergenza o, al più, a cavallo della stessa. In particolare, il Giudice di appello non fornisce alcuna spiegazione per giustificare il fatto, riferito nella sentenza di primo grado, che il casco indossato dalla vittima costituisca presunzione che la stessa si trovasse all'interno della corsia di emergenza. La stessa considerazione va fatta in relazione alla erronea contestazione della violazione dell'articolo 148 cod. strada, violazione sulla quale la Corte di merito non ha detto nulla. 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 148 cod. strada. La Corte di merito cita giurisprudenza riguardante il caso in cui un conducente debba superare un pedone circolante sulla carreggiata. Poiché però, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, la vittima si trovava all'interno della corsia di emergenza, l'imputata non aveva proprio alcun pedone da dover superare lungo la carreggiata ove procedeva tenendo la destra. Anche a voler ritenere che il pedone ipoteticamente da superare si trovasse all'interno della corsia di marcia, deve tenersi conto che, in questo caso, il pedone si è palesato all'improvviso, con movimento brusco. 3.3. Con il terzo motivo, deduce illogicità della sentenza con riguardo al posizionamento della vittima sulla arteria stradale ove si è verificato l'incidente. La valutazione effettuata dalla Corte di merito sul punto, consistente nel confutare le tesi sostenute dai testi Ioannucci e Ragusa (quest'ultimo consulente tecnico della difesa), stride con altri passaggi della motivazione: ciò in quanto la Corte di appello ha ignorato la consulenza resa dal teste Ragusa, volta a dimostrare che l'urto è avvenuto mentre la vittima si trovava bene all'interno della corsia di marcia. Appare, dunque, necessaria una rivalutazione della dinamica del sinistro con nomina di un perito da parte della Corte di appello. 3.4. Con il quarto motivo, infine, deduce violazione dell'articolo 85 cod. proc. civ. La Corte di appello, nel respingere il motivo relativo alla eccepita nullità della lista testi della parte civile, ha erroneamente fatto riferimento all'articolo 107 cod. proc. pen. Deve, tuttavia, osservarsi che, nel caso di specie, la norma di riferimento è l'art. 85 cod. proc. civ. La giurisprudenza civile sul punto ha affermato che il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, ha esclusivamente legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, ma non è legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante. Di conseguenza, la lista testimoniale è stata depositata dal difensore privo di legittimazione, derivandone, pertanto, la nullità delle testimonianze rese dal consulente e dai testi della lista della parte civile. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito congrua e compiuta risposta, con cui il ricorrente non si confronta affatto, e perché articolato in fatto e volto esclusivamente a contestare singoli passaggi argomentativi della sentenza, denunciando carenze motivazionali non riscontrabili. 2. Invero, le censure mosse dal ricorrente, lungi dal proporre un'argomentata critica giuridica alla pronuncia della Corte territoriale, si risolvono per lo più in un dissenso in merito agli elementi posti a fondamento della stessa. Anche il preteso "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, pur evocato a difesa, impone di precisare che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello e altri, Rv. 256340 -01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500 - 01). [OSCURATO:PERSONA] di appello, in conformità a quello di primo grado, ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base del complessivo quadro probatorio, evidenziando come l'investimento fosse certamente addebitabile alla conducente della Matiz che, considerate le condizioni di tempo e della strada, avrebbe avuto modo di avvedersi del pedone ed evitare l'impatto ed aveva tenuto una condotta di guida poco attenta e non corretta, rasentando il margine destro della carreggiata. Sotto tale profilo, peraltro, occorre rammentare che l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale è questione attinente al merito, rimessa al prudente apprezzamento del giudice della cognizione e, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità. La Corte di appello ha, inoltre vagliato, le specifiche censure proposte dalla difesa e pedissequamente riproposte con l'odierno ricorso, respingendole con motivazione non manifestamente illogica. Conclusivamente, la motivazione appare congrua e lineare e pertanto esente da profili di legittimità rilevabili in questa sede. Anche l'ultimo motivo è inammissibile per genericità, perché la doglianza è formulata senza in alcun modo prospettare la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento asseritamente nullo/inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata affermazione di responsabilità. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d